Common use of CONSIDERAZIONI Clause in Contracts

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.

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Samples: Modifica Al Contratto Esecutivo Opa Equitalia s.p.a./fastweb s.p.A.

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche Alla luce di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016dedotto dal Comune di Massarosa restano valide tutte le considerazioni spiegate nella predetta comunicazione di risultanze istruttorie, le Amministrazioni aggiudicatriciossia relativamente all’accordo intervenuto tra la Sermas Servizi S.p.A. (di seguito Sermas) e la Toscana Energia Green S.p.A. (di seguito TEG), prima dell’avvio delle procedure che ha contemplato l’affidamento diretto del “servizio” di affidamento progettazione, realizzazione e gestione di impianti solari fotovoltaici su diversi immobili pubblici dello stesso Comune di Massarosa, si rileva, come peraltro evidenziato dallo stesso Comune, che l’affidamento diretto del citato “servizio” da parte della Sermas alla TEG, per il tramite della Toscana Energia S.p.A. (di seguito TE), contempla un’aperta violazione alla disciplina dei contratti pubblici. Infatti, determinano vale evidenziare che il Comune di contrarre individuando gli elementi essenziali Massarosa, laddove ha operato l’affidamento del contratto e i criteri servizio predetto alla società in house (Sermas), ha effettuato, a monte dell’affidamento, una scelta sulle modalità di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi gestione del D.L. 22/10/2016servizio in oggetto, nr. 193optando per l’autoproduzione, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016ovvero di non ricorrere al mercato ma di gestire autonomamente, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanzeda sé, il quale dalla medesima data “subentraservizio utilizzando a tal fine, a titolo universaleinvece che propri uffici, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle una società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblicoprivato, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione all’uopo costituita e astrattamente dotata dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività requisisti per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.pin house3.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.

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Samples: Delibera

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatriciAmministrazioni, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblicoente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgscitato Decreto legislativo. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici La fornitura oggetto di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per gara non è ricompresa tra le amministrazioni pubbliche è normato categorie merceologiche individuate dall’articolo 1, comma 5127, del D.L n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, e successivamente dall’art. 1, comma 494 della Legge 28/12/2015legge 28 dicembre 2015, nr. n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede), relativamente a tale categorie merceologiche, che per il cui affidamento le Amministrazioni amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/200931 dicembre 2009, nr. n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori), ivi comprese le Centrali hanno l’obbligo di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia avvalersi delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra convenzioni ed accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti. Ad ogni modo non sono disponibili né Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno in oggetto né vi è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006la possibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in data 24/05/2017quanto il valore complessivo da porre a base della procedura di gara è superiore al limite di soglia comunitaria, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 né è possibile ricorrere allo SDAPA per l’importo massimo assenza di € 23.993.123,76bando idoneo. L’affidamento, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017)pertanto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente attoavverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 1160 del Codice da esperirsi tramite la piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, che avrà le caratteristiche di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.seguito indicate:

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Samples: Service Agreement

CONSIDERAZIONI. Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo La procedura di affidamento è effettuata da Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in pari dataforza del contratto di servizio infragruppo con il quale, quest’ultima, ha affidato ad Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. Considerato che il bando di gara esperito da Consip, e contenente i servizi in oggetto è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossioneannullato a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 09441/2016 del 16/09/2016, risulta necessario provvedere alla stipula di un nuovo autonomo contratto della durata di 15 mesi dalla sottoscrizione, sulla base di una procedura negoziata da effettuarsi per il tramite di una RDO MEPA, vista la presenza del bando di gara “Servizi Di Vigilanza” idoneo a soddisfare il fabbisogno richiesto. La procedura proposta e le modalità di svolgimento trovano fondamento nelle previsioni contenute nel comma 2, lettera b) e nel comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, che rispettivamente consentono: − gli affidamenti mediante “procedura negoziata” per i contratti “sotto soglia”, ente strumentale dell’Agenzia delle entratetipologia alla quale si deve far riferimento per il contratto che qui interessa atteso il suo valore massimo stimato; − lo svolgimento della procedura di scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza messo a disposizione del Ministro dell’economia Ministero dell’Economia e delle finanzeFinanze avvalendosi di Consip. Sulla base delle vigenti Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento qualora s’intenda effettuare acquisti di beni e servizi informatici “sotto soglia” attraverso una procedura che preveda l’acquisizione di più offerte è possibile utilizzare l’apposita procedura di Richiesta di Offerta – RdO (cfr art. 46 e art. 50 delle Regole). Con particolare riguardo ai Servizi richiesti, la vetrina MEPA presenta il bando “Servizi di connettività per vigilanza”, le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1cui specifiche risultano confacenti rispetto alle esigenze di servizio descritte nel capitolato tecnico dalla U.O. richiedente. Sulla base anche dell’analisi condotta dalla U.O. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti, comma 512le cui risultanze sono evidenziate nella nota della medesima U.O. del 17/03/2017, della Legge 28/12/2015prot. n. 2017/41187, nr. 208 (Legge la procedura che si considera di stabilità 2016) avviare dovrà tenere conto delle seguenti specifiche: • che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale siano invitati alla sua partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o tutti i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei Fornitori abilitati in MEPA al Bando “Servizi Di Vigilanza – servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, vigilanza attiva”; • che l’ammissione alla procedura sia consentita in adesione subordine al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto possesso dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.seguenti requisiti:

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Samples: Service Agreement

CONSIDERAZIONI. Agenzia delle entrate–Riscossione (AdeR) è un Ente pubblico economico che svolge l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. A far data dal 1° luglio 2017, AdeR è subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ad Equitalia S.p.A. e ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. A far tempo dal 1° ottobre 2021, AdeR è subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A. e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto da AdeR. AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis temporis, in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- RiscossioneIn riferimento all’utilizzo della “proroga tecnica”, ente strumentale dell’Agenzia delle entratesi evidenzia che tale istituto, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanzetrattandosi di un contratto disciplinato ratione temporis dal D.Lgs. n. 163/2006, il quale dalla medesima data trova la sua giustificazione subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura nel principio di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni continuità dell’azione amministrativa di cui al D.lgsall’art. 12/04/200697 della Costituzione e, n. 163 (più precisamente, discende dal bilanciamento del principio di continuità dell’azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell’imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di commesse pubbliche”. Il ricorso alla proroga c.d. Codice dei tecnica”, costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) , deve ritenersi legittimo se causato da fattori esterni e del D.P.R. 05/10/2010non imputabili alla responsabilità della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2072151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. Il processo I, n. 251/2012; comunicato del Presidente ANAC del 4 novembre 2015). Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve, altresì, ritenersi legittima la proroga del contratto “per il periodo necessario a predisporre gli atti di approvvigionamento gara per addivenire all’individuazione del miglior contraente” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 831/2015). Nel caso di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.specie,

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Samples: Contratto Esecutivo

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-RiscossioneAdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice alla normativa dei contratti pubblici pubblici. Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di lavoriaffidamento dei contratti pubblici, servizi in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e forniture”) i criteri di selezione degli operatori economici e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207delle offerte. Il processo di approvvigionamento di beni e dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge L. 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale tali categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazionePubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196nr.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti all’acquisto di “beni e servizi informatici e di connettività …. esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. Spa o dei soggetti aggregatori … per i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”. La Convenzione Consip MS EA5 ha ad oggetto la fornitura di committenza regionaliLicenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement. In tal senso, per l’acquisizione Nella Nota tecnica già più volte richiamata nelle superiori Premesse il Settore ha fornito altresì il quadro della situazione contrattuale progressivamente sviluppatasi nell’ambito della complessiva strategia di acquisto dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossioneprodotti software Microsoft adottata da AdeR. Tale strategia ha preso avvio, in forza della delibera del Comitato di Gestione del 26/03/2020, con la sottoscrizione in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra alla Convenzione Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 MS EA5 del D.lgs. contratto esecutivo di fornitura triennale di cui all’ordinativo di fornitura inziale nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,765452263 avente scadenza 30/06/20232, al quale fa riferimento quale, verificandosi successivi ulteriori fabbisogni licenziali, ha fatto seguito la stipula di più contratti esecutivi integrativi 3, ciascuno dotato di proprio CIG distinto, attraverso l’utilizzo dello strumento previsto dalla Convenzione medesima del cosiddetto “true-up”, cioè dell’ordinativo di fornitura successiva a quello della fornitura iniziale/principale. Da quanto sopra emerge quindi che la soluzione acquisitiva delle nuove licenze mediante l’utilizzo dello strumento dell’ordinativo di fornitura successiva è proposta dal Settore in analogia al modus operandi già adottato in occasione dei precedenti approvvigionamenti effettuati in ambito Convenzione Consip MS EA5. L’acquisto delle nuove licenze per il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 gestionale ERP e la proposizione soluzione acquisitiva proposti sono stati autorizzati dal Comitato di Gestione nell’ambito della sua nuova versione, delibera adottata nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consipseduta del 24/03/2022. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra Tutto ciò premesso e considerato, − in base al deliberato del CdG di AdeR del 24/03/2022; − in base ai poteri conferitigli dal Presidente di AdeR con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgsProcura Speciale 24/03/2022 - prot. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/20172022/1604399, di cui dare luogo all’acquisto delle licenze d’uso software Microsoft per il Progetto stesso è parte integrante e sostanzialesistema gestionale ERP di AdeR indicate nella tabella “Licenze” contenuta nelle superiori 2 Cfr. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Determina a contrarre del Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione Settore Acquisti di AdeR nr. 79 del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra08/04/2022 xxxx.xx. 2022/1710478.

