Common use of Contestazione dell’inadempimento Clause in Contracts

Contestazione dell’inadempimento. Il Direttore dell’esecuzione del contratto di XXXXX provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti. l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso, tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale alla società aggiudicataria. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dal fornitore saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento. L'applicazione delle penali e le fattispecie di inadempimento sussistono, fatte salve le condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione della fornitura. Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione della fornitura si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili: ◆ condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto; ◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale; ◆ scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza. La comunicazione delle “cause di forza maggiore” sopra elencate dovrà essere fatta al Direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.

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Contestazione dell’inadempimento. Il Direttore dell’esecuzione del contratto di XXXXX provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti. l'Aggiudicatariol'Affidatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso, tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale alla società aggiudicatariaaffidataria. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dal fornitore saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento. L'applicazione delle penali e le fattispecie di inadempimento sussistono, fatte salve le condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione della fornitura. Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione della fornitura si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili: ◆ condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto; ◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale; ◆ scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza. La comunicazione delle “cause di forza maggiore” sopra elencate dovrà essere fatta al Direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.

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Contestazione dell’inadempimento. Il Direttore dell’esecuzione del contratto L’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall’accertamento della non conformità. La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di XXXXX provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti. l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso, tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione. Al termine dell’iter di contestazione, illustrando analizzate le motivazioni controdeduzioni eventualmente prodotte, l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione di penalità di importo pari all’1 per cui ritiene la contestazione mille sull’ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali A titolo esemplificativo e non dovutaesaustivo si prevede quanto segue: Mancata sostituzione entro 5 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia del personale che non risulti idoneo all’espletamento del servizio o non si sia attenuto alle disposizioni stabilite o abbia tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili Mancata o non regolare compilazione del registro “passaggio di consegne” e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione “registro presenza in servizio”: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura; Mancata trasmissione mensile dell’elenco delle turnazioni: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura; Mancato avviso della sostituzione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione Operatori adibiti al servizio: 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della penale alla società aggiudicataria. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare fornitura; Mancata accensione o spegnimento degli impianti di allarme delle palazzine: 1 per mille al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattualegiorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dal fornitore dall’affidatario saranno trattenuti dall’Agenzia trattenute sulla fattura in pagamentopagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. L'applicazione delle 1241 e ss. Cod. Civ. In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’ Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e le fattispecie di inadempimento sussistonopronuncia giudiziaria, fatte salve le condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione della fornitura. Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione con l’esecuzione della fornitura si intendono solo quelle indicate mediante altra Impresa, con diritto di seguito o ad esse assimilabili: ◆ condizioni metereologiche rivalsa nei confronti dell’Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di particolare criticità nell'area interessata al trasporto; ◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale; ◆ scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza. La comunicazione delle “cause di forza maggiore” sopra elencate dovrà essere fatta al Direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenzarisarcimento danni.

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