Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti di cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate. 2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4. 3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto. 4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti. 5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati. 6. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. 7. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione. 8. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti 12 componenti: in attuazione del principio di cui la metà eletta dall'Assemblea pariteticità, 6 designati da Confindustria, e 6 eletti dai rappresentanti dei dirigenti in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associateAssemblea.
2. L'elezione del Consiglio L’elezione dei componenti di Amministrazione avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità:
a) liste di liste presentate e sottoscrittecandidati, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo da depositarsi presso la sede del Fondo ovvero almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno 1/3 la metà dei relativi componenti l'Assemblea Rappresentanti dei Delegatidirigenti in Assemblea. Le Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;
b) le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello al numero dei Consiglieri di parte dirigenziale da eleggere; , oltre a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra tre “supplenti”;
c) hanno diritto al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;
d) risulteranno eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto avrà riportato il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di votoi tre quarti dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta, si procederà a nuova votazione. I Consiglieri eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i Consiglieri designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
63. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
74. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazioneAmministrazione.
85. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica anni e possono essere rieletti riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza, Statuto Del Fondo Di Previdenza
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 dodici componenti di cui la metà eletta eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta eletti in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati; almeno due Consiglieri in rappresentanza di ciascuna parte devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) o b), del D.M. n. 79/2007.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione seguenti modalità: i Delegati dei Consiglieri soci lavoratori ed i Delegati delle Aziende in rappresentanza seno all'Assemblea provvedono disgiuntamente alla elezione dei lavoratori soci avviene rispettivi sei Consiglieri, sulla base di liste presentate di candidati - in possesso dei requisiti di onorabilità e sottoscritte, congiuntamente professionalità previsti dal citato D.M. ed in assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile - predisposte da ciascuna parte istitutiva o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da Delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea un terzo dei Delegati, rispettivamente, in rappresentanza dei soci lavoratori e delle Aziende. Le Nella compilazione delle liste sono composte i promotori tengono adeguatamente conto della candidatura di Delegati. Ciascuna lista sarà composta da 9 candidati, di cui tre supplenti specificamente indicati. Almeno uno dei candidati supplenti deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) o b), del D.M. n. 79/2007. Alla lista che otterrà un numero di candidati voti almeno pari a quello ai due terzi dei Consiglieri da eleggereDelegati di ciascuna parte, sarà assegnata la totalità dei seggi alla stessa parte spettanti. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà ad un'ulteriore votazione; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto hanno riportato il voto favorevole maggior numero di almeno 2/3 degli aventi diritto di votovoti.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
63. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
74. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
85. I componenti Consiglieri che, all'atto della elezione, si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, comma 8, del D.M. Tesoro n. 703/1996 devono far pervenire nel termine di 10 giorni dall'elezione e, comunque, prima dell'insediamento del Consiglio, l'opzione fra l'una e l'altra delle posizioni incompatibili. In mancanza di opzione, di tardiva comunicazione della stessa ovvero di opzione negativa, subentra, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, il primo dei supplenti della componente di appartenenza.
6. Il candidato al Consiglio di Amministrazione restano che sia già Delegato in Assemblea decade dall'ufficio in caso di elezione.
7. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre anniesercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica carica, e possono essere rieletti eletti per non più di tre mandati consecutivi.
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Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito è composto da 16 componenti 18 componenti, nel rispetto del criterio di cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associatelavoratori.
2. L'elezione L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene avviene:
a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle XX.XX. firmatarie della fonte istitutiva;
b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea eletti dai lavoratori associati.
c. sulla base della lista dei candidati in rappresentanza delle Amministrazioni disposta su proposta dei componenti Comitati di settore con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4previste dalla vigente normativa.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari a quello dei al numero di Consiglieri da eleggere; eleggere e dallo stesso numero di supplenti, uno per ciascun candidato.
4. Ogni delegato ha diritto ad esprimere la propria preferenza di lista.
5. Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla caricascrutinio segreto.
6. Sono eletti Consiglieri i candidati della La lista che abbia ottenuto il voto favorevole ottiene un numero di almeno voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di votociascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvedere al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
67. Tutti i membri componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
78. La perdita dei di tali requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni cause di incompatibilità ivi previste comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
8dall'incarico. I Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione restano siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.
9. Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre anniesercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica carica, e possono essere rieletti eletti per non più di tre mandati consecutivi.
