DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, per la fornitura biennale, suddivisa in 8 Lotti, di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca per le esigenze della SC Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara € 7.004.800,00, oltre IVA. CUI F02268260904202300032. CPV 33190000-8 – n. gara 8964875 - CIG vari. | |
STAZIONE APPALTANTE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI STUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | |
Indirizzo sede legale | Xxxxx Xxx Xxxxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00000, Xxxxxxx |
Codice AUSA | 0000198186 |
Referente Gara | Xxxx. Xxxxx Xxxxx |
Sito ufficiale | |
Posta certificata | |
Direttore della Struttura | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Responsabile del procedimento | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Supporto al RUP per gli aspetti amministrativi | Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx |
Delibera a contrarre | X. 1 del 02 01 2023 |
Pubblicazione GURI | In corso di pubblicazione |
Pubblicazione GUUE | 2023/S 045-129787 del 03/03/2023 |
C.I.G. | Lotto n.1: 967339848F – lotto n. 2: 9673435318 - lotto n. 3: 9673452120 – lotto n. 4: 967346295E – lotto n. 5: 9673478693 – lotto n. 6: 9673489FFA4 – lotto n. 7: 9673503B33 – lotto n. 8: 9673519868 |
Sistema di gara | Procedura Aperta Informatizzata |
Criterio di aggiudicazione | OEPV sulla base del miglior rapporto qualità prezzo |
Termine richiesta informazioni e /o chiarimenti | 27/03/2023 ore 13:00 |
Termine presentazione offerte | 17/04/2023 ore 13.00 |
Prima seduta telematica | 18/04/2023 ore 09:00 |
Deliberazione n. 1 del 02 01 2023 GARA TELEMATICA
INDICE
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI 6
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA 12
ART. 12 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ 14
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI 15
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 17
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 18
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA 25
ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA 26
ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 27
ART. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA DI QUALIFICA 29
ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 30
ART. 21 - APERTURA BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE OFFERTE 31
ART. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 32
ART. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 32
ART. 24 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI 34
ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 34
ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 34
Con Deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2023, questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura biennale, suddivisa in 8 Lotti, di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca per le esigenze della SC Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il valore totale stimato dell’appalto, inclusa l’opzione di proroga semestrale, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. lgs. N. 50/2016, è pari a euro 8.756.000,00, oltre IVA nella misura di legge, di cui:
- Importo a base di gara, soggetto a ribasso € 7.004.800,00;
- proroga tecnica fino a mesi 6, ex art. 106, comma 11 D. Lgs 50/2016, € 1.751.200,00;
Il luogo di svolgimento dell’appalto è Sassari. Codice NUTS: ITG2D.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice, per gli ambiti funzionali di competenza, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx; ai sensi del comma 9 dell’art. 31, del Codice, il supporto al RUP è svolto, per gli aspetti amministrativi, dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx.
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
• la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx.
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario, l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio/GEIE/rete di Imprese, è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria. Le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno, pertanto, quelle dell’operatore economico mandatario.
Gli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
2.1 - DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto di fornitura, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016, costituito dal Capitolato Speciale Prestazionale e relativi allegati;
2) Deliberazione di autorizzazione a contrarre;
3) Bando di gara;
5) Patto di integrità;
6) DGUE in formato elettronico e modelli integrativi:
- Modello 1 - Domanda di partecipazione;
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE art. 80;
- Modello 3 - Dichiarazione OE ausiliario;
- Modello 4 - Schema contratto di avvalimento;
- Modello 5 - Dichiarazione costituzione RTI – GEIE – Consorzi ordinari;
- Modello 6 - Schema offerta economica;
- Modello 7 - Dichiarazione di aggiornamento tecnologico;
7) Schema di accordo quadro;
8) Condizioni generali di registrazione;
9) Istruzioni di gara.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx e xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/.
2.2 - CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente, attraverso la sezione “busta di qualifica” area “messaggi” della piattaforma telematica di SardegnaCAT, entro e non oltre il giorno 27/03/2023, ore 13:00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx del profilo del committente, nella sezione relativa alla procedura di gara, e su xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.
2.3 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx.xx della Stazione Appaltante e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.
ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura biennale, suddivisa in 8 Lotti, di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca, nonché la prestazione dei servizi connessi, per le esigenze della SC Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, secondo le specifiche del Capitolato Speciale Prestazionale.
Di seguito si riporta una breve descrizione, con il Codice Identificativo Gara:
Lotto | Descrizione Dispositivi | Importo totale biennale a base di gara (iva esclusa) | Importo comprensivo di proroga tecnica (iva esclusa) | CIG |
1 | Pacemaker Monocamerali Standard e Relativi Elettrocateteri | 234.600,00 € | 293.250,00 € | 967339848F |
2 | Pacemaker Monocamerali Funzioni Avanzate e Relativi Elettrocateteri | 440.000,00 € | 550.000,00 € | 9673435318 |
3 | Pacemaker Bicamerali Standard e Relativi Elettrocateteri | 459.200,00 € | 574.000,00 € | 9673452120 |
4 | Pacemaker Bicamerali Funzioni Avanzate e Relativi Elettrocateteri | 429.600,00 € | 537.000,00 € | 967346295E |
5 | Pacemaker Bicamerali Funzioni Avanzate e Algoritmi Dedicati E Relativi Elettrocateteri | 637.600,00 € | 797.000,00 € | 9673478693 |
6 | Defibrillatori Bicamerali Funzioni Avanzate e Relativi Elettrocateteri | 1.721.000,00 € | 2.151.250,00 € | 9673489FFA4 |
7 | Loop Recorder Iniettabili | 840.000,00 € | 1.050.000,00 € | 9673503B33 |
8 | Defibrillatori Bicamerali Standard e Relativi Elettrocateteri | 2.242.800,00 € | 2.803.500,00 € | 9673519868 |
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale prestazionale e nello Schema di Accordo Quadro.
Con riferimento a ciascun lotto, si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Speciale Prestazionale.
L'importo complessivo a base di gara, soggetto a ribasso è pari ad € 7.004.800,00.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intende per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti all’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
3.1 - ACCORDO QUADRO E ORDINATIVO DI FORNITURA
Con l’aggiudicatario/gli aggiudicatari di ogni singolo lotto, la Stazione Appaltante stipulerà un Accordo Quadro, conforme allo Schema di Accordo facente parte dei documenti di gara, e con esso verranno regolamentati i Contratti di fornitura attuativi del medesimo Accordo Quadro, che verranno stipulati dalla Stazione Appaltante mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
Per ogni Lotto della procedura, gli Accordi Quadro stabiliscono l’importo massimo contrattuale costituito dalla base d’asta complessiva.
Il ricorso a fornitori idonei diversi dal primo aggiudicatario sarà vincolato dai criteri di cui all’art. 1, punti a e b del capitolato Speciale Prestazionale (scelta clinica / sostituzioni).
Per tutti i lotti della procedura, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Accordo Quadro, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di richiederne al Fornitore, l’incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
In forza dell’Accordo Quadro, pertanto, il Fornitore si obbliga ad accettare- e conseguentemente ad adempiere - gli Ordinativi di Fornitura emessi dalla Stazione Appaltante, sino a concorrenza del predetto importo massimo contrattuale dell’Accordo Quadro, eventualmente incrementato secondo quanto sopra stabilito
ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 - DURATA
Per ogni Lotto, l’Accordo Quadro che verrà stipulato avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere ordinativi di fornitura, da intendersi come contratti attuativi, con l’operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.
La facoltà della Stazione Appaltante di emettere ordinativi di fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.
La durata di ogni singolo contratto di fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata dell’Accordo Quadro stesso e, pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine dell’Accordo Quadro e sua eventuale proroga.
4.2 - OPZIONI E RINNOVI
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro - importo massimo stimato - è pari ad euro 8.756.000,00, oltre IVA nella misura di legge, di cui:
Importo a base di gara, soggetto a ribasso: € 7.004.800,00;
proroga tecnica fino a mesi 6, ex art. 106, comma 11 D. lgs 50/2016: € 1.751.200,00.
