Anticipazioni. 1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
Anticipazioni. All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione.
Anticipazioni. All'Appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.
Anticipazioni. Ai sensi dell’art.2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 (otto) anni di servizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R., in costanza di rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al 70% (settanta percento) del trattamento lordo maturato al momento della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
Anticipazioni. Si applica l’art. 140, commi da 1 a 3.
Anticipazioni. All’Impresa sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.
Anticipazioni. L’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento, l’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, come prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Anticipazioni. Le anticipazioni erogate ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche , sono soggette alla me- desima tassazione prevista per le prestazioni in capitale. Le altre tipologie d anticipazioni ammesse, ai sensi dell’ art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicem- bre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento.
Anticipazioni. L’art. 35, c. 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., definisce la somma, se richiesta, da corrispondere all’Appaltatore dopo la sottoscrizione degli atti medesimi ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, a titolo di anticipazione: tale somma è pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del Codice Civile. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti richiamati all’art. 10, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
Anticipazioni. 1.1. Come stabilito dal Dlgs 252/2005, l’associato può conseguire un’anticipazione sulla sua posizione: