Common use of Continuità nel servizio Clause in Contracts

Continuità nel servizio. Il Concessionario si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente Capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza, salvo scioperi o causa di forza maggiore. Eventuali sospensioni del servizio devono essere comunicate tempestivamente al Concedente, il quale si riserva di accertarle. In caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, l’affidatario si impegna a darne comunicazione immediata al Politecnico di Milano, e si impegna comunque ad assicurare un servizio minimo d’emergenza, da concordare di volta in volta. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Concedente potrà sostituire il Concessionario per l'esercizio del servizio, ponendo a suo carico le penali previste dal presente Capitolato. Sono consentite interruzioni parziali o temporanee del servizio nei seguenti casi: a) Sospensione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Concessionario. b) Sospensione temporanea del servizio per guasti: sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture che non permettono lo svolgimento del servizio. c) Sospensione temporanea del servizio su istanza del Concedente: il Concedente potrà richiedere la sospensione temporanea del servizio comunicando la data all’Impresa con un preavviso di 48 ore. d) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement, Concession Agreement

Continuità nel servizio. Il Concessionario si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente Capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza, salvo scioperi o causa di forza maggiore. Eventuali sospensioni del servizio devono essere comunicate tempestivamente al Concedente, il quale si riserva di accertarle. In caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, l’affidatario l'affidatario si impegna a darne comunicazione immediata al Politecnico di Milano, e si impegna comunque ad assicurare un servizio minimo d’emergenzad'emergenza, da concordare di volta in volta. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Concedente potrà sostituire il Concessionario per l'esercizio del servizio, ponendo a suo carico le penali previste dal presente Capitolato. Sono consentite interruzioni parziali o temporanee del servizio nei seguenti casi: a) Sospensione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Concessionario. b) Sospensione temporanea del servizio per guasti: sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture che non permettono lo svolgimento del servizio. c) Sospensione temporanea del servizio su istanza del Concedente: il Concedente potrà richiedere la sospensione temporanea del servizio comunicando la data all’Impresa all'Impresa con un preavviso di 48 ore. d) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del Concessionario, che quest’ultimo quest'ultimo non possa evitare con l’esercizio l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

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Samples: Concessione Dei Servizi Di Fotocopisteria

Continuità nel servizio. Il Concessionario fornitore si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente Capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza, salvo scioperi o causa di forza maggiore. Eventuali sospensioni del servizio devono essere comunicate tempestivamente al ConcedentePolitecnico di Milano, il quale si riserva di accertarle. In caso di sciopero del personale addetto o in presenza di altre cause di forza maggiore, l’affidatario si impegna a darne comunicazione immediata al Politecnico di Milano, e si impegna comunque ad assicurare un servizio minimo d’emergenza, da concordare di volta in volta. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Concedente potrà sostituire il Concessionario per l'esercizio del servizio, ponendo a suo carico le penali previste dal presente Capitolato. Sono consentite interruzioni parziali o temporanee del servizio nei seguenti casi: a) Sospensione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del ConcessionarioFornitore. b) Sospensione temporanea del servizio per guasti: sono consentite interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture che non permettono lo svolgimento del servizio. c) Sospensione temporanea del servizio su istanza del Concedente: il Concedente potrà richiedere la sospensione temporanea del servizio comunicando la data all’Impresa con un preavviso di 48 ore. d) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del ConcessionarioFornitore, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Politecnico di Milano potrà sostituire l’affidatario per l'esercizio del servizio, ponendo a suo carico le penali previste dal presente Capitolato.

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Samples: Fornitura Di Pasti a Ridotto Impatto Ambientale