Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n. 1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo. 2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». 3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza. 4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza. 5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione. 6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza. 7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. direttiva 2004/18; art. 21, dir. direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastruttureinfrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è e' adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. direttiva 2004/18; art. 21, dir. direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgsd. lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché nonchè dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità fiscalità, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «"segreti» " ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «"eseguibili con speciali misure di sicurezza»".
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.] (comma abrogato) (13)
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia po- lizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza segre- tezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione pro- tezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codicecodi- ce, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento e- sperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero nume- ro soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore aggiudi- catore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale equiva- le a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazioneall'ammini- strazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno an- no in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni previ- sioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privatapri- vata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. direttiva 2004/18; art. 21, dir. direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi disposizioni del presente codice relative alle procedure di polizia per la difesa della Nazione o affidamento possono essere derogate:
a) per i compiti contratti al cui oggetto, atti o modalità di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori esecuzione é attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui alla parte IIIesecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articoloamministrative.
2. Le Ai fini dellʹesclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano attribuiscono, con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» classifiche di segretezza ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941dellʹarticolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977124, n. 801 o ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dellʹesclusione di cui al comma 1, oppure «lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza»sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che possesso dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui allʹarticolo 42, comma 1‐bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L'affidamento Lʹaffidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto allʹoggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezzasegretezza e sicurezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia sullʹefficacia della gestione. Dell'attività Dellʹattività di cui al presente comma è é dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'articolo 4, comma 4- bis, legge n. 102 del 2009)
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. direttiva 2004/18; art. 21, dir. direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è é tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è é dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è é adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.] (comma abrogato dalla Legge n.124 del 03/08/2007 in vigore dal 12/10/2007)
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.. Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. (artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.n. 289/2002)
1. Le operedisposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in con- formita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribui- scono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «for- niture eseguibili con speciali misure di sicurezza»sicurezza individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che possesso dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezzasegretezza e sicurezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente esclu- sivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì altresi' sulla regolaritàregolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività Dell'attivita' di cui al presente comma è e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
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