Contrattazione integrativa di secondo livello. I contratti integrativi aziendali - alle cui trattative, a richiesta dell’Ente interessato, potrà partecipare un rappresentante AdEPP - riguardano le materie sottoindicate con i limiti specificatamente previsti: a) previdenza e assistenza integrativa; b) indennità di cassa; c) indennità di mensa, di reperibilità, di turno, di disagio; d) articolazione dell’orario di lavoro anche secondo modalità specifiche (turni, flessibilità, ecc.) o articolazioni gravose (lavoro notturno e festivi); e) agevolazioni particolari per lavoratori studenti; f) criteri e modalità per la corresponsione individuale del premio aziendale di risultato sulla base di progetti specifici che abbiano riferimento al miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione così come previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993; g) criteri per l’attribuzione dei benefici assistenziali e sociali al personale; h) articolazione dell’orario per favorire lo sviluppo formativo nei casi in cui l’orario formativo vada oltre quello normale di lavoro; i) trattamento di trasferta (diaria e rimborsi) al personale inviato in missione temporanea in Italia; j) trattamento relativo alle missioni all’estero; k) stipula di eventuali apposite polizze assicurative oltre quelle obbligatorie (I.N.A.I.L.) in favore di dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio; l) definizione dei criteri generali per l’accesso ai corsi professionali definiti dall’Ente, con la garanzia della pari opportunità di partecipazione; m) premio di anzianità di servizio nonché le specifiche modalità di riconoscimento dello stesso; n) misura e criteri di fruizione di permessi sanitari e personali oltre il limite previsto dalle norme vigenti in materia; o) altre ipotesi previste dal presente contratto collettivo o dalle leggi in materia di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contrattazione integrativa di secondo livello. I contratti integrativi aziendali - alle cui trattative, a richiesta dell’Ente interessato, potrà partecipare un rappresentante AdEPP - riguardano le materie sottoindicate con i limiti specificatamente previsti:
a) previdenza e assistenza integrativa;
b) indennità di cassa;
c) indennità di mensa, di reperibilità, di turno, di disagio;
d) articolazione dell’orario di lavoro anche secondo modalità specifiche (turni, flessibilità, ecc.) o articolazioni gravose (lavoro notturno e festivi);
e) agevolazioni particolari per lavoratori studenti;
f) criteri e modalità per la corresponsione individuale del premio aziendale di risultato sulla base di progetti specifici che abbiano riferimento al miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione così come previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993;
g) criteri per l’attribuzione dei benefici assistenziali e sociali al personale;
h) articolazione dell’orario per favorire lo sviluppo formativo nei casi in cui l’orario formativo vada oltre quello normale di lavoro;
i) trattamento di trasferta (diaria e rimborsi) al personale inviato in missione temporanea in Italia;
j) trattamento relativo alle missioni all’estero;
k) stipula di eventuali apposite polizze assicurative oltre quelle obbligatorie (I.N.A.I.L.) in favore di dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio;
l) definizione dei criteri generali per l’accesso ai corsi professionali definiti dall’Ente, con la garanzia della pari opportunità di partecipazione;
m) premio di anzianità di servizio nonché le specifiche modalità di riconoscimento dello stesso;
n) misura e criteri di fruizione di permessi sanitari e personali oltre il limite previsto dalle norme vigenti in materia;
o) altre ipotesi previste dal presente contratto collettivo o dalle leggi in materia di lavoro. Fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto e che, per loro natura o perché legate a fattori organizzativi contingenti, richiedono tempi di negoziazione diversi, gli accordi integrativi aziendali, secondo quanto previsto dal Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo dell’accordo integrativo aziendale dovranno essere formulate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell’accordo. La direzione dell’Ente darà riscontro alle richieste pervenute in tal senso entro 30 giorni dal loro ricevimento. Nei tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
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Contrattazione integrativa di secondo livello. I contratti integrativi aziendali - alle cui trattative, a richiesta dell’Ente interessato, potrà partecipare un rappresentante AdEPP - riguardano le materie sottoindicate con i limiti specificatamente previsti:
a) previdenza e assistenza integrativa;
b) indennità di cassa;
c) indennità di mensa, di reperibilità, di turno, di disagio;
d) articolazione dell’orario di lavoro anche secondo modalità specifiche (turni, flessibilità, ecc...) o articolazioni gravose (lavoro notturno e festivii.e. notturno, festivo);
e) agevolazioni particolari per lavoratori studenti;
f) criteri e modalità per la corresponsione individuale del premio aziendale di risultato sulla base di progetti specifici che abbiano riferimento al miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione così come previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993;
g) criteri per l’attribuzione dei benefici assistenziali e sociali al personale;
h) articolazione dell’orario per favorire lo sviluppo formativo nei casi in cui l’orario formativo vada oltre quello normale di lavoro;
i) trattamento di trasferta (diaria e rimborsi) al personale inviato in missione temporanea in Italia;
j) trattamento relativo alle missioni all’estero;
k) stipula di eventuali apposite polizze assicurative oltre quelle obbligatorie (I.N.A.I.L.) in favore di dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio;
l) definizione dei criteri generali per l’accesso ai corsi professionali definiti dall’Ente, con la garanzia della pari opportunità di partecipazione;
m) premio di anzianità di servizio nonché le specifiche modalità di riconoscimento dello stesso;
n) misura e criteri di fruizione di permessi sanitari e personali oltre il limite previsto dalle norme vigenti in materia;
o) altre ipotesi previste dal presente contratto collettivo o dalle leggi in materia di lavoro. Fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto e che, per loro natura o perché legate a fattori organizzativi contingenti, richiedono tempi di negoziazione diversi, gli accordi integrativi aziendali, secondo quanto previsto dal Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo dell’accordo integrativo aziendale dovranno essere formulate in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell’accordo. La direzione dell’Ente darà riscontro alle richieste pervenute in tal senso entro 30 giorni dal loro ricevimento. Nei tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
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