Il predetto quantitativi massimo dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Stazione Appaltante che utilizzerà il relativo Accordo Quadro nell’arco temporale di durata dello stesso. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro medesimo. In forza dell’Accordo Quadro, l’appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a dare seguito ai singoli contratti attuativi di cui agli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione appaltante sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale dell’Accordo Quadro, eventualmente incrementato da opzioni e quinto d’obbligo. Come detto, tale importo massimo contrattuale espresso nell’Accordo Quadro non è garantito al fornitore in quanto da considerarsi non vincolante.
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità aziendale costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Si rinvia al punto 19.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ
Il concorrente, singolo o raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso dell’iscrizione - per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto - nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato) deve essere posseduto: da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno pari al 30% dell’importo complessivo, posto a base d’asta del lotto, o della somma dei lotti per i quali si concorre, I.V.A. esclusa.
Tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice in ragione del valore economico dell’appalto, e della conseguente necessità di una solida organizzazione progettuale e operativa, di elevato livello professionale e imprenditoriale. Allo stesso modo, il requisito è determinato secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità al fine di favorire l’accesso delle MPMI.
Fermo restando che il requisito deve essere dichiarato in sede di gara unicamente con la presentazione del DGUE, si precisa che la successiva comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa.
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale.
7.4 - RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 - CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].
Per quanto riguarda esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Con riferimento a ciascun lotto, il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dalla lex specialis di gara. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione dell’Accordo Quadro.
L’aggiudicatario potrà subappaltare la prestazione dei servizi connessi.
Il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, le parti che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta dei lotti per i quali si partecipa:
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; di seguito le coordinate:
IBAN: IT 75 E 01015 17201 000070188747;
CAUSALE: CAUZIONE PROVVISORIA Rif. Appalto D.D.G. n. 1 del 02 01 2023; [indicazione CIG]
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente indica nelle dichiarazioni integrative al DGUE il possesso dei relativi requisiti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Non è previsto sopralluogo.
ART. 12 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Lotto | Importo stimato | CIG | Importo contributo ANAC |
1 | 293.250,00 € | 20,00 €. | |
2 | 550.000,00 € | 70,00 €. | |
3 | 574.000,00 € | 70,00 €. | |
4 | 537.000,00 € | 70,00 €. | |
5 | 797.000,00 € | 70,00 €. | |
6 | 2.151.250,00 € | 140,00 €. | |
7 | 1.050.000,00 € | 140,00 €. | |
8 | 2.803.500,00 € | 140,00 €. |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L.266/2005.
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la Piattaforma ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 17/04/2023, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:
- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
1. accedere al Portale. xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;
4. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
5. cliccare sull’evento di interesse;
6. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”;
7. cliccare sull’evento corrispondente al lotto per cui si intende presentare un’offerta;
8. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento dell’offerta per il lotto selezionato e confermare cliccando su “OK”.
Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda alle “Istruzioni di gara”.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta di qualifica (documentazione amministrativa), si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni INTEGRATIVE al DGUE, saranno redatte preferibilmente utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx/ e xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alla procedura di gara.
Modello 1 – Domanda di partecipazione;
Modello 2 – Dichiarazioni integrative DGUE, art. 80; Modello 3 – Dichiarazione operatore economico ausiliario; Modello 4 – Schema contratto di avvalimento;
Modello 5 – Dichiarazione costituzione RT GEIE Consorzi ordinari;
Modello 6 – Schema offerta economica
Modello 7 - Dichiarazione di aggiornamento tecnologico.
Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es.: certificati ISO.
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria è assegnato al concorrente un termine - non superiore a sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, per la cui presentazione è fissato il termine perentorio di ulteriori tre giorni dalla ricezione della richiesta a mezzo PEC.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA-
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
- Modello 1 - Domanda di partecipazione.
- DGUE elettronico.
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative DGUE, art. 80.
- Modello 3 – Dichiarazione operatore economico ausiliario (se del caso).
- Modello 4 – Schema contratto di avvalimento (se del caso).
- Modello 5 – Dichiarazione costituzione RT GEIE Consorzi ordinari (se del caso).
- Modello 7 - Dichiarazione di aggiornamento tecnologico.
- Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- Passoe.
- Attestazione di pagamento Contributo ANAC.
- Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, dovuta per la sola domanda di partecipazione.