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Samples: Acquisto Licenze D’uso Software

CONSIDERAZIONI. Il Bando della gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, indetta da Consip ad esito della quale è stato stipulato l’Accordo Quadro al quale è proposta l’adesione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. S 54 17/03/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) n. 34 22/03/2017 . L’Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di Ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016Sulla base delle esigenze operative, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia stime economiche condotte e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione disponibilità dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della Struttura proponente ha individuato nell’adesione all’Accordo Quadro Consip Compenente Gestione integrata delle trasferte di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.lavoro 3 – Lotto

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Samples: Adesione Accordo Quadro Consip – Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11dell’art.11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis temporis, in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase I servizi oggetto di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività rientrano nell’ambito delle categorie merceologiche per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge quali vige l’obbligo di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. dell’art.1, comma 512, della Legge 28/12/2015 nr. 163/2006208, in data 24/05/2017modificato dall’art. 419, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76della Legge 11/12/2016 nr. 232. L’art.311, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni comma 3, del D.P.R. nr. 207/2010 (versione 2.0 Regolamento attuativo del 19/04/2017)D.lgs.nr.163/2006) prevede che sono ammesse, da intendersi quale parte integrante e sostanziale nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti del Contratto stessocontratto, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/, finalizzate al miglioramento o aggiornare nel corso alla migliore funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non puo' superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Nel caso di durata del Contratto esecutivo specie ricorrono tutte le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, indicate condizioni dettate dal sopra evidenziato art. 311 in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto quanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato contrattuale non comporta un incremento del corrispettivo complessivo, né comporta modifiche sostanziali ed infine è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione momento della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatostipulazione del contratto. Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente attoAtto, - che si proceda alle rimodulazione del residuo corrispettivo del contratto PCS3 - CIG 7002531F5F – prevedendo che l’importo di € 75.204,25 oltre IVA,, sia assegnato ai sensi dell’art. 11servizi di manutenzione evolutiva (NNS) in luogo dei servizi di manutenzione correttiva (AMS) - che tale rimodulazione non comporti modifica dell’importo complessivo contrattuale, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006che rimane pari a € 2.758.999,60; - che, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di per quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progettoscadenza contrattuale sia anticipata al 31/01/2021; - che, per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restino ferme le vigenti disposizioni contrattuali; - che l’Atto contenente le modifiche contrattuali oggetto della presente Determina sia sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata; - che il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui soprasia Xxxxxxx Xxxx e il Direttore dell’esecuzione sia Xxxxxxx Xxxxxxxx.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Servizi Software Di Manutenzione E Servizi Di Nuovi Sviluppi

CONSIDERAZIONI. In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, Agenzia delle entrate- Riscossione è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. nr.50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsLgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016nr.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche Amministrazioni Pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 nr.208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologicheal fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei relativi acquisti, che le Amministrazioni pubbliche Pubbliche e le società Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, dell'articolo 1 della L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono tra le quali è ricompresa Agenzia delle entrate-Riscossione, provvedano ai propri loro approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal sensoAgli affidamenti in oggetto non si applicano gli obblighi di risparmio della spesa per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, comma 515, della legge n. 208/2015 medesima, che esclude da tale obiettivo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Le somme da destinare all’incentivo, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n.50/2016 saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per l’acquisizione dei servizi il calcolo, nonché i criteri e le modalità di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra ripartizione degli stessi. Consip S.p.A. - per conto del Ministero dell’Economia e Tiscali S.p.A.delle Finanze, alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i. – con bando pubblicato sulla GUUE n. S 38 del D.lgs24/02/2020, ha indetto una Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. nr54 commi 3 e 4 del d. lgs. 163/2006n. 50/2016 avente a oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni, suddiviso in data 24/05/20179 lotti. Con delibera del 27 ottobre 2022 il Comitato di Gestione di AdeR ha autorizzato l’emissione di quattro distinti Ordini di Acquisto nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi in ottica Cloud”, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo Lotto 3, ai fini della stipula di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatoaltrettanti contratti esecutivi. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1132, comma 2 del D. lgs. nr. 163/20062, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017D.Lgs.n.50/2016, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopraaderire all’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi in ottica Cloud”, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogoLotto 3, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto emissione di quattro Ordini Diretti di Acquisto ai fini della stipula di altrettanti Contratti Esecutivi per l’acquisizione dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni servizi di cui sopra.alle superiori premesse. A tal fine si stabilisce:

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Samples: Adesione All’accordo Quadro Consip Per L’acquisizione Di Servizi Ict

CONSIDERAZIONI. Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016La procedura di affidamento sarà effettuata da Equitalia S.p.A., nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione in nome e per conto di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza forza del Ministro dell’economia e delle finanze, contratto di servizi con il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip quest’ultima ha affidato ad Equitalia S.p.A. o i soggetti aggregatorile funzioni di Stazione Appaltante. L’art. 36, ivi comprese comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le Centrali di committenza regionali. In tal sensostazioni appaltanti, per l’acquisizione dei affidamenti di forniture e servizi di connettività per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35, possano ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti. La Funzione richiedente, tenuto conto della circostanza di cui sopra e considerata la Rete Unitaria presenza sul MEPA del Gruppo bando di gara “SERVIZI DI VIGILANZA” che offre i servizi idonei a soddisfare il fabbisogno espresso da Equitalia ora Agenzia delle entrate-RiscossioneGiustizia, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. ha proposto di avviare una procedura di affidamento tramite MEPA, da effettuarsi con lo strumento della Richiesta di Offerta. La procedura proposta e Tiscali S.p.A.le modalità di svolgimento trovano fondamento nelle previsioni contenute nel comma 2, alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi lettera b) e nel comma 6 dell’art. 116 36 del D.lgs. nrn. 50/2016, che rispettivamente consentono: − gli affidamenti mediante “procedura negoziata” per i contratti “sotto soglia”, tipologia alla quale si deve far riferimento per il contratto che qui interessa atteso il suo valore massimo stimato; - lo svolgimento della procedura di scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip. 163/2006Xxxxxxx invitati a presentare offerta tutti gli Operatori Economici presenti in MEPA abilitati ad operare sul Mepa per il bando: “Servizi di Vigilanza”. L’ammissione alla procedura sarà consentita agli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del seguente requisito di capacità tecnica: - possesso della certificazione UNI ENI ISO 9001 o equivalente. La procedura sarà suddivisa in due lotti come motivato e dettagliato nelle premesse. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei corrispondenti punti massimi attribuibili, secondo lo schema sotto riportato: Punteggio Tecnico 30 Punteggio Economico 70 In particolare modo sono stati individuati i seguenti criteri di valutazione con attribuzione di punteggi tabellari: PT CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO (PTo) PT1 PT1a) Possesso dell'attestato di partecipazione del personale incaricato al corso antincendio. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione la percentuale di possesso dell’ attestazione di partecipazione al corso antincendio da parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto, considerando un minino di addetti pari 06 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 3 punti • aventi possesso attestato > 6:: 5 punti Max punti 5 PT1b) Possesso dell'attestato di partecipazione del personale incaricato al corso di primo soccorso ex D. Lgs. 81/2008. Ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione la percentuale di possesso dell’ attestazione di partecipazione al corso di primo soccorso da parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto (considerando un minino di addetti pari 06 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 3 punti • aventi possesso attestato > 6: 5 punti Max punti 5 PT1c) Possesso dell'attestato di conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese da parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto, considerando un minino di addetti pari 06 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 2 punti • aventi possesso attestato > 6: 5 punti Max punti 5 PT1d) Possesso dell’attestato di partecipazione ad un corso per l’utilizzo di programmi informatici “Windows” (word, excel, outlook, ecc..) da parte degli addetti ai servizi oggetto dell’appalto , considerando un minino di addetti pari 03 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi possesso attestato ≤ 3 : 1 punti • aventi possesso attestato > 3 ≤ 6: 3 punti • aventi possesso attestato > 6: 5 punti Max punti 5 PT1e) Esperienza nel ruolo di addetto alla reception. Ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà preso in considerazione la somma del numero degli anni di servizio del personale che si intende utilizzare per il servizio in oggetto, considerando un minino di addetti pari 03 (in caso il concorrente indichi un numero di addetti inferiore, saranno considerati addetti fittizi a completamento senza possesso dell’attestazione). L’attribuzione avverrà con formula lineare assegnando punteggio pari a zero allo 0% e al max al 100%. dove: • aventi esperienza > 2 ≤ 5 anni: 2 punti • aventi esperienza > 5 ≤ 8 anni: 4 punti • aventi esperienza > 8: 5 punti Max punti 5 PT1f) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001, in data 24/05/2017corso di validità • SI’ : punti 3 • NO : punti 0 Max punti 3 PT1g) Possesso della certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - norma OHSAS 18001:2007, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. in corso di validità • SI’ : punti 2 • NO : punti 0 Max punti 2 I concorrenti dovranno formulare l’offerta indicando il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiariacorrispettivo unitario ad ora offerto. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta punteggio da attribuire a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore ciascuna offerta economica sarà determinato sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento della seguente formula lineare che tiene conto dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta ribassi percentuali sulla base delle variazioni di cui sopra.d’asta. dove: o PE è il punteggio economico attribuito all’offerta;

