Fasi delle procedure di affidamento. (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999; art. 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; artt. 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e artt. 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appalta...
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggetti...
Fasi delle procedure di affidamento. Il contratto e la sua stipulazione.
Fasi delle procedure di affidamento. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
Fasi delle procedure di affidamento. (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923;
Fasi delle procedure di affidamento. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
Fasi delle procedure di affidamento. Le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, la Stazione appaltante provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19. Sono autorizzate la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara provvede, nel verbale di gara, all’aggiudicazione provvisoria.
2. L’aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l’aggiudicatario; il soggetto appaltante è vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal responsabile del servizio.
3. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.
4. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché dell’appalto-concorso, nella procedura negoziata e nella concessione di lavori pubblici, l’aggiudicazione definitiva avviene sempre con provvedimento del responsabile del servizio.
Fasi delle procedure di affidamento. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) ➢ individuazione ➢ compiti generali ➢ compiti specifici (linee guida ANAC n. 1 e 3/2016) ➢ strutture di supporto ➢ incompatibilità ➢