Common use of Conto finale e pagamento a saldo Clause in Contracts

Conto finale e pagamento a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: www.provincia.re.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Conto finale e pagamento a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1. L’unica rata finale, in caso di liquidazione in un’unica soluzione o la rata di saldo, in caso di pagamento frazionato, ove dovute, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi (24 + 2) dalla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività ultimazione dei medesimi lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. .. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: www.unioneappennino.re.it, www.comune.rubiera.re.it

Conto finale e pagamento a saldo. Il conto finale dei lavori delle prestazioni effettuate è redatto entro 90 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale è sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP col conto finale la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e alle condizioni di cui possa ascendereai commi seguenti. Il conto finale dei lavori è deve essere sottoscritto dall'appaltatore edall’appaltatore, dalla Stazione appaltantesu richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1(trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il pagamento della La rata di saldo, disposto unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione e approvazione da parte di VUS del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica di conformità definitiva previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione presentazione da parte dell’appaltatore di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civileregolare fattura fiscale. Il Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni in materia di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività tracciabilità dei medesimi e può essere prestatapagamenti, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.accertamento Equitalia)

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per Servizi E Lavori Per La Manutenzione Degli Impianti Meccanici Ed Idraulici, Dei Manufatti Delle Reti Idriche, Gas Metano, Fognature, Impianti Di Depurazione E Dei Manufatti Ed Impianti Del Servizio Igiene Urbana Della Valle Umbra Servizi s.p.A. Capitolato D’oneri

Conto finale e pagamento a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. Il Ai sensi dell’articolo 200 del D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1, sopra indicato. L'unica rata finale, in caso di liquidazione in una unica soluzione o la rata di saldo, in caso di liquidazione frazionata, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi (24 + 2) dalla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività ultimazione dei medesimi lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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