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Samples: Service Agreement

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11dell’art.11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006D.lgs.n.163/2006, applicabile ratione temporis temporis, in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase I servizi oggetto di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività rientrano nell’ambito delle categorie merceologiche per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge quali vige l’obbligo di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. dell’art.1, comma 512, della Legge 28/12/2015 nr. 163/2006208, in data 24/05/2017modificato dall’art. 419, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76della Legge 11/12/2016 nr. 232. L’art.311, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni comma 3, del D.P.R.nr.207/2010 (versione 2.0 Regolamento attuativo del 19/04/2017)D.lgs.nr.163/2006) prevede che sono ammesse, da intendersi quale parte integrante e sostanziale nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti del Contratto stessocontratto, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/, finalizzate al miglioramento o aggiornare nel corso alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Nel caso di durata del Contratto esecutivo specie ricorrono tutte le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, indicate condizioni dettate dal sopra evidenziato art. 311 in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto quanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato contrattuale non comporta un incremento del corrispettivo complessivo, né comporta modifiche sostanziali ed infine è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione momento della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatostipulazione del contratto. Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente attoAtto, - che si proceda alla rimodulazione del residuo corrispettivo del contratto G11- CIG 7347804FAA – prevedendo che il residuo importo di € 212.562,72 relativo ai sensi dell’art. 11servizi di “manutenzione correttiva” (GMA) e il residuo importo di € 3.117,68 relativo ai servizi di “supporto organizzativo” (SOR), comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006vengano utilizzati per i servizi di “sviluppo software” (SVI); - che tale rimodulazione non comporti modifica dell’importo complessivo contrattuale, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017che rimane pari a € 7.362.825,71; - che, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di per quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progettoscadenza contrattuale sia anticipata al 28/02/2021; - che, per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restino ferme le vigenti disposizioni contrattuali; - che l’Atto contenente le modifiche contrattuali oggetto della presente Determina sia sottoscritto, con firma digitale, nella forma della scrittura privata; - che il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui soprasia Xxxxxxx Xxxxxx e il Direttore dell’esecuzione sia Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

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Samples: Contratto Cig 7347804faa

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, del nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice stesso si applica alla procedure pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Atteso che la Convenzione alla quale aderire per effettuare l’acquisto è stata conclusa sulla base di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 15 aprile 2016 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 75 del 16 aprile 2016, ne discende che il presente acquisto, alla luce anche di quanto chiarito da ANAC con il comunicato del suo Presidente del 11/05/2016, soggiace alla disciplina dettata dal previgente Codice di cui al D.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”). Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgsLgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione sotto la comune definizione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureenergia elettrica”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che il cui affidamento “le Amministrazioni pubbliche Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/200931 dicembre 2009, nr. n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite ” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o i soggetti aggregatoriad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, ivi comprese le Centrali almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal sensocaso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque “essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per l’acquisizione dei servizi il contraente di connettività adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossionedanno erariale. A riguardo, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A.vale richiamare quanto disposto all’art. 33, alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’artD.Lgs. 116 del D.lgs. nr. n. 163/2006, in data 24/05/2017che al comma 1, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di € 23.993.123,76committenza, anche associandosi o consorziandosi e, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017)successivo comma 3, da intendersi quale parte integrante che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e sostanziale del Contratto stessodelle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, approvato con nel cui novero rientra la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore convenzione in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopraesame.

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Samples: Adesione Alla Convenzione Consip Per La Fornitura Di Energia Elettrica

CONSIDERAZIONI. Ai sensi Il D.P.R. 151/2011 obbliga gli sportelli unici ad offrire un servizio sul quale, antecedentemente alla novella, non erano stati coinvolti. Per effetto dell’art. 1110 del D.P.R. 151/2011, comma 2qualora l’istanza o la SCIA in materia di prevenzione incendi si riferisca ad attività produttive di competenza dei SUAP, di cui all’allegato I del D. lgs. n. 163/2006Regolamento, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016categorie A, le Amministrazioni aggiudicatriciB e C, prima dell’avvio la relativa documentazione deve essere presentata esclusivamente presso il SUAP del comune nel quale è situata l’attività, nel rispetto delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e capo III del D.P.R. 05/10/2010160/2010. Gli sportelli unici devono operare unicamente in modalità telematica, n. 207utilizzando un’infrastruttura dedicata, realizzata in proprio, oppure fornita da UNIONCAMERE (xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), oppure fornita dalla Regione (xxxx.xxxxxxx.xxx.xx). Appare dunque opportuno disciplinare i rapporti tra Sportelli unici telematici aderenti al portale regionale “SUAP in rete” e Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, titolari della competenza in materia di controlli e di valutazione del progetto, come suggerisce la circolare del Ministero dell’Interno prot. DCPREV 0003791 del 24 marzo 2011. L’art. 23 della L.R del 20 marzo 2000, n.7, prevede che:”.., ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune”. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività presente accordo, promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia - per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente il tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività del Gruppo tecnico regionale per la Rete Unitaria gestione del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossioneportale SUAP- e dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto definisce le modalità operative riguardanti il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile flusso del procedimento potrà dare luogoamministrativo afferente all’istanza di valutazione progetto e alla SCIA in materia di prevenzione incendi, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto riferite ad attività produttive di competenza dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopraSUAP.

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Samples: Accordo Per La Gestione Del Procedimento in Materia Di Prevenzione Incendi

CONSIDERAZIONI. Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo La procedura di affidamento è effettuata da Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., anche in nome e per conto di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza forza del Ministro dell’economia e delle finanze, contratto di servizio infragruppo con il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura quest’ultima ha affidato ad Equitalia S.p.A. le funzioni di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207Stazione Appaltante. Il processo di approvvigionamento di beni e dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/201528 dicembre 2015, nr. n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/200931 dicembre 2009, nr. n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatoriaggregatori , ivi comprese le Centrali centrali di committenza regionali. In tal sensoAlla luce della disposizione sopra riepilogata, per l’acquisizione il Gruppo Equitalia, in quanto ricompreso tra le società inserite nel summenzionato conto economico consolidato della pubblica amministrazione, è tenuto ad approvvigionarsi dei servizi di connettività per la Rete Unitaria cui trattasi esclusivamente ricorrendo agli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip. Si evidenzia che l’iniziativa in questione, è conforme alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”), oltre che sotto l’aspetto della modalità acquisitiva, anche sotto l’altro profilo dell’obbligo del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossionerisparmio di spesa ivi previsto, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), quanto sono espressamente escluse da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra tale obbligo le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisognispese effettuate tramite Consip. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica ragione di ciò e stante quanto riferito in premessa in ordine all’adeguatezza dei prodotti e dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e con essa contrattualizzati, la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi serviziConvenzione Consip denominata “Microsoft Enterprise Agreement 4”, la cui necessità scadenza è ora scaturita all’Agenzia edprevista per il 14/03/2018, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente è stata individuata quale soluzione di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatoacquisto maggiormente rispondente alle esigenze. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1132, comma 2 2, del D. lgs. n. 50/2006 • vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. del 30 maggio 2017; • in base ai poteri conferiti dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. con procura speciale Prot. n. 74459 del 01/06/2017 che Equitalia S.p.A. proceda, anche in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., all’acquisto di prodotti software per la gestione dei servizi di informatica distribuiti su piattaforma Microsoft per il Gruppo Equitalia, meglio dettagliati nelle superiori premesse cui si fa rimando, mediante adesione alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 4”, effettuata con emissione di nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del 1 Ordinativo di fornitura. A tal fine stabilisce che: • il valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017dell’acquisto è di 6.363.253,47 (seimilionitrecentosessantatremiladuecentocinquantatre/47) oltre IVA, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra€ 0,00 per oneri della sicurezza da interferenze, secondo il dettaglio per codice articolo indicato nelle tabelle presenti nelle superiori premesse, alle quali si fa rimando; • i corrispettivi saranno pagati in parte a corpo, in parte a misura; • come previsto dal paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico allegato alla convenzione “Microsoft Enterprise Agreement 4” il contratto attuativo avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti: — dal 1° luglio 2017 per quanto concerne il rinnovo del servizio di “software assurance”; — dalla data di consegna delle licenze negli altri casi, con scadenza l’ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese; • l’Ordinativo di fornitura sarà emesso ed inviato al fornitore esclusivamente on line e con firma digitale attraverso la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progettomodalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e con facoltà di revoca entro 2 (due) giorni lavorativi successivi all’invio, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base oltre i quali l’ordinativo diverrà irrevocabile; • la consegna delle variazioni di cui sopra.licenze avverrà secondo i termini previsti dal paragrafo

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Samples: Microsoft Enterprise Agreement

