CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici, Fornitura Di Sistemi Di Immobilizzazione, Telecommunications
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nel pertinente registro o Albo previsto dalle leggi di settore, per le Associazioni di Volontariato, per le Onlus e per le Cooperative sociali di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. a) e 7.37.3 lett. a), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Appalto Per Servizio Di Trasporto Sanitario, Appalto Per Servizio Di Trasporto Sanitario
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. a) e 7.3lett. a), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Appalto Per Servizi Assistenziali
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'artlett. 47 del Codice, devono essere posseduti:a) e
a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Cocleari
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3al punto 7.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Impiantabili Attivi Per Funzionalità Cardiaca
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 lett. a) e 7.37.3 lett. a), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Appalto Per Servizi Assistenziali