10. Durante la prima riunione il Consiglio eletto procede alla verifica del possesso dei predetti requisiti di legge da parte dei propri membri.
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Samples: Statute
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione amministrazione costituito da 16 18 componenti di cui la metà eletta dall'Assemblea eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta eletti in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati.
2. L'elezione L’elezione del Consiglio di Amministrazione amministrazione avviene con le modalità seguenti modalità:
a) i delegati rappresentanti dei soci e delle aziende associate in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 componenti il Consiglio di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene amministrazione, sulla base di liste presentate e sottoscrittepredisposte rispettivamente da ciascuna parte istitutiva, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da soci delegati purché sottoscritte da almeno 1/3 un terzo dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. delegati rappresentanti rispettivamente i soci e le aziende associate.
b) Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello al numero dei Consiglieri da eleggere; a eleggibili. A ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono supplente.
c) I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo il sistema maggioritario applicando le seguenti regole:
c.1) sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 due terzi degli aventi diritto di votodiritto; nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l’elezione verrà ripetuta.
4. L'elezione c.2) A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto.
c.3) I Consiglieri eletti in rappresentanza dei soci ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata aziende associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
63. Tutti i membri del Consiglio gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
74. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
86. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano Gli Amministratori durano in carica per massimo tre anniesercizi, scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo all’ultimo esercizio della loro carica carica, e possono essere rieletti eletti per non più di tre mandati consecutivi.
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Samples: Statuto
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti 12 componenti, di cui la metà eletta dall'Assemblea eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta eletti in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati.
2. L'elezione L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità seguenti modalità: almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato degli Amministratori in carica, previa delibera del Consiglio di cui ai successivi comma 3 Amministrazione in carica, il Presidente del Fondo convoca l’Assemblea dei Delegati e 4.
3fissa la data per l’elezione del nuovo Consiglio. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza I Delegati rappresentanti dei lavoratori soci avviene e delle imprese in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste presentate predisposte rispettivamente dalle Parti istitutive e sottoscrittedai Delegati, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero sottoscritte da almeno 1/3 un terzo dei relativi componenti l'Assemblea Delegati rappresentanti rispettivamente dei Delegatilavoratori e delle imprese. Ciascun Delegato può sottoscrivere una sola lista. Le liste sono elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Amministratori da eleggere più 3 supplenti, che dovranno essere specificatamente indicati. Il Presidente presenta all’Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a quello dei Consiglieri da eleggere; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla caricascrutinio segreto. Sono eletti Consiglieri i candidati della La lista che abbia ottenuto il voto favorevole ottiene un numero di almeno voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di voto.
4ciascuna parte, consegue la totalità degli Amministratori; in difetto l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione Gli Amministratori eletti in rappresentanza dei Consiglieri lavoratori associati e gli Amministratori eletti in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo sono tenuti ad agire nell’esclusivo interesse del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
63. Tutti i membri del Consiglio gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
74. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
86. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio eletti tra i Delegati costituenti l’Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivinomina.
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Samples: Statute
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione amministrazione costituito da 16 12 componenti di cui la metà eletta dall'Assemblea eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta eletti in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati. I componenti sono aumentati a 18 in corrispondenza dell'aumento a 90 del numero dei Delegati ai sensi del presente Statuto.
2. L'elezione L’elezione del Consiglio di Amministrazione amministrazione avviene con le modalità seguenti modalità. Per l'elezione del Consiglio di cui ai successivi comma 3 Amministrazione, in attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e 4.
3. L'elezione dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei Consiglieri rispettivi consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza misura pari alla metà dei lavoratori soci avviene componenti, sulla base di liste presentate predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero sottoscritte da almeno 1/3 un terzo dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegatirappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese. Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello uguale al numero dei consiglieri eleggibili. I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo il sistema proporzionale. Il sistema proporzionale si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei consiglieri da eleggere; , ottenendo così il quoziente voto. Determinato il quoziente voto, si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente. Qualora per effetto della distribuzione dei seggi uno o più Consiglieri non siano attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente favore delle liste che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla caricaabbiano ottenuto i più elevati resti, partendo dal resto più elevato. Sono Risultano eletti Consiglieri i candidati della sulla base dell'ordine progressivo di lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
4sino a concorrenza del numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista. L'elezione I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
63. Tutti i membri del Consiglio gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
75. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
86. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano Gli Amministratori durano in carica per massimo tre anniesercizi, scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo all’ultimo esercizio della loro carica carica, e possono essere rieletti eletti per non più di tre mandati consecutivi.