CONSIDERAZIONI. Il Bando della gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, indetta da Xxxxxx ad esito della quale è stato stipulato il Contratto Quadro al quale è proposta l’adesione, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data 10/04/2015. Pertanto, in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’11/05/2016, alla presente procedura deve essere applicata la disciplina contenuta nel previgente D.lgs. nr. 163/2006. Anche l’art. 1.3 del Contratto Quadro specifica che: “Il presente Contratto Quadro ed i Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che….omissis.. c) alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i.; d)dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobe 2010, nr. 207;… omissis…”. In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, l’AeR è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al succitato Decreto legislativo ed al D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologicheal fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei relativi acquisti, che le Amministrazioni pubbliche Pubbliche e le società Societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, dell'articolo 1 della L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono tra le quali è ricompresa l’AeR, provvedano ai propri loro approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria L’adesione al Lotto 1 del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 stipulato in data 08/11/2017 fra Consip ed il RTI costituito fra l’Accenture Spa (mandataria capogruppo) e le mandanti, Accenture Technology Solutions S.r.l., Xxxxxxxx S.p.A. (già Finmeccanica S.p.A.), IBM Italia S.p.A. e Tiscali S.p.A.Sistemi Informativi offre la possibilità alle Amministrazioni Pubbliche Centrali, attraverso i singoli Contratti Esecutivi, di accedere ad un listino di servizi nell’ambito dei Sistemi Gestionali Intregrati per le Pubbliche Amministrazioni rientrante nel programma di razionalizzazione degli acquisti teso alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai realizzazione degli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Italiana di accelerazione dello sviluppo dell’infrastruttura digitale e della promozione dell’uso delle tecnologie, dei servizi e dei processi digitali. Ai sensi dell’art. 116 5.2 del Contratto Quadro i Contratti Esecutivi possono avere una durata massima di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione. Ai sensi del successivo art. 7.1 è previsto che, ai fini della stipulazione del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione beneficiaria predisponga, anche con l’ausilio del Fornitore qualora intenda richiederlo, il Piano dei Fabbisogni nel quale dovrà prevedere indicazioni, anche di tipo quantitativo, relative ai servizi che l’Amministrazione intenda sottoscrivere. Come previsto al successivo art. 7.2, entro 15 giorni dalla data ricezione di tale Piano, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare il Progetto Esecutivo, completo del Piano di Lavoro Generale, del valore del Contratto Esecutivo e dell’importo del contributo dovuto dall’Amministrazione beneficiaria a Consip S.p.A.. L’Amministrazione beneficiaria è chiamata a comunicare l’approvazione del Progetto Esecutivo proposto, o eventuali modifiche alle quali il Fornitore dovrà provvedere, nel termine di 10 giorni (cfr. articolo 7 del Contratto Quadro, commi nr. 3 e 4). A conclusione delle fasi propedutiche sopra illustrate e contestualmente all’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione beneficiaria, il Fornitore e l’Amministrazione medesima potranno procedere alla stipulazione del Contratto Esecutivo. Per le gare in ambito SPC (connettività, cloud e sistemi gestionali integrati) è dovuto a Consip il pagamento di un contributo in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.lgs. nr. 163/2006177/2009, da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater, del D.L. nr. 95/2012, convertito con modificazioni in L. nr. 135/2012. Il calcolo del contributo dovuto deve essere effettuato secondo quanto stabilito dal DPCM 23/06/2010. L’obbligazione, richiamata altresì all’art. 23 del Contratto Quadro, deve essere assolta entro il termine di 30 giorni solari dalla data 24/05/2017di perfezionamento del Contratto Esecutivo secondo la misura prevista dall’art. 2, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017lett. b), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del D.P.C.M. 23/06/2010 ( 5 per mille) sul valore complessivo del Contratto stessoEsecutivo. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto Esecutivo, approvato con la delibera consigliare il Fornitore dovrà prestare, entro il termine perentorio di 15 giorni solari dalla data di stipula del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore Contratto, idonea garanzia in risposta alle esigenze favore dell’Amministrazione beneficiaria. Il Le specifiche della garanzia sono indicate all’art. 18, comma 2 e 3, del Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023Quadro. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni edsuo reintegro, in funzione delle mutate esigenze manifestatecaso di utilizzo, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogniè disciplinato nell’art. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione18, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatocomma 4. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 2, del D. lgs. nr. 163/2006n. 163/2006 S.r.l., delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo in adesione al Lotto 1 del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati”, finalizzato all’acquisto dei servizi di cui manutenzione, sviluppo, assistenza e supporto alla conduzione tecnica (quest’ultima solo per il Progetto stesso è parte integrante sistema di protocollo elettronico) degli applicativi gestionali ancillari alla riscossione e sostanzialedi gestione del protocollo elettronico. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.A tal fine stabilisce:

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Samples: Acquisto Di Servizi Di Manutenzione Correttiva Ed Evolutiva

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD. Lgs. 12/04/2006n.50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 163 (“Codice 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di lavori, servizi contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e forniture”) i criteri di selezione degli operatori economici e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207delle offerte. Il processo di approvvigionamento di beni e dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/201528 dicembre 2015, nr. n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale tali categorie merceologiche, che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/200931 dicembre 2009, nr. 196n.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatoriaggregatori , ivi comprese le Centrali centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione ragione di ciò e stante quanto riportato in premessa in ordine all’adeguatezza dei prodotti e dei servizi con essa contrattualizzati, la sottoscrizione di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossioneun Ordinativo di Acquisto con il fornitore INFORDATA RTI ITALWARE, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra alla Convenzione Consip S.p.A. “PC Portatili e Tiscali S.p.A.Tablet 3– Lotto 2”, alla è stata individuata quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo soluzione di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta acquisto maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione beneficiariada soddisfare. Il Contratto esecutivo SPC2 La Convenzione ha durata contrattuale di 12 mesi a decorrere dal 15/10/2019 ed è prorogabile fino al 23/05/2023ad ulteriori 3 mesi. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria L’ordine di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 Acquisto dovrà essere inoltrato tramite portale Consip secondo i quantitativi e la proposizione della sua nuova versione, l’importo riportato nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto seguente tabella: Descrizione PC Portatile Lotto Codice Prodotto Prezzo unitario Quantità Importo Totale HP ProBook 440 G6 2 Fascia A con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.S.O. Windows 507,50 € 505 256.287,50 €

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Samples: Adesione a Convenzione Consip

CONSIDERAZIONI. In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, Agenzia delle entrate- Riscossione è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche Amministrazioni Pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologicheal fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei relativi acquisti, che le Amministrazioni pubbliche Pubbliche e le società Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, Pubblica Amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, dell'articolo 1 della L. 31/12/2009, nr. n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono tra le quali è ricompresa Agenzia delle entrate-Riscossione, provvedano ai propri loro approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal sensoAgli affidamenti in oggetto non si applicano gli obblighi di risparmio della spesa per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. 1, per l’acquisizione dei servizi di connettività per comma 515, della legge n. 208/2015 medesima, che esclude da tale obiettivo “la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra spesa effettuata tramite Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A.”. Le somme da destinare all’incentivo, alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs113 D.Lgs. nr. 163/2006n. 50/2016 saranno determinate solo a seguito dell’adozione di apposito regolamento, in data 24/05/2017nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo nonché i criteri e le modalità di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatoripartizione degli stessi. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1132, comma 2 del D. lgs2, D.Lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017n. 50/2016, di cui il Progetto stesso è parte integrante aderire dell’Accordo Quadro Consip “Servizi di sicurezza da remoto, di compliance e sostanziale. In ragione controllo per le Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 1 ID 2296, per l’acquisizione dei servizi di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogofirma digitale, mediante sua sottoscrizionela sottoscrizione di un Contratto esecutivo, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.come meglio descritto alle superiori premesse. A tal fine stabilisce che:

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Samples: Acquisizione Dei Servizi Di Firma Digitale

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici n.50/2016. La procedura di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche affidamento è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo effettuata da Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla in nome e per conto di Equitalia Giustizia S.p.A., in forza del contratto di servizio infragruppo con il quale è subentrata Fastweb quest’ultima ha affidato a Equitalia S.p.A. ai sensi le funzioni di Stazione Appaltante. L’acquisizione del servizio richiesto è disciplinata dal Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria adottato da Equitalia con Circolare n. 172 del 2017. Il servizio in oggetto rientra nel novero dei beni e dei servizi in materia informatica per i quali la L. 28/12/2015, n. 208 (c.d. “legge di stabilità 2016”), all’art.1, nei commi da 512 a 516, ha disposto l’obbligo di approvvigionamento tramite Consip SpA. Il comma 6 dell’art. 116 36 del D.lgsX.x.xx. nr. 163/200650/2016 prevede che le stazioni appaltanti, in data 24/05/2017per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici e, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPAa tal fine, il quale all’artMinistero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 8 prevede Sulla base delle esigenze indicate dalla funzione richiedente nel Capitolato tecnico, è stata verificata la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica presenza dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versionein argomento nella vetrina MEPA. Pertanto, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto si procederà con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente attoRichiesta d’Offerta, ai sensi dell’art. 1136 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti all’iniziativa denominata “Bando – ICT 2009, Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. Al fine di selezionare operatori economici dotati di adeguate competenze ed esperienze, oltre ai requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene necessario il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  capacità tecnica: la certificazione del sistema di qualità UNI ISO 9001:2008 o equivalente nel comparto di sviluppo di software per ambienti di rete;  capacità tecnico professionale: aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della Richiesta d’Offerta, almeno 2 (due) contratti per la gestione del Portale della Trasparenza (PAT) e della Piattaforma Whistleblowing che AGID rende disponibile nel Catalogo del Riuso, di importo pari ognuno almeno alla metà della base d’asta. La richiesta della capacità tecnica si motiva con la necessità di garanzia che l’operatore sia strutturato ed organizzato per operare al meglio in un contesto aziendale caratterizzato da rilevante complessità. La richiesta della capacità tecnico professionale si motiva con la necessità di garanzia che l’operatore già possieda le competenze richieste per l’esecuzione del contratto. Sebbene si tratti, per la maggior parte, di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, si ritiene debba prevalere la necessità di garantire la migliore qualità; per tal motivo la Richiesta d’Offerta dovrà essere aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. lgsLgs. nr. 163/2006n. 50/2016, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla scorta della sommatoria dei punti ottenuti in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, di cui il Progetto stesso è parte integrante sono stabilite le seguenti entità massime: • offerta tecnica: 25 punti; • offerta economica: 75 punti. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione e sostanziale. dei corrispondenti punti massimi attribuibili: Elemento di valutazione Criterio di valutazione Punteggio massimo attribuibile Pronti al collaudo 1 punto per ogni giorno in meno rispetto ai 20 giorni massimi previsti 6 punti Attivazione dei servizi 1 punto per ogni giorno in meno rispetto ai 30 giorni minimi previsti 4 punti Disponibilità media del servizio 1 punto per ogni punto percentuale in più rispetto al 96% garantito su base trimestrale 3 punti Eventi di indisponibilità del servizio 2 punti per un solo singolo evento al mese 2 punti Consegna piano di lavoro e Analisi Funzionale (comprensivo dei costi dell’intervento) dalla Richiesta 1 punto per ogni giorno in meno rispetto ai 10 giorni massimi previsti 5 punti Inizio realizzazione rispetto alla data indicata nel modulo di affidamento 1 punto per ogni giorno in meno rispetto ai 5 giorni massimi previsti 3 punti Malfunzionamenti sui rilasci effettuati in ambiente di collaudo (imputabili al Fornitore) 2 punti per un solo singolo evento per singolo rilascio 2 punti L’offerta economica sarà formulata mediante ribasso sull’importo a base d’asta per ciascun servizio richiesto, con indicazione dei prezzi unitari offerti, e sarà valutata dalla Commissione di gara sulla base del punteggio ad essa attribuito attraverso l’applicazione della seguente formula “Lineare alla migliore offerta (interdipendente)” prevista nella piattaforma e-procurement della P.A., che tiene conto del ribasso complessivo dell’offerta economica: PEi = 75 ∗ Ri /Rmax dove PEi = Punteggio economico assegnato Ri = ribasso dell’offerta del concorrente Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti dai concorrenti in gara In ragione di quanto sopraconsiderazione della tipologia e della natura dei servizi da acquistare, secondo la procedura già seguita non può essere suddivisa in occasione dell’approvazione dell’originario Progettopiù lotti. Per semplificare le operazioni di verifica della documentazione prodotta in sede di partecipazione ed anche in considerazione dello strumento utilizzato (RDO su MEPA), il Responsabile nonché in virtù dell’importo dell’appalto e per favorire la più ampia partecipazione possibile, gli operatori economici invitati non dovranno produrre la garanzia provvisoria, mentre sarà loro richiesta quella definitiva vista la natura del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni servizio di cui sopramanutenzione richiesto.

