Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.
Anticipazioni. All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione.
Anticipazioni. L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire lavori in economia opere e provviste relative ai lavori appaltati ma non compresi nell'appalto, chiedendo all'Appaltatore l’esborso del denaro occorrente, a titolo di anticipazione.
Anticipazioni. All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.
Anticipazioni. 1.1. Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l’associato può conseguire un’anticipazione sulla sua posizione:
I. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli;
II. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
III. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, ai sensi del DPR N. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a, b, c, d;
IV. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze.
1.2. Il Fondo procederà all’evasione delle richieste pervenute, nel rispetto dell’equilibrio finanziario del Fondo stesso e delle seguenti regole generali:
1.2.1. Nei casi II), III), IV) la richiesta può essere inviata al Fondo dal momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione. La data di iscrizione a Fonchim è riportata nella sezione riservata del sito e nell’estratto conto annuale. Al fine del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, è considerata utile l’anzianità maturata in altri fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento a Fonchim.
1.2.2. L’anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
1.2.3. Nei casi I), II), III) l’associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nei limiti del 75% della posizione complessivamente maturata. Per le anticipazioni relative al punto IV), oltre al citato limite del 75%, è normativamente previsto che le somme complessivamente erogate non superino il 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate per la stessa causale. Pertanto, nel caso in cui le richieste per “ulteriori esigenze” venissero reiterate, potranno trovare accoglimento soltanto fino alla concorrenza del suddetto limite del 30% della posizione di volta in volta maturata.
1.2.4. L’anticipazione è sottoposta a tassazione ai sensi del Dlgs. 252/2005.
1.2.5. Sono richiedibili al Fondo unicamente anticipazioni per importi non inferiori a € 2.000 al lordo della tassazione di legge. Eventuali richieste ricevute dal Fondo per ammontari inferiori, non saranno accolte.
1.2.6. Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai d...
Anticipazioni. Si applica l’art. 140, commi da 1 a 3.
Anticipazioni. All’Impresa sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
Anticipazioni. L’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, come prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Anticipazioni. 13.1. L’aderente può inoltre conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e misure indicati all’art.13 del Regolamento del PIP.
13.2. In caso di efficace esercizio del diritto all’anticipazione, la Compagnia corrisponderà una somma pari ad una parte, indicata nella richiesta di anticipazione, del valore di riscatto, corrispondente al valore complessivo delle quote attribuite al contratto alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di anticipazione. L’esercizio del diritto all’anticipazione non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione dell’assicurazione, ma soltanto la diminuzione del numero di quote attribuite al contratto. La richiesta di anticipazione s’intenderà indeterminata, inficiata da errore e, comunque, inefficace sia qualora non indichi la parte del valore di riscatto per la quale il diritto all’anticipazione sia esercitato; sia qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di anticipazione in misura superiore al valore di riscatto del contratto al momento del ricevimento da parte della Compagnia della detta dichiarazione; sia qualora non siano soddisfatta le condizioni richiamate al comma 13.1.
Anticipazioni. La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Quale condizione di miglior favore, definita ex art. 1 Legge 297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione: • l’atto costitutivo della cooperativa; • dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale; • dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione; • impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota; Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 1 della richiamata L. 297/1982 e con priorità delle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni sul TFR saranno concesse anche: • nell’ipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione; • ai sensi della Legge n. 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei congedi per la formazione; • nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti rispetto al periodo di congedo obbligatorio, per un importo pari alla differenza tra l’indennità a carico dell’Istituto assicuratore ed il 100% della retribuzione normale netta relativa al periodo di congedo; • nel caso di fruizione dei congedi per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.lgs 151/2001, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, a fronte di presentazione di idonea documentazione. • per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza) dell’art. 41 del presente contratto. Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.