- Condizioni generali di registrazione.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il Modello 1, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Nella domanda di partecipazione il concorrente indica la procedura per la quale intende partecipare nonché la forma, singola o associata, di partecipazione (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
l concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o GEIE o attraverso aggregazioni di reti di impresa, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
• la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria. Pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
La domanda è firmata digitalmente:
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite acquisto del contrassegno telematico da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni; per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il D.G.U.E. è un’autocertificazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall’articolo 59 della Direttiva 2014/UE. Tale documento deve essere compilato esclusivamente in versione elettronica, avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxx- web/filter?lang=it
L’operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando i seguenti passaggi:
1) scaricare dalla documentazione allegata alla RdO il file D.G.U.E. “espd - request.xm1”, precompilato dalla stazione appaltante (si evidenzia che per la compilazione in versione elettronica il file D.G.U.E. da utilizzare è quello in formato XML, mentre il file D.G.U.E. in formato PDF allegato dalla stazione appaltante è da utilizzare esclusivamente per la consultazione;
2) una volta scaricato e salvato il file D.G.U.E. “espd - request.xml” predisposto da questa stazione appaltante, è necessario accedere al sito internet della Commissione Europea all’indirizzo xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxx-xxx/xxxxxx?xxxxxxx ed effettuare le seguenti operazioni:
a. selezionare la voce “Sono un operatore economico”,
b. scegliere la voce “Importare un D.G.U.E.” e caricare il documento D.G.U.E. “espd - request” in formato XML precedentemente scaricato, cliccando il pulsante “Scegli file”,
c. selezionare la nazione in cui si trova la sede legale dell’impresa;
d. cliccare il pulsante “Avanti”,
e. compilare il file con tutte le informazioni richieste;
3) cliccare sul pulsante “Quadro generale” e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce “Scaricare nel formato”, scegliendo l’estensione “PDF”, infine salvare e firmare, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa il file D.G.U.E. generato “espd - response.pdf”,
4) allegare alla documentazione amministrativa d’offerta il file D.G.U.E. “espd - response.pdf’ firmato digitalmente, utilizzando l’apposita casella creata da questa stazione appaltante sulla piattaforma telematica SardegnaCAT.
Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II - Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega nella Busta di qualifica (Documentazione amministrativa):
1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Modello 3);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (Modello 3);
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (Modello 4);
5) PASSOE dell'ausiliario;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
Parte III — Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).
[Si ricorda che ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f- -g – h – i – l – m del D.Lgs. 50/2016, art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e articoli 2621 e 2622 del codice civile (Modello 2)].
Parte IV — Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare, ove richiesti;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare, ove richiesti.
Parte VI — Dichiarazioni finali
Il DGUE è sottoscritto, con firma digitale, dal Rappresentante Legale dell’operatore economico concorrente. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3.1 - Dichiarazioni integrative
15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente il Modello 2), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f- -g – h – i – l – m del D.Lgs. 50/2016, art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolta la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il Patto di Integrità aziendale, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 24.12.2015 e aggiornato con Deliberazione n. 1291 del 30/12/2022, reperibile sul sito aziendale, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare lo stesso ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice
8. dichiarazione con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice;
9. (in caso di sopralluogo obbligatorio) allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC, oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; questa Amministrazione si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in relazione alla sussistenza o meno di segreti tecnici o commerciali in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, comma 5, lett. a). In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, questa Amministrazione provvederà a dar seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara anche con riferimento all’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale.
12.Attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR.
13.Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942:
dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase).
a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato del Tribunale competente, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il Modello 2 – “Dichiarazioni Integrative”, deve essere sottoscritto, con firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di operatore economico con idoneità individuale, dal rappresentante legale (nel caso di consorzio stabile, sia dal rappresentante legale del consorzio, sia dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata esecutrice);
- nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva COSTITUENDI (raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di cui all’art. 2602 cod. civ., GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete) da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva COSTITUITI (raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di cui all’art. 2602 cod. civ., GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete):
- dalla mandataria, con riferimento ai nn. da 1 a 13;
- da ciascuna delle mandanti e delle consorziate (del consorzio ordinario), con riferimento a n. 1
(integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (patto di integrità);
n. 6 (codice di comportamento), n. 7(operatori non residenti); n. 12(privacy) e, ove pertinente,
n. 13 (concordato preventivo).
