CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE. Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie: a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nel- l’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie; b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto pre- visto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNL c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto; d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; e) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 70; f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quan- to previsto dall’articolo 79; g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rappor- ti di lavoro a tempo parziale; h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta supe- riori rispetto a quanto previsto dall’articolo 45; i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dal- l’articolo 54; j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato; k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41; l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 54. Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle dispo- sizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate: STRUTTURA ALBERGHIERA – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 98); – regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 159); – contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 51); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 165).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE. Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nel- l’ambito nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto pre- visto previsto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNL
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 70;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quan- to quanto previsto dall’articolo 79;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rappor- ti rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta supe- riori superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 45;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dal- l’articolo dall’articolo 54;
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41;
l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 54. Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle dispo- sizioni disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate: STRUTTURA ALBERGHIERA – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 98); – regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 159); – contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 51); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 165).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE. Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali sindacali territoriali delle Parti parti stipulanti il presente CCNLc.c.n.l., per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale l'Ente bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nel- l’ambito nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto pre- visto previsto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNLc.c.n.l.;
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contrattocontratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l’adozione l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo dall'art. 70;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quan- to quanto previsto dall’articolo dall'art. 79;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rappor- ti rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta supe- riori superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo dall'art. 45;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dal- l’articolo dall'art. 54;
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistatol'apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo dall'art. 41;
l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo dall'art. 54. Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle dispo- sizioni disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte Parte speciale e qui di seguito richiamate: STRUTTURA ALBERGHIERA – Intervallo Struttura alberghiera: - intervallo per la consumazione dei pasti (articolo art. 80); – - misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo art. 98); – - regolamentazione nastro orario stagionali (articolo art. 159); – - contratti a termine ed aziende di stagione (articolo art. 51); – - decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo art. 165).
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE. Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale Bi- laterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionaleprofessio- nale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nel- l’ambito nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali na- zionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto pre- visto previsto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNL
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-uomo- donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 70;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quan- to quanto previsto dall’articolo 79;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rappor- ti rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta supe- riori superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 45;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dal- l’articolo dall’articolo 54;
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41;
l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 54. Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle dispo- sizioni disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate: STRUTTURA ALBERGHIERA – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80); – misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 98); – regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 159); – contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 51); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 165).
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE. Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNLContratto collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente esclu sivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nel- l’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto pre- visto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNLprevisto dall’articolo 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 7069;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quan- to quanto previsto dall’articolo 7978;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rappor- ti rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta supe- riori superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 4544;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dal- l’articolo 54dall’articolo 53;
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4140;
l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 5453. Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle dispo- sizioni disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate: STRUTTURA ALBERGHIERA STRUTTURAALBERGHIERA – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 8079); – misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 9897); – regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 159); – contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 5150); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 165).. STABILIMENTI BALNEARI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 79); – interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 69, 77); – definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali; – determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari; – determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230; – eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 79); – ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 71); – determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272); – assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 275); – determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 278); – determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281); – definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 293); – determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258); – determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 310); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255). Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE. Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nel- l’ambito nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto pre- visto previsto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNL
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 7069;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quan- to quanto previsto dall’articolo 7978;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rappor- ti rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta supe- riori superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 4544;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dal- l’articolo 54dall’articolo 53;
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4140;
l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 5453. Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle dispo- sizioni disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate: STRUTTURA ALBERGHIERA – Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 8079); – misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 9897); – regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 159); – contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 5150); – decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 165).
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