7. I componenti il Consiglio di Amministrazione eletti tra i delegati decadono dalla nomina in seno all'Assemblea.
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Samples: Statute
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione amministrazione costituito da 16 14 componenti di cui la metà eletta dall'Assemblea eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta eletti in rappresentanza delle imprese associatedei datori di lavoro associati.
2. L'elezione L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità seguenti modalità: - in attuazione del principio di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza pariteticità, i delegati dei lavoratori soci avviene ed i delegati datoriali in seno all'Assemblea provvedono separatamente alla elezione dei rispettivi sette consiglieri; - l’elezione viene effettuata sulla base di liste di candidati predisposte dai Delegati stessi e sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro; - ciascun delegato può sottoscrivere una sola lista; - le liste devono essere presentate e sottoscritte, congiuntamente a cura dei delegati o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo di ciascuna delle Parti istitutive alla Segreteria del Fondo ovvero da almeno 1/3 entro le 24 ore precedenti la riunione dell’Assemblea direttamente o mediante PEC; in caso di utilizzo della PEC le liste dovranno essere corredate dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento di ciascuno dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Le sottoscrittori; le liste sono saranno composte da un numero di candidati pari a quello al numero dei Consiglieri da eleggereconsiglieri effettivi eleggibili; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta - le liste saranno composte da un numero di candidati pari a quello al numero dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%consiglieri effettivi eleggibili; - la lista che conseguirà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al ballottaggio tra le 2 liste che avranno riportato il maggior numero di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non elettivoti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
63. Tutti i membri del Consiglio gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
74. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
86. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano Gli Amministratori durano in carica per massimo tre anniesercizi, scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo all’ultimo esercizio della loro carica carica, e possono essere rieletti eletti per non più di tre 3 mandati consecutivi.
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Samples: Fondo Pensione
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione amministrazione costituito da 16 componenti 12 componenti: in attuazione del principio di cui la metà eletta dall'Assemblea pariteticità, 6 designati da Confindustria, e 6 eletti dai rappresentanti dei dirigenti in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associateAssemblea.
2. L'elezione del Consiglio L’elezione dei componenti di Amministrazione avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità:
a) liste di liste presentate e sottoscrittecandidati, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo da depositarsi presso la sede del Fondo ovvero almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno 1/3 la metà dei relativi componenti l'Assemblea Rappresentanti dei Delegatidirigenti in Assemblea. Le Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;
b) le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello al numero dei Consiglieri di parte dirigenziale da eleggere; , oltre a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra tre “supplenti”;
c) hanno diritto al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;
d) risulteranno eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto avrà riportato il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di votoi tre quarti dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta, si procederà a nuova votazione. I Consiglieri eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i Consiglieri designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
63. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
74. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
85. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano amministrazione durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica anni e possono essere rieletti riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza
Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione. 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito è composto da 16 componenti 8 componenti, nel rispetto del criterio di cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associatelavoratori.
2. L'elezione L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità avviene:
a. sulla base di cui ai successivi comma 3 liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e 4dalle XX.XX. firmatarie della fonte istitutiva;
b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in assemblea eletti dai lavoratori associati;
c. sulla base della lista dei candidati in rappresentanza delle Amministrazioni disposta su proposta dei competenti Comitati di settore.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari a quello dei al numero di Consiglieri da eleggere; .
4. Ogni delegato ha diritto ad esprimere la propria preferenza di lista.
5. Il Presidente presenta all’Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla caricascrutinio segreto.
6. Sono eletti Consiglieri i candidati della La lista che abbia ottenuto il voto favorevole ottiene un numero di almeno voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di votociascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista é composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
67. Tutti i membri componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
78. La perdita dei di tali requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni cause di incompatibilità ivi previste comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
8dall’incarico. I Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione restano siano eletti tra i Delegati costituenti l’Assemblea gli stessi decadono dall’Assemblea medesima al momento della loro nomina.
9. Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre anniesercizi, scadono alla data dell'Assemblea dell’Assemblea convocata per l'approvazione l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo all’ultimo esercizio della loro carica carica, e possono essere rieletti eletti per non più di tre mandati consecutivi.
10. Durante la prima riunione il Consiglio eletto procede alla verifica del possesso dei predetti requisiti di legge da parte dei propri membri.
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Samples: Statute