Common use of Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità Clause in Contracts

Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 e i posti in deroga eventualmente già istituiti. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 61/2017 e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 3. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 4. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 5. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti dal successivo articolo 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative volte all’istruzione degli adulti. 6. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigenteivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti , nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 sperimentazione integrata tra MIUR e i posti in deroga eventualmente già istituitiRegioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 autorizzate anche in via sperimentale (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 8 comma 6 7 del D.Lgs. 61/2017 D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 1 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti quelle previste dal successivo articolo art. 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, studio nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigentevigente ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità disponibilità, che comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, 30 comma 3 6 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 23.02. 2015 e i posti in deroga eventualmente già istituitideroga, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi comprese altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 autorizzate anche in via sperimentale (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 8 comma 6 7 del D.Lgs. 61/2017 D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 1 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti dal successivo articolo 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria alla Regione Abruzzo e alle Province di Bologna, XxxxxxModena, XxxxxxxFerrara, Xxxxxx XxxxxxReggio Emilia, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Mantova e Rovigo con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigentevigente ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità disponibilità, che comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, 30 comma 3 6 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 23.02. 2015 e i posti in deroga eventualmente già istituitideroga, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi comprese altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 autorizzate anche in via sperimentale (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 8, comma 6 7, del D.Lgs. 61/2017 D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 1 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti dal successivo articolo 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria alla Regione Abruzzo e alle Province di Bologna, XxxxxxModena, XxxxxxxFerrara, Xxxxxx XxxxxxReggio Emilia, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Mantova e Rovigo con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità disponibilità, che comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, 28 comma 3 5 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 dell’ 8.04. 2016 e i posti in deroga eventualmente già istituitideroga, è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi comprese altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, 1 comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 43/A italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 8 comma 6 7 del D.Lgs. 61/2017 D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali tecnici e degli istituti tecnicii posti di italiano L2. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 1 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti dal successivo articolo 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria alla Regione Abruzzo e alle Province di Bologna, XxxxxxModena, XxxxxxxFerrara, Xxxxxx XxxxxxReggio Emilia, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Mantova e Rovigo con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigenteivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti , nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 sperimentazione integrata tra MIUR e i posti in deroga eventualmente già istituitiRegioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di a qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), titolo autorizzate e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 61/2017 e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti quelle previste dal successivo articolo 5art.5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, studio nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigenteivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti , nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 sperimentazione integrata tra MIUR e i posti in deroga eventualmente già istituitiRegioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate, i posti autorizzati per la scuola secondaria di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza II grado per le attività di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), potenziamento dell’offerta formativa e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 8 comma 6 7 del D.Lgs. 61/2017 D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti quelle previste dal successivo articolo art. 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, studio nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica scolastica, sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigenteivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti , nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 sperimentazione integrata tra MIUR e i posti in deroga eventualmente già istituitiRegioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di a qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), titolo autorizzate e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 61/2017 e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti quelle previste dal successivo articolo 5art.5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, studio nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto detto (1) Sarà cura del C.S.A. competente di valutare l’equivalenza dell’insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente scolastico. quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigenteivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti , nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 sperimentazione integrata tra MIUR e i posti in deroga eventualmente già istituitiRegioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 61/2017 e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 5. La contrattazione decentrata a livello regionale può potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti quelle previste dal successivo articolo 5art.5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, studio nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 64. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità. 1. Ai sensi dell’ articolo 22, comma 3 del CCNL 2016-18 la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le XX.XX. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fattodisponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010 al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigenteivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti , nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6.3.2019 sperimentazione integrata tra MIUR e i posti in deroga eventualmente già istituitiRegioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di a qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), titolo autorizzate e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, previsto salvo i casi previsti dall’ordinamento. L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 61/2017 e all’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme rispettivamente per il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici. 32. Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. 43. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse. 54. La contrattazione decentrata a livello regionale può potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti quelle previste dal successivo articolo 5art.5, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, studio nonché favorire le iniziative volte all’istruzione all’educazione degli adulti. 65. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle XX.XX., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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