La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (patto di integrità); n. 6 (codice di comportamento) n.7 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo).
15.3.2 - Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 167/2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
3. copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'X.X.XX. (Vedi all’Art. 12);
5. “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria;
15.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, utilizzando il Modello 5 ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA
La BUSTA “TECNICA", presentata separatamente, dovrà contenere, per ciascun lotto, a pena di esclusione, una Relazione Tecnica di Offerta, secondo le specifiche che seguono, suddivisa in paragrafi, e sub- paragrafi, corrispondenti ai criteri di valutazione dell’offerta, come da griglia degli elementi di valutazione, di cui al punto 18.1 del presente Disciplinare.
La Relazione Tecnica di Offerta (escluso indice e copertina) sarà costituito da Max 20 Pagine A4 con 25 righe per pagina e carattere Arial 12pt.
Alla Relazione tecnica di offerta dovrà avere allegata una dichiarazione di “comparazione tabellare” in cui venga evidenziata la corrispondenza alle caratteristiche di minima richieste nel capitolato, con l’esatto
riferimento alla pagina ed al documento in cui è possibile riscontrare positivamente il singolo requisito minimo richiesto.
Sono, inoltre, richiesti, in appositi allegati separati:
SCHEDA TECNICA, in lingua italiana, dei prodotti offerti. E’ indispensabile una esatta corrispondenza tra la SCHEDA TECNICA e i prodotti offerti.
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale Prestazionale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana.
La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito dell’Offerta Tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto, comporta l’esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
La BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”, per ciascun lotto, deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta utilizzando preferibilmente il Modello 6 e, comunque, deve essere completa di tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nello stesso Modello.
In particolare, l’offerta economica dovrà indicare:
a) il prezzo complessivo offerto, in cifre e lettere, XXX xxxxxxx;
b) il ribasso globale percentuale applicato all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, IVA esclusa;
c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art.95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
d) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica dovrà indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art.95, comma10 del D.Lgs.n.50/2016.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra cifre e lettere, prevale l'importo indicato in lettere.
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Saranno esclusi dal singolo lotto per il quale si presenta offerta i concorrenti che offrano: prezzi unitari, da intendersi in ogni caso comprensivi della prestazione dei servizi connessi, eccedenti i prezzi unitari a base d’asta stabiliti per ciascun singolo lotto, così come indicati nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale Prestazionale.
In caso di discordanza tra l’importo indicato nella Sezione Prezzo della Piattaforma SardegnaCat e l’importo indicato nel Modello 6 PA Schema Offerta economica, prevale quest’ultimo.
Gli operatori economici concorrenti devono, secondo le modalità indicate nell’Allegato “Istruzioni di gara”:
- produrre e allegare a sistema lo “Schema di offerta economica”, Modello 6;
- indicare a sistema nel campo “Importo offerto” il prezzo offerto ribassato rispetto al valore a base d’asta soggetto a ribasso IVA esclusa.
I prezzi offerti si intendono riferiti ai dispositivi medici completi dei requisiti tecnici minimi previsti a pena di esclusione, dei servizi connessi e delle caratteristiche migliorative eventualmente offerte e dichiarate nell’Offerta tecnica.
ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici concorrenti, ossia con tutti gli operatori economici concorrenti che abbiano presentato un’offerta valida. Con gli aggiudicatari verrà stipulato un Accordo Quadro.
L'appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, secondo la seguente ponderazione:
Punteggio tecnico (PT) | 70 |
Punteggio economico (PE) | 30 |
Punteggio totale (P Tot) | 100 |
P TOT= PT + PE
dove:
a) PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta tecnica;
b) PE = punti attribuiti all’Offerta economica.
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P Tot) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico”.
18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Allegato al presente Disciplinare.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, previsti nel medesimo allegato.
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.
Non sono previste soglie minime di sbarramento prima della riparametrazione prevista nel successivo articolo 18.3.
