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Competenza Clausole campione

Competenza. I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Competenza. L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
Competenza. In vigore dal 24 ottobre 200 1.Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale xxxx' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Competenza. Le assunzioni sono di competenza di ogni singolo datore di lavoro e di regola sono a tempo indeterminato.
Competenza. La C.F.A.S. è competente a: a) definire il programma di esame della prova speciale e dei corsi di aggiornamento; b) organizzare l’esame per rilasciare il certificato di iscrizione dell’Agente Sportivo nel Registro Federale; c) predisporre il bando per esame speciale, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione; d) escludere dalla prova speciale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti; e) provvedere alla iscrizione dell’Agente al Registro Federale ed alla sua cancellazione; f) provvedere all’iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale dei cittadini dell’Unione Europea abilitati all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo in altro Stato membro e alla loro cancellazione; g) deliberare, su richiesta dell’interessato, la reiscrizione nel Registro Federale, dandone immediata comunicazione alla Commissione CONI degli Agenti sportivi; h) comunicare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la lista degli Agenti Sportivi iscritti nel Registro Federale ed alla sua Sezione speciale; i) segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa del CONI e/o della F.I.G.C.; l) istituire e tenere, sul delega del CONI, il registro dei contratti previsto dall’art. 21, comma 9 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi; m) proporre al Consiglio Federale, il Codice di condotta di cui all’art. 5, comma 6 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi; n) pubblicare sul sito della F.I.G.C.: i) i risultati della prova speciale per ottenere l’iscrizione nel Registro Federale dell’Agente Sportivo; ii) il Registro Federale; iii) la lista delle persone giuridiche, autorizzate dal CONI, a mezzo delle quali gli Agenti Sportivi possono svolgere la loro attività; In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Competenza. Le Operazioni di Minore Rilevanza sono quelle individuate dal Regolamento, al Capitolo 1 sub punto 1.10. Le delibere sulle Operazioni di Minore Rilevanza rientrano nella competenza degli organi/soggetti competenti in base al vigente statuto delle deleghe operative della Banca. Tali organi valutano l’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Le delibere sull’Operazione di Minore Rilevanza devono contenere adeguata motivazione in merito all’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Sulle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate, gli organi deliberanti forniscono un’informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione della Banca. L’informativa deve riassumere l’insieme delle Operazioni di Minore Rilevanza deliberate – sia di natura creditizia sia di altra natura – e deve indicare: 1) le controparti con cui l’Operazione è posta in essere; 2) caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione; 3) le motivazioni dell’Operazione; 4) gli effetti della stessa dal punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico; 5) l’eventuale parere reso dall’Amministratore Indipendente o, nel caso in cui non sia stato acquisito il parere dell’Amministratore Indipendente, le relative ragioni; 6) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e la riferibilità agli standard di mercato; 7) i presidi adottati per contenere eventuali perdite. Sulle Operazioni di Minore Rilevanza rimangono fermi gli obblighi di informativa preventiva all’Amministratore Indipendente previsti dal Regolamento a carico del Responsabile dell’Operazione. Gli organi deliberanti le operazioni devono richiedere il parere preventivo dell’Amministratore Indipendente. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell’Amministratore Indipendente, la delibera deve essere approvata dal Direttore Generale, dal Comitato Esecutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione, qualora l’operazione, in base alla vigente normativa aziendale, rientri tra le competenze di tali organi.
Competenza. La Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non sono in possesso delle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone sotto la sua giurisdi- zione né ottenibili da quest’ultime.
Competenza. 1) In conformità allo Statuto, ai vigenti regolamenti ed alle disposizioni organizzative interne, i provvedimenti per le spese di rappresentanza sono adottati dal Segretario Generale, dal Presidente e da soggetti delegati dagli Organi o dal Segretario Generale entro i limiti per valore per ciascuno stabiliti. 2) Le spese di rappresentanza vanno poste a carico degli appositi conti del bilancio di esercizio, assegnati ad ogni centro di responsabilità nell’ambito delle proprie competenze. 3) I provvedimenti di autorizzazione e di spesa devono essere motivati, compatibili, ove previsti, con i limiti di spesa vigenti e recare in allegato la documentazione giustificativa attestante la natura di rappresentanza della spesa. 4) Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell’acquisizione di beni e servizi, l’affidamento deve seguire le procedure negoziali previste nel presente Manuale.
Competenza. In conformità ai Regolamenti dell’Ente, il titolare del centro di responsabilità è competente a provvedere direttamente all’acquisizione in economia relativamente alle categorie di beni, servizi e lavori, individuati dal Segretario Generale e di quelli rientranti nell’ambito delle funzioni ed attività ad esso assegnate dall’Ordinamento dei servizi dell’Ente, e definiti, per competenza, con l’assegnazione del budget di cui all’articolo 13 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente.
Competenza. In caso di disaccordo tra noi e il Parente stretto dell’utente, ciascuno dei medesimi nominerà un perito. Qualora i periti nominati non pervengano a un accordo, verrà nominato un terzo perito dal giudice che presiede il tribunale avente giurisdizione geografica nella località in cui ha sede il Beneficiario.