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Samples: Determina a Contrarre

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11dell’art.11, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006nr.163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016dell’11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016I servizi oggetto dei Contratti Esecutivi rientrano tra i “beni, servizi e di connettività” per i quali vige l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 512, della L. 28/12/2015 nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr208 (cd. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione “Legge di Equitalia Giustizia stabilità 2016”) di procedere all’acquisto esclusivamente tramite Consip S.p.A.A.. Nelle more dell’indizione ed aggiudicazione di nuove iniziative Consip riguardanti i servizi analoghi a quelli ricompresi nel Lotto 2 dell’Accordo Quadro scadente il 20/07/2021, al fine di scongiurare il rischio che a tale scadenza potesse avvenire l’interruzione improvvisa della possibilità per le PP.AA. di fruire di prestazioni che, nell’attuale quadro storico e normativo emergenziale, si sarebbero, invece, potute rivelare per le stesse essenziali, tenuto in pari dataconto della esistente capienza contrattuale, Consip S.p.A. ed il RTI Fornitore sono addivenuti alla sottoscrizione di un Addendum in forza del quale la scadenza dell’Accordo Quadro è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitaliastata posticipata al 20/07/2022. Agenzia delle entrate-Riscossione, Per taluni Contratti Esecutivi tempo per tempo stipulati in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni adesione al Contratto Quadro di cui al D.lgssopra, tenuto in conto del parziale consumo dei servizi contrattualizzati e dell’esigenza di garantire la continuità operativa delle attività avviate è stata proposta la proroga meramente temporale con l’allineamento della loro scadenza alla nuova scadenza dell’Accordo Quadro. 12/04/2006La prosecuzione proposta risulta senz’altro inquadrabile nell’istituto della c.d. “proroga tecnica” che, n. 163 (“Codice dei essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) , è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed eccezionali condizioni e, in particolare, come quella che qui ricorre, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more che sia reperito un nuovo contraente. Tenuto conto altresì che l’articolo nr. 5.2 del Contratto Quadro prevede che i singoli Contratti Esecutivi possano avere una durata massima fino alla scadenza ultima del Contratto Quadro, la soluzione prospettata risulta essere la soluzione maggiormente idonea ai fini della continuità operativa necessitata. Per gli altri Contratti Esecutivi, stimata l’esigenza di servizi aggiuntivi oltre a quelli contrattualizzati, è stato proposto l’incremento dell’importo contrattuale essenzialmente configurabile, attesa la sopraggiunta esigenza dei servizi rispetto alla stesura del Piano dei fabbisogni e l’impossibilità di ricorrere per il loro acquisto a strumenti alternativi di acquisto in ambito Consip, nella variazione contrattuale ex art. 311 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 207/2010 (Legge Regolamento di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria esecuzione ed attuazione del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgsD.Lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.causa identificabile tra quelle previste alla lettera

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Samples: Proroga Tecnica Dei Contratti Esecutivi

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016dell’ 11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo Secondo quanto disposto dall’art. 33, D.Lgs. n. 163/2006, comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire servizi e forniture facendo ricorso a centrali di approvvigionamento committenza, anche associandosi o consorziandosi, fra le quali rientrano le convenzioni stipulate da Consip. L’adesione al Contratto Quadro SPC Lotto 2, offre la possibilità alle amministrazioni, attraverso singoli Contratti Esecutivi o Atti integrativi ai Contratti esecutivi, di accedere ad un listino servizi tra cui in particolare il servizio “Data Loss/Leak Prevention” e i “Servizi professionali”. L’utilizzazione di tale procedura acquisitiva è conforme alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “Legge di stabilità 2016”), la quale prevede (art. 1, comma 512) che le PA e le società individuate ex art. 1, Legge n. 196/2009 (tra le quali ultime è ricompresa Equitalia) debbono procedere all’acquisto di “beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016….) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori(…)”. L’iniziativa, ivi comprese le Centrali inoltre, non appare in contrasto con la precitata legge neppure sotto l’altro profilo dell’obbligo del risparmio di committenza regionalispesa; ciò per effetto dell’esimente espressamente prevista all’art. In tal senso1, comma 515, che esclude da tale obbligo “la spesa effettuata tramite Consip S.p.A.”. Il Piano dei fabbisogni, ad integrazione del Contratto esecutivo prot. 2017/1902, per l’acquisizione dei servizi di connettività firma digitale remota e dei Servizi professionali per la Rete Unitaria del il Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-RiscossioneEquitalia, è stato sviluppato secondo le specifiche riportate nel Contratto Quadro SPC – lotto 2. Pertanto, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip considerazione della rimodulazione dei servizi e degli importi rappresentati nel Piano dei fabbisogni, l’importo dell’Atto integrativo da formalizzare all’RTI Leonardo S.p.A. e Tiscali A, è di euro 80.568,00 oltre IVA, secondo il seguente prospetto di costi: IMPORTO TOTALE 80.568,00 Il contributo da versare a Consip ai sensi del D.P.M.C. 23 giugno 2010 è pari ad euro 645,00. Si precisa che, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, Equitalia è tenuta a versare a Consip S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’artentro il termine di trenta giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 116 2, lettera a) o lettera b), del D.lgs. nr. 163/2006D.P.C.M. 23 giugno 2010, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 ragione del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale valore complessivo del Contratto stessoEsecutivo. Stante l’adeguatezza delle previsioni contenute nell’Accordo Quadro alle concrete esigenze rappresentate dalla Funzione richiedente, approvato con si conferma la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione realizzabilità della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatoRdA mediante l’adesione proposta. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 2, del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto n. 163/2006 di integrare il Contratto esecutivo SPC2 stipulato prot. 2017/1902 del 10 gennaio 2017, sottoscritto con l’RTI Leonardo S.p.A. in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.adesione Contratto Quadro SPC Lotto

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Samples: Atto Integrativo Al Contratto Esecutivo

CONSIDERAZIONI. Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo La procedura di affidamento è effettuata da Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in pari dataforza del contratto di servizio infragruppo con il quale, quest’ultima, ha affidato ad Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. Per la nuova Convenzione Consip alla quale aderire per l’approvvigionamento dei servizi in parola, denominata “Facility Management 4” (Bando pubblicato il 19/03/2014), la fine del procedimento è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia attualmente prevista entro il II trimestre 2017. In considerazione dei necessari successivi tempi tecnici di adesione, non sarà quindi possibile attivare i servizi in tempo utile rispetto alla scadenza del contratto in essere, fissata per il 30/4/2017. Tenuto conto della circostanza di cui sopra, attesa, quindi, la necessità di garantire la prosecuzione dei Servizi, fino a quando non sarà possibile approvvigionarsene attraverso la nuova Convenzione Consip e la necessità di salvaguardare i principi di massima concorrenzialità tra gli operatori del settore e di economicità del servizio, la Funzione propone un nuovo affidamento della durata di 12 mesi conferito sulla base di una procedura negoziata svolta, verificata la presenza di Bando per servizi analoghi, nel Mercato elettronico delle entrate- Riscossionepubbliche amministrazioni. La procedura proposta e le modalità di svolgimento trovano fondamento nelle previsioni contenute nel comma 2, lettera b) e nel comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, che rispettivamente consentono: − gli affidamenti mediante “procedura negoziata” per i contratti “sotto soglia”, ente strumentale dell’Agenzia delle entratetipologia alla quale si deve far riferimento per il contratto che qui interessa atteso il suo valore massimo stimato; − lo svolgimento della procedura di scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza messo a disposizione del Ministro dell’economia Ministero dell’Economia e delle finanzeFinanze avvalendosi di Consip. Sulla base delle vigenti Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento qualora s’intenda effettuare acquisti di beni e servizi informatici “sotto soglia” attraverso una procedura che preveda l’acquisizione di più offerte è possibile utilizzare l’apposita procedura di Richiesta di Offerta – RdO (cfr art. 46 e art. 50 delle Regole). Con particolare riguardo ai Servizi richiesti, il Bando nella vetrina MEPA “Servizi di connettività Logistica” presenta il prodotto “Servizi di trasloco”, le cui specifiche risultano confacenti rispetto alle esigenze di servizio descritte nel Capitolato tecnico dalla Funzione. Sulla base anche dell’analisi condotta dalla U.O. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Contratti, le cui risultanze sono evidenziate nella Nota della medesima U.O. del 20/12/2016, prot. n. 2016/105769, la procedura che si considera di avviare dovrà tenere conto delle seguenti specifiche: • che siano invitati alla sua partecipazione i Fornitori abilitati in M.E.P.A. per le amministrazioni pubbliche il prodotto “Servizi di trasloco” ivi compreso l’aggiudicatario uscente, il cui inserimento è normato dall’articolo 1stato indicato dal Responsabile del Procedimento in relazione all’avvenuta esecuzione a regola d’arte del precedente contratto, comma 512nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ed alla competitività del prezzo praticato rispetto alla media del mercato di riferimento, tenuto conto della Legge 28/12/2015, nrqualità delle prestazioni effettuate; • che l’ammissione alla procedura sia consentita in subordine al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all’art. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 80 del D.lgs. n. 50/2016; • che l’ammissione alla procedura sia consentita in subordine al possesso dell’idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica di cui all’art. 83, comma 1, rispettivamente, lettere a), b) e c); • che per la verifica del possesso delle suddette capacità sia richiesto: − per quanto riguarda l’idoneità professionale: iscrizione, ai sensi del D.M. 30 giugno 2003 nr. 163/2006221, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con fascia di classificazione “a” o superiore. Se si tratta di uno stato dell’U.E., iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, comprovante il medesimo requisito; − per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria: un fatturato specifico (risultante da attività di facchinaggio, immagazzinamento e movimentazione merci/beni) con riferimento all’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di pubblicazione della RDO di importo complessivo, al netto dell’I.V.A., pari almeno alla metà dell’importo complessivo posto a base d’asta; − per quanto riguarda la capacità tecnica: la certificazione del sistema di qualità UNI ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto dell’appalto; • che ai concorrenti sia richiesto di dichiarare il possesso dei suddetti requisiti mediante la presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; • che la comprova dell’idoneità professionale, delle capacità economica e finanziaria e tecnica sia fornita all’atto della richiesta da parte di Equitalia, mediante: - per quanto riguarda l’idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in data 24/05/2017uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, veniva perfezionato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; - per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria: la produzione di dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal collegio sindacale, con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato annuo per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stessol’ultimo esercizio finanziario, approvato alla data di pubblicazione della procedura in MEPA. Dichiarazione equivalente potrà essere resa anche dal revisore contabile o dalla società di revisione, copia conforme del bilancio consuntivo, compresi gli allegati, relativo all’ultimo esercizio finanziario approvato alla data di pubblicazione della procedura in M.E.P.A con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere il requisito economico e finanziario richiesto secondo l’importo sopra indicato; - per quanto riguarda la delibera consigliare capacità tecnica: la produzione del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico certificato attestante il conseguimento della certificazione della qualità UNI ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto dell’appalto, rilasciato da organismi accreditati ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di validità; • che la richiesta della capacità economica e finanziaria fonda le sue ragioni nell’esigenza di selezionare operatori dotati di concrete ed attuali capacità operative individuate sulla base del dato degli affari svolti, così impostata tenuto anche conto della limitata durata temporale del Contratto esecutivo presente affidamento. Per le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni edimprese che abbiano iniziato l’attività da meno di un esercizio finanziario, approvato alla data di pubblicazione della procedura in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi serviziMEPA, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia edcapacità economico e finanziaria richiesta sarà rapportata al periodo di attività; • che la procedura non sia suddivisa in più lotti tenuto conto della circostanza che trattasi di servizio unico, ancorché svolto su più sedi a livello multi- regionale, ed in aggiunta a ciòconsiderazione dell’anti economicità derivante dall’ eventuale frazionamento attesa sia la collocazione geografica delle sedi in un ambito territoriale omogeneo e ristretto, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente che la breve durata dell’affidamento, • che l’appalto, avendo ad oggetto servizi ad alta intensità di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente attomanodopera, ai sensi dell’art. 1195, comma 2 3, lett. a), del D. lgsD.lgs. nr. 163/2006n. 50/2016, delle stesse determina l’invarianza sia aggiudicato sulla base del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla scorta della sommatoria dei punti ottenuti in data 23/05/2017seguito alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo sono stabilite le seguenti entità massime: • offerta tecnica: 25 punti; • offerta economica: 75 punti; • che la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta valutazione delle offerte tecniche sia effettuata da apposita Commissione sulla base delle variazioni dei seguenti criteri di cui sopra.valutazione e dei corrispondenti punti massimi attribuibili:

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Samples: Service Agreement

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgsLgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC dall’Anac con comunicato 11/05/2016dell’11 maggio 2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubbliconatura, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. 12/04/2006, n. 163 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/20105 ottobre 2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/201528 dicembre 2015, nr. n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/200931 dicembre 2009, nr. n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali centrali di committenza regionali. In tal sensoAlla luce della disposizione sopra riepilogata, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale Riscossione è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo tenuta ad approvvigionarsi dei servizi di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), cui trattasi esclusivamente ricorrendo agli strumenti negoziali messi a disposizione da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei FabbisogniXxxxxx. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica ragione di ciò e stante quanto riferito in premessa in ordine all’adeguatezza dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 con essa contrattualizzati, la Convenzione Consip denominata “Servizi di gestione e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizimanutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 1”, la cui necessità scadenza è ora scaturita all’Agenzia edfissata al 28/05/2019, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente è stata individuata quale soluzione di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto acquisto maggiormente rispondente alle esigenze di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. AdeR. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 2, del D. lgs. nr. n. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, l’adesione alla Convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 1” per l’acquisizione dei servizi di gestione e manutenzione della Centrale Telefonica meglio dettagliati nelle superiori premesse cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanzialesi fa rimando. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.A tal fine stabilisce:

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Samples: Determinazione a Contrarre

CONSIDERAZIONI. AdeR, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni del D.lgs.n.50/2016. Ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2, 2 del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016citato Decreto legislativo, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e L’acquisizione in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione oggetto rientra nel novero dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge i quali la L. 28/12/2015, nrnr.208, art.1, c.512-516 (c.d. 208 (Legge “legge di stabilità 2016) prevede che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti il loro approvvigionamento sia effettuato esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali A fronte della mancanza di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) Convenzioni attive e/o aggiornare nel corso Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia del servizio necessitato, ed atteso che quanto richiesto è attualmente commercializzato sul Mepa, lo strumento acquisitivo proposto dalla Struttura è la Trattativa diretta su Mepa ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b), n.2) del D.Lgs.n.50/2016 con l’operatore X.XX. Italia S.r.l., unico in grado di durata soddisfare il fabbisogno determinato per il rispettivo ambito. L’articolo 63, comma 2, lett. b), n.2) del Contratto esecutivo D.Lgs.50/2016 stabilisce che: “…la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: … b) quando i lavori, le proprie esigenze espresse nel Piano forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) …; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”. Dalle indagini espletate risulta che la R.C.M. Italia S.r.l. sia l’unico operatore economico presente sul mercato autorizzato ad effettuare la vendita, la manutenzione e la distribuzione dei fabbisogni edprodotti richiesti. Le informazioni in possesso di AdeR tengono conto anche del recente esito della pubblicazione della consultazione del mercato ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 effettuata da AdeR per verificare l’esistenza di altri operatori economici in grado di fornire il medesimo servizio: alla suddetta richiesta, infatti, ha partecipato un solo operatore economico, la società R.C.M. Italia S.r.l. che, come indicato nella risposta alla consultazione stessa, è l’unica autorizzata ad effettuare la produzione, manutenzione e distribuzione dei prodotti richiesti. La presente procedura viene espletata in conformità a quanto previsto anche dal punto 6.3 del Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attualmente in vigore per Agenzia delle entrate- Riscossione, secondo cui, in funzione delle mutate esigenze manifestatecaso di necessità di rivolgersi ad un unico operatore, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili utilizza lo strumento della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatoTrattativa diretta”. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.D.lgs.n.50/2016,

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Samples: Service Agreement

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. 12/04/2006n. 50/2016. Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 163 (“Codice 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, determinano di lavori, servizi contrarre individuando gli elementi essenziali del Contratto e forniture”) i criteri di selezione degli Operatori economici e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207delle offerte. Il processo di approvvigionamento delle forniture di beni e servizi informatici e di connettività gas per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1dall’art.1, comma 5127, della Legge 28/12/2015del D.Lgs. n. 95/2012, nrconvertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012. 208 Tale tipologia di forniture rientra tra le categorie merceologiche (Legge nello specifico, sotto la comune definizione di stabilità 2016“gas”) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che per il cui affidamento “le Amministrazioni pubbliche Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/200931 dicembre 2009, nr. 196n.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese tra le Centrali di committenza regionali. In tal sensoquali è ricompresa AdeR, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’artdalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. 116 La violazione del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo disposto di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale cui all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed1, in funzione delle mutate esigenze manifestatecomma 7, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatofattispecie: - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2 2, del D. lgsD.Lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetton. 50/2016, il Responsabile Direttore dell’Area Innovazione e Servizi Operativi in base ai poteri conferiti con procura speciale dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del procedimento potrà dare luogo30 ottobre 2019, mediante sua sottoscrizioneRep. n. 45.137, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.Racc. n. 26.000 per atti Notaio Xxxxx Xx Xxxx;

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Samples: Adesione Alla Convenzione Consip “Gas Naturale 13”

CONSIDERAZIONI. Ai A far data dal 1° luglio 2017, ai sensi dell’art. 11, 1 comma 23, del D. lgs. D.L. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016Legge n. 225/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data Riscossione subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo EquitaliaEquitalia di cui al comma 1…”. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD. Lgs.n.163/2006, applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato dell’11 maggio 2016. 12/04/2006Ai sensi dell’art. 11, n. 163 comma 2, del D.Lgs.n.163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Con la RdA nr. 2020/1322 il Settore propone la proroga dei servizi inclusi nell’ODA nr. 467278 del 31/10/2012. La scelta di approvvigionamento dei servizi di Facility Management mediante Convenzione Consip, non sussistendo comunque l’obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche, gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, è stata a suo tempo determinata dall’esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al fine di garantire razionalizzazione dei servizi e uniformità nei livelli di servizio. I servizi di Facility Management oggetto della proposta di proroga sono ritenuti indispensabili al fine di mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l’utilizzo degli immobili sedi degli uffici, nei quali è svolta l’istituzionale funzione della riscossione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico che vi hanno accesso. Pertanto essi devono essere assicurati senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi per i lavoratori e disservizi per l’utenza. L’emergenza causata dalla diffusione sul territorio italiano del virus COVID-19, inoltre, ha imposto la rapida adozione di misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus; in particolare, tra gli interventi messi in atto, AdeR ha previsto un protocollo di pulizia aggiuntivo con incremento del fabbisogno di beni e servizi per la disinfezione e la sanificazione. Nonostante le tre procedure indette da Ade siano state avviate rispettivamente in data 20/07/2018, in data 11/12/2018 e in data 7/06/2019 e, dunque, in tempo utile per consentire la sostituzione degli attuali fornitori, i tempi di espletamento di dette procedure hanno subito un prolungamento per circostanze non imputabili in alcun modo ad AdeR. In relazione a quanto sopra rappresentato, quindi, lo strumento della proroga tecnica appare come l’unico strumento a disposizione per garantire la prosecuzione dei servizi suindicati. Secondo il parere di AVCP (ora ANAC) nr.AG33/13 del 16/05/2013, confermato nella successiva delibera di ANAC nr.384 del 17/04/2018, la c.d. proroga tecnica è un istituto elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Autorità medesima, quale prassi amministrativa riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, riscontrata e adeguatamente ponderata, di garantire la continuità dell’azione amministrativa. Sempre secondo il suddetto parere nr. AG33/13, essa trova la sua giustificazione Codice dei nel principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e più precisamente discende dal bilanciamento del principio di continuità dell’azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell’imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di commesse pubbliche”. Il ricorso alla proroga cd. “tecnica”, costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, ha carattere di eccezionalità ed è consentito esclusivamente al rinvenirsi di determinate condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 207392/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. Il processo V, n.4345/2015; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, n. 859/2015). Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi legittima la proroga del contratto “per il periodo necessario a predisporre gli atti di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività gara per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1addivenire all’individuazione del miglior contraente” (cfr. T.A.R. Lombardia, comma 512Brescia, della Legge 28/12/2015Sez. II, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede831/2015; Tar Piemonte, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'artSez. 1, L. 31/12/2009I, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p276 del 28/02/ 2018).A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.

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Samples: Facility Management Contract

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006nr. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, n. 163 (“Codice comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, determinano di lavoricontrarre individuando gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli Operatori economici e delle offerte. La fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche (nello specifico, servizi e fornituresotto la comune definizione di “energia elettrica”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che il cui affidamento “le Amministrazioni pubbliche Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dall’ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/200931 dicembre 2009, nr. n. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese ” hanno l’obbligo di: • approvvigionarsi attraverso le Centrali di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A.dalle centrali di committenza regionali di riferimento; ovvero • esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente avvalendosi degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente. Tale obbligo, alla quale è subentrata Fastweb introdotto dall’art. 1 (recante “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell’ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell’arte dalle centrali di committenza regionali. 116 La violazione del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo disposto di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale cui all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed1, in funzione delle mutate esigenze manifestatecomma 7, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei FabbisogniD.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione L’aggiudicataria della sua nuova versioneConvenzione Consip, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la nei cui necessità confronti dovranno essere emessi gli Ordinativi è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatoENEL ENERGIA SPA. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 1132, comma 2 2, del D. lgs. nrn. 50/2016, • in base a quanto deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione del 29/11/2017; • in base ai poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione con Procura Speciale del 29 novembre 2017 con atto prot.2017/1959949 di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15” – Lotti 8, 9 e 10 per l’acquisizione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per gli immobili ubicati nelle sedi della Toscana, Umbria , Marche e Provincia di Roma di Agenzia entrate - Riscossione. 163/2006A tal fine, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017verranno predisposti tre Ordini di Fornitura, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizionecon firma digitale, alla formale approvazione società ENEL ENERGIA SPA. con sede legale in Roma Viale Regiana Margherita n.125 c.f.7p.iva 06655971007. Il costo massimo ad “Opzione fissa“per l’intera durata del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta contratto (12 mesi), è stimato per: - Lotto 8, € 186.000,00 ed un consumo stimato di 1.138.272 KWh; - Lotto 9, € 100.000,00 ed un consumo stimato di 643.428 KWh; - Lotto 10, € 416.000,00 ed un consumo stimato di 2.677.804 KWh. I corrispettivi dovuti verranno calcolati sulla base delle variazioni di cui sopra.dell’effettivo consumo dell’energia elettrica, che, pertanto, potrà divergere dal quantitativo stimato. Verranno scelte le opzioni:

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Samples: Adesione Alla Convenzione Consip Per La Fornitura Di Energia Elettrica

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-RiscossioneAdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al alla normativa dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 12/04/2006nr. 50/2016, n. 163 (“Codice prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di lavoricontrarre, servizi individuando gli elementi essenziali del contratto e forniture”) i criteri di selezione degli operatori economici e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207delle offerte. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività gas naturale rientra tra le categorie merceologiche per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo quali, ai sensi dell’art. 1, comma 5121, della Legge 28/12/2015del D.L. 95/2012, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevedeconvertito, relativamente a tale categorie merceologichecon modificazioni dalla L.135/2012, che le Amministrazioni amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, della Legge n.196/2009 (tra le quali è ricompresa AdeR) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite disposizione da Consip S.p.A. o i e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggetti aggregatorisopra indicati. A tal proposito, ivi comprese le Centrali si è evidenziato che l’attuale Convenzione Consip “Gas Naturale 13”, avente ad oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, non prevede l’ambito regionale della Sardegna. Inoltre, ad oggi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) non ci sono potenziali operatori economici per la fornitura di gas naturale in Sardegna. Il suddetto art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 prosegue prevedendo, per quanto qui d’interesse, la possibilità di procedere comunque ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano a procedure ad evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle Convenzioni e Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal sensotali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità, per l’acquisizione il contraente, di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. A tal proposito si evidenzia che, a seguito dell’indagine svolta sui portali dei servizi principali fornitori di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossionegas naturale, e, in adesione alcuni casi, anche a seguito di contatti con i relativi call center, ad oggi nessuno di detti fornitori prevede un’offerta di gas naturale nel Comune di Lanusei. Anche la verifica svolta tramite consultazione del “Portale Offerte” (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), - realizzato e gestito dalla società pubblica “Acquirente Unico”, come disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dove sono riportate tutte le offerte presenti sul mercato di vendita al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip dettaglio elettrico e gas naturale ha dato esito negativo. Ne consegue che l’eventuale procedura di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per l’affidamento della fornitura di gas naturale presso la sede di Lanusei, andrebbe deserta, tenuto anche conto che la società Gaxa S.p.A. non avrebbe interesse a partecipare dato l’importo esiguo dell’affidamento. A seguito di quanto evidenziato e Tiscali S.p.A.tenuto conto del valore dell’affidamento, alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. il RUP ha ritenuto opportuno procedere all’esperimento di una procedura sotto soglia, ai sensi dell’artdell’art.1, c. 2 lett. 116 a) del D.lgs. nr. 163/2006D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in data 24/05/2017, veniva perfezionato coerenza con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 quanto previsto dal punto 6.3 del “Regolamento per l’importo massimo le acquisizioni di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017)forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiariaespletarsi per il tramite di un affidamento diretto. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, Atto Il Responsabile del Settore Acquisti in base ai sensi dell’art. 11, comma 2 poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura Speciale del D. lgs. 30/10/2019 Rep. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza 45.137 – Raccolta nr. 26.000 del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, Notaio Xxxxx Xx Xxxx di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.Roma

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Samples: Affidamento Diretto Per La Fornitura Di Gas Metano

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-RiscossioneAdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs.50/2016. 12/04/2006Ai sensi dell’art.32, n. 163 (“Codice comma 2, del D.Lgs.nr.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, determinano di lavori, servizi contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207delle offerte. Il processo di approvvigionamento di Gli acquisti in oggetto rientrano nel novero dei beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge i quali la L. 28/12/2015, nrnr.208, art.1, c.512-516 (c.d. 208 (Legge “legge di stabilità 2016) prevede che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti il loro approvvigionamento sia effettuato esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. A... Per quanto concerne la previsione del rinnovo contrattuale, l'art.35 comma 4 del D.lgs.50/2016, al riguardo stabilisce che “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o i soggetti aggregatoridall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi comprese le Centrali compresa qualsiasi forma di committenza regionalieventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto”. Il contratto CIG 75323389F2 prevede espressamente che “Agenzia delle entrate- Riscossione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi patti e condizioni, per una durata pari a 12 mesi comunicandola al fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario”. In tal senso, per l’acquisizione dei servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione considerazione di quanto sopra, secondo risultano sussistere i presupposti per poter procedere al rinnovo del contratto in oggetto. Per quanto concerne, invece, l’acquisto di nuovi pacchetti software della soluzione E-Gon, a fronte della mancanza di Convenzioni attive e/o Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia della fornitura richiesta, ed atteso che quanto richiesto è attualmente commercializzato sul Mepa, lo strumento acquisitivo proposto dal Settore è la Trattativa diretta su Mepa ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b), nn. 2) e 3) del D. Lgs.50/2016 con invito rivolto alla società Ware Place S.r.l., l’unica autorizzata ad effettuare l’installazione e manutenzione delle nuove licenze in quanto fornitore in esclusiva dei prodotti richiesti. Secondo la norma ora citata, “La procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progettonegoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: … b) quando i lavori, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle variazioni di cui sopra.seguenti ragioni: 1) …; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

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Samples: Licensing Agreement

CONSIDERAZIONI. Ai sensi dell’art. 11, 32 comma 2, 2 del D. lgsLgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/201650/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione Servizi di Equitalia Giustizia Riscossione S.p.A., e in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgsD.Lgs. 12/04/200650/2016. La procedura di affidamento è effettuata da Equitalia S.p.A., n. 163 (“Codice dei contratti pubblici in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.., in forza del contratto di servizio infragruppo con il quale quest’ultima ha affidato a Equitalia S.p.A. le funzioni di Stazione Appaltante. L’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, per affidamenti di lavori, servizi e forniture”) forniture di importo inferiore ad € 40.000, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. In considerazione del valore massimo di spesa stimato e tenuto conto dei requisiti di urgenza evidenziati in premessa, si ritiene di poter confermare la sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le servizio alla società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Poste Italiane S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali Al fine di committenza regionali. In tal senso, per l’acquisizione garantire la continuità dei suddetti servizi di connettività per la Rete Unitaria del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip S.p.A. e Tiscali postali accessori svolti da Poste Italiane S.p.A., fornitore del principale servizio di recapito degli atti esattoriali per l’area territoriale Sud, nonché, eventualmente, tamponare provvisoriamente, per queste ultime spedizioni, le esigenze delle aree territoriali Nord e Centro, qualora ritardasse l’attivazione delle integrazioni sull’attuale contratto di appalto in virtù delle previsioni del “Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture di importo inferiore alla quale soglia comunitaria” di cui al paragrafo 6.3 “Affidamento diretto con consultazione di un solo operatore economico” di Equitalia, è subentrata Fastweb S.p.A. ai sensi dell’artnecessario procedere all’acquisizione del servizio in oggetto. 116 del D.lgsData la natura della prestazione, la procedura non può essere suddivisa in lotti. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo Il costo perciò da sostenersi risulta di € 23.993.123,763.276,00 annui che, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni per un accordo su base triennale (versione 2.0 del 19/04/2017per ricondurlo anche alle scadenze dell’attuale appalto per i servizi di recapito), da intendersi quale parte integrante e sostanziale porterebbe l’onere massimo a 9.828,00 euro Il costo del Contratto stesso, approvato con la delibera consigliare servizio è stato ritenuto congruo dal Responsabile del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiariaProcedimento. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citato. Per quanto sopra Tanto premesso e considerato, con il presente atto, di avviare una procedura di Affidamento diretto ai sensi del comma 2 - lett. a) dell’art. 1136 del D.lgs. n. 50/2016 dei servizi di pick up e SMA a Poste Italiane S.p.A. in nome e per conto di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. All’uopo si stabilisce che: • l’affidamento dei servizi verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione dei formulari previsti dal fornitore del servizio universale Poste Italiane Spa; • il contratto avrà durata di 36 mesi, comma 2 a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso; • il servizio di pick up dovrà avvenire nei giorni e nelle 18 sedi indicate da Equitalia Servizi di Riscossione Spa • si riserva la facoltà di recesso anticipato unilaterale, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, con preavviso di 30 giorni; • l’importo del D. lgs. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, contratto è pari ad euro 3.276,00 mensili per un totale di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo euro 9.828,00 per 36 mesi; • la procedura già seguita è indetta in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il lotto unico e avrà luogo mediante affidamento diretto alla società Poste Italiane in quanto fornitore del servizio universale e quindi soggetto idoneo a garantire la continuità dei suddetti servizi; • è nominato quale Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopraProcedimento il sig. Xxxxxxxxx Xxxx • è nominato quale Direttore dell’Esecuzione Xxxxxxx Xxxxxxx.

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Samples: Affidamento Diretto Ai Sensi Del Comma 2 Lett. A) Dell’art. 36 Del d.lgs. N. 50/2016 Del Servizio Universale Di Pick Up E Sma a Poste Italiane s.p.A

CONSIDERAZIONI. In virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, AdeR è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii, applicabile ratione temporis. Ai sensi dell’art. 1132, comma 2, del citato D. lgsLgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza anche di quanto chiarito dall’ANAC con comunicato 11/05/2016nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Dal 01/07/2017 - ai sensi del D.L. 22/10/2016, nr. 193, convertito con modificazioni dalla L. 01/12/2016, nr. 225 - le Società del Gruppo Equitalia sono state sciolte, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A., e Le prestazioni in pari data, è stato istituito l’Ente pubblico economico denominato ”Agenzia delle entrate- Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, il quale dalla medesima data “subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione oggetto rientrano nel novero dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. Il processo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della Legge i quali la L. 28/12/2015, nr. 208 208, art. 1, c. 512-516 (Legge c.d. “legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tale categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr. 196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono ai propri approvvigionamenti ss.mm.ii prevede il loro approvvigionamento esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o i dei soggetti aggregatori. Sulla base delle esigenze operative, ivi comprese le Centrali delle stime economiche condotte e delle disponibilità riscontrate, il Settore proponente ha individuato quale strumento acquisitivo idoneo a soddisfare il fabbisogno di committenza regionalicui trattasi il Lotto 8 della Convenzione Consip “Licenze Software Multibrand 5”, a cui aderire tramite la sottoscrizione di apposito Ordinativo di Fornitura. In tal senso, Il Lotto d’interesse ha per l’acquisizione oggetto la fornitura di prodotti SAS e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, del cui complesso fanno parte le licenze d’uso individuate nelle superiori premesse, che AdeR necessita di connettività manutenere per la Rete Unitaria garantire i servizi ICT giudicati essenziali ai fini del Gruppo Equitalia ora Agenzia delle entrate-Riscossionecompimento della funzione pubblica della riscossione di cui è investita. Nell’ambito di tale Convenzione, in adesione al Contratto Quadro OPA sottoscritto il 23/05/2016 fra Consip l’acquisto dei servizi sarà effettuato mediante l’emissione di un unico Ordinativo di fornitura nei confronti dell’Operatore economico aggiudicatario del Lotto 8 - R1 S.p.A. e Tiscali S.p.A., alla quale è subentrata Fastweb R1 S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. nr. 163/2006, in data 24/05/2017, veniva perfezionato con Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo SPC2 per l’importo massimo di € 23.993.123,76, al quale fa riferimento il Progetto dei Fabbisogni (versione 2.0 del 19/04/2017C.F. e P. IVA: 05231661009), da intendersi quale parte integrante e sostanziale del Contratto stessocon sede legale in Xxxx, approvato con la delibera consigliare del 22/05/2017 e contenente la proposta tecnico ed economica del Fornitore in risposta alle esigenze dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contratto esecutivo SPC2 ha durata fino al 23/05/2023. Il Contratto esecutivo SPC2 è regolato in via gradata, tra le altre fonti, dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA, il quale all’art. 8 prevede la facoltà dell’Amministrazione beneficiaria di variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare nel corso di durata del Contratto esecutivo le proprie esigenze espresse nel Piano dei fabbisogni ed, in funzione delle mutate esigenze manifestate, il corrispondente impegno del Fornitore ad aggiornare il Progetto dei Fabbisogni. In tale quadro si inserisce pertanto la modifica dei servizi contenuti nel Progetto dei Fabbisogni originariamente allegato al Contratto esecutivo SPC2 e la proposizione della sua nuova versione, nella quale sono recepiti i nuovi servizi, la cui necessità è ora scaturita all’Agenzia ed, in aggiunta a ciò, il ricalcolo dei canoni mensili della “Compenente di trasporto dati” compiuto dal Fornitore sulla base dell’accordo intervenuto con Consip. Dal punto di vista economico, i costi derivanti dall’inserimento dei nuovi servizi trovano compensazione nella diminuzione di spesa determinata dal ricalcolo dei canoni mensili sopra citatoXxx Xxxxx Xxxxxxx 0. Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 11dell’art.32, comma 2 2, del D. lgsD.Lgs.n. nr. 163/2006, delle stesse determina l’invarianza del valore massimo complessivo del Contratto Contratto esecutivo SPC2 stipulato in data 23/05/2017, di cui il Progetto stesso è parte integrante e sostanziale. In ragione di quanto sopra, secondo la procedura già seguita in occasione dell’approvazione dell’originario Progetto, il Responsabile del procedimento potrà dare luogo, mediante sua sottoscrizione, alla formale approvazione del nuova versione del Progetto dei Fabbisogni del 19/09/2017 prediposta sulla base delle variazioni di cui sopra.50/2016,

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