18.2 - METODO ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE PER CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Criteri qualitativi - A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
giudizio | valori | Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento |
Eccellente | 1,0 | Si esclude la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | Appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
Sarà, pertanto, calcolato il coefficiente definitivo come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Criteri quantitativi - A ciascuno degli elementi quantitativi oggettivamente misurabili, contraddistinti con la dicitura “proporzione lineare”, è attribuito un coefficiente mediante applicazione delle seguenti proporzioni:
1) Qualora il valore della caratteristica migliore sia il più alto:
Cj-i = Vj-i Vj-i = valore offerto dal concorrente i-esimo per il subcriterio j
Vj-max Vj-max =valore dell’offerta migliore per il subcriterio j
2) Qualora il valore della caratteristica migliore sia il più basso:
Cj-i = Vj-max Vj-i = valore offerto dal concorrente i-esimo per il subcriterio j
Vj-i Vj-max =valore dell’offerta migliore per il subcriterio j
Dove:
Ci-j è il coefficiente calcolato per il subcriterio lineare j relativamente all’offerta del concorrente i
Con riferimento ai suddetti punti 1) e 2) al valore della caratteristica migliore per il subcriterio j, verrà attribuito il coefficiente Ci-j=1 (uno).
Criteri Tabellari - Nella formula di cui al punto 18.3, verranno sommati anche i punteggi dei subcriteri tabellari (SI/NO), già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente i (PTABj-i).
Arrotondamenti - Nel calcolo dei punteggi derivanti dall’applicazione di formule matematiche, ogni valore ottenuto verrà arrotondato al centesimo di punto. Per frazioni con valore inferiore a cinque centesimi il valore verrà arrotondato al centesimo inferiore, per frazioni con valore pari o superiore a cinque centesimi, il valore verrà arrotondato al centesimo superiore.
18.3 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi e all’attribuzione dei punteggi tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio/subcriterio (qualitativo e quantitativo) secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, aggiungendo, per la determinazione del punteggio totale da attribuire al concorrente i-esimo, i valori dei punteggi attribuiti per i subcriteri tabellari:
Il punteggio attribuito al concorrente i-esimo sarà dato dalla seguente formula:
PTi= C1ix P1+ C2ix P2+…+ Cnix Pn + PTAB1i+ PTAB2i+…..+PTABmi
Dove:
PTi = punteggio totale attribuito al concorrente i;
C1i = coefficiente attribuito per il subcriterio qualitativo o quantitativo di valutazione 1, al concorrente i ;
C2i =coefficiente attribuito per il subcriterio qualitativo o quantitativo di valutazione 2, al concorrente i;
Cni =coefficiente attribuito per il subcriterio qualitativo o quantitativo di valutazione n-esimo al concorrente i;
P1 = punteggio massimo subcriterio qualitativo o quantitativo di valutazione 1; P2 = punteggio massimo subcriterio qualitativo o quantitativo di valutazione 2; Pn = punteggio massimo subcriterio qualitativo o quantitativo di valutazione n.
PTAB1i = punteggio attribuito al concorrente i per il subcriterio tabellare di valutazione 1 (può valere unicamente il massimo previsto o zero).
PTAB2i = punteggio attribuito al concorrente i per il subcriterio tabellare di valutazione 2 (può valere unicamente il massimo previsto o zero).
PTABmi = punteggio attribuito al concorrente i per il subcriterio tabellare di valutazione m-esimo (può valere unicamente il massimo previsto o zero).
n = numero complessivo di subcriteri qualitativi e quantitativi
m = numero complessivo di subcriteri tabellari
Riparametrazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio linearmente proporzionale decrescente.
18.4 - ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE PER CALCOLO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento prezzo un punteggio calcolato tramite la formula denominata proporzionale inversa, riportata di seguito:
Pe = Pemax* (Valmin / Vali) Legenda
Pe = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;
Pemax = punteggio massimo assegnabile per ciascun lotto;
Valmin = Valore di risposta minimo (prezzo più basso) tra quelli espressi dai Concorrenti;
Vali = Valore di risposta del Concorrente i-esimo.
Il calcolo del punteggio sarà effettuato automaticamente dal Sistema.
Qualora l’importo dell’offerta formulata dal concorrente sia uguale all’importo a base di gara soggetto a ribasso, il punteggio da attribuire all’elemento prezzo sarà pari a 0 (zero). Tale circostanza non comporta l’esclusione del concorrente.
ART. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
In considerazione del fatto che la Piattaforma SardegnaCAT garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà a cura del RUP o suo delegato, coadiuvato da due testimoni che andranno a
comporre il seggio di gara, in seduta riservata, nella data indicata nel bando GUUE. La composizione del Seggio di gara potrà subire modificazioni nelle diverse sedute che scandiscono il corso della procedura e che non inficiano il procedimento medesimo.
Le informazioni riguardanti qualsiasi operazione di gara (compresa data e ora dell’apertura delle offerte) saranno singolarmente tracciate con apposito codice univoco Rfq di lotto nel report finale estratto dalla procedura telematica.
La prima seduta telematica avrà luogo il giorno 18/04/2023, alle ore 09:00.
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità “messaggistica” del portale SardegnaCAT. Parimenti, le successive sedute telematiche avranno luogo con le stesse modalità presso la medesima sede, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità “messaggistica” del portale SardegnaCAT.
Il seggio di gara procederà nella prima seduta telematica a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (N.B.: tale prescrizione e valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).
ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata - ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e del Regolamento recante “Nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici e dei seggi di gara, nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.03.2019 - dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari ad un minimo di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Le funzioni di segretario sono svolte secondo quanto stabilito dal richiamato Regolamento interno.
Tenuto conto delle specifiche professionalità richieste in relazione alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i candidati per l’incarico di Commissario/Presidente, saranno selezionati, in ambito aziendale e/o, presso altre aziende sanitarie.
Circa la natura dei requisiti si specifica che l’affidamento in oggetto è riferito a servizio non complesso.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anomale (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.
ART. 21 - APERTURA BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VALUTAZIONE OFFERTE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, trasmettendo gli atti alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
[Riparametrazione]
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.3.
Il seggio di gara procederà all’inserimento dei punteggi tecnici, attribuiti ai concorrenti dalla commissione, nella piattaforma telematica di SardegnaCat.
Il seggio di gara procederà quindi, in seduta telematica, all’apertura della busta contenente l’offerta economica trasmettendo la stessa alla relativa valutazione della commissione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
All’esito della valutazione delle offerte economiche il seggio di gara procederà, attraverso la piattaforma telematica, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale (punteggio complessivo) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nota bene - Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante esperimento di miglioria dell’offerta tramite la funzionalità “Rilancio” della piattaforma telematica di SardegnaCat. In caso di ulteriore
parità di prezzo si procederà al sorteggio con le modalità che saranno comunicate ai concorrenti.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara, chiude la seduta telematica dandone comunicazione al RUP - qualora non presente nel medesimo seggio - che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
ART. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Nota bene: il calcolo dell’anomalia, di cui al primo periodo del comma 3 dell’art. 97 del Codice, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell’art. 97 del Codice.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
ART. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
In esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. L’aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici concorrenti ossia, con tutti gli operatori economici concorrenti che abbiano presentato un’offerta valida sia dal profilo tecnico che dal profilo economico. Con gli aggiudicatari verrà stipulato un Accordo Quadro.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede agli aggiudicatari dell’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice). Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, gli aggiudicatari devono presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’Accordo Quadro, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/16, sarà stipulato con scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario/i l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
ART. 24 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale.
A partire dalla seconda annualità contrattuale, su esplicita istanza di parte, il contratto potrà essere sottoposto a revisione dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora si sia verificata una variazione effettiva dei prezzi, debitamente documentata, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano complessivamente superiori al 10% rispetto al prezzo originario e la compensazione verrà riconosciuta solo per la parte eccedente.
ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non trova applicazione la clausola sociale.
ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale, sia per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.
Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici, sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 5 del GDPR., così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali.
Si avverte sin d'ora che - in caso di aggiudicazione - il fornitore individuato verrà nominato, dalla AOU di Xxxxxxx, Titolare del trattamento, come Responsabile del trattamento, contestualmente alla stipula del contratto o con atto separato (c.d. Data Processing Agreement) e che la mancata accettazione di tale nomina comporta l'impossibilità all'aggiudicazione definitiva.
Sassari, 03/03/2023
Il Direttore della Struttura
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)