Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni. 2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 19, comma 4, lettera m) e all’art. 43, comma 4. 3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente: a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39; b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 40; c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.; d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali; e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d); f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 1; g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 19, comma 4, lettera m); h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 43; i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 19, comma 4, lettera m) e all’art. 43, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39;
b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 40;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 19, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 43;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000all'art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’artall'art. 1921, comma 4, lettera m) e all’artall'art. 4346, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 3942;
b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 4043;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) ad una differente commisurazione dell'indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, anche di quelli raccolti in modo differenziato, rispetto a quanto stabilito dall'apposita Commissione di cui all'art. 19 del presente c.c.n.l.;
e) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
ef) ad eventuali altre indennità collegate al punto de);
fg) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 1718, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 51, comma 1;
gh) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 1921, comma 4, lettera m);
hi) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto artdall'art. 4346;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale regio- nale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendaleazienda- le, in quest'ultimo quest’ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000all’art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche modifi- che e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle quel- le già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’artal- l’art. 1921, comma 4, lettera m) e all’art. 4346, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 3942;
b) ad un frazionamento dell'orario dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 4043;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmentenazional- mente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) ad una differente commisurazione dell’indennità di raccolta e/o confe- zionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, anche di quelli
e) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
ef) ad eventuali altre indennità collegate al punto de);
fg) ad una diversa distribuzione dell'orario dell’orario settimanale e giornaliero dei portieri por- tieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'artdell’art. 1718, in conformità di quanto previsto dall'artdall’art. 48,comma 51, comma 1;
gh) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria stra- ordinaria dei domiciliatari di cui all'artall’art. 1921, comma 4, lettera m);
hi) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto del- l’istituto della reperibilità così come previsto art. 4346;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo quest’ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000all’art. 18, D.L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 1920, comma 4, lettera m) e all’art. 4346, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 3942;
b) ad un frazionamento dell'orario dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 4043;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) ad una differente commisurazione dell’indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, anche di quelli raccolti in modo differenziato, rispetto a quanto stabilito infra all’art. 105;
e) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
ef) ad eventuali altre indennità collegate al punto de);
fg) ad una diversa distribuzione dell'orario dell’orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'artdell’art. 1718, in conformità di quanto previsto dall'artdall’art. 48,comma 51, comma 1;
gh) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'artall’art. 1920, comma 4, lettera m);
hi) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto dell’istituto della reperibilità così come previsto art. 4346;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 19, comma 4, lettera m) e all’art. 4340, comma 43.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 3936;
b) ad un frazionamento dell'orario dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 4037;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'artdall’art. 48,comma 45, comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'artall’art. 19, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto dell’istituto della reperibilità così come previsto art. 43dall’articolo 40;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente C.C.N.L., contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l’Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione o alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8. Le parti si impegnano a promuovere, nell’ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche modifi- che e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 19, comma 4, lettera punto m) e all’art. 4340, comma 43.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 3936;
b) ad un frazionamento dell'orario dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 4037;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;esempio
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali profes- sionali A1), A3), A5), A6) e A8), ) dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'artdall’art. 48,comma 45, comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari domicilia- tari di cui all'artall’art. 19, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto dell’istituto della reperibilità così come previsto art. 43dall’articolo 40;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente C.C.N.L., contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché deposi- tati presso l’Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alle Associazioni o alle Organiz- zazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previ- sti nelle allegate tabelle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8. Le parti si impegnano a promuovere, nell’ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un raffor- zamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 19, comma 4, lettera punto m) e all’art. 4340, comma 43.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) : alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 39;
b) 36; ad un frazionamento dell'orario dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 40;
c) 37; alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) ; alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ; ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ; ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), ) dell'art. 17, in conformità di quanto previsto dall'artdall’art. 48,comma 45, comma 1;
g) ; alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'artall’art. 19, comma 4, lettera m);
h) ; alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto dell’istituto della reperibilità così come previsto art. 43;
i) dall’articolo 40; alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente C.C.N.L., contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l’Ebinprof da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alle Associazioni o alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Ente bilaterale (Ebinprof) di cui al successivo art. 8. Le parti si impegnano a promuovere, nell’ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.
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Contrattazione di secondo livello. 1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000all’art. 18, D. L. 6 luglio 2012, n. 26795, come convertito in legge e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 1921, comma 4, lettera m) e all’art. 4346, comma 4.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 3942;
b) ad un frazionamento dell'orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 4043;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) ad una differente commisurazione dell’indennità di raccolta e/o confezionamento e/o trasporto e/o movimentazione dei rifiuti, anche di quelli raccolti in modo differenziato, rispetto a quanto stabilito dall’apposita Commissione di cui art. 19 del presente C.C.N.L.;
e) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
ef) ad eventuali altre indennità collegate al punto de);
fg) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 1718, in conformità di quanto previsto dall'art. 48,comma 51,comma 1;
gh) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all'art. 1921, comma 4, lettera m);
hi) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto della reperibilità così come previsto art. 4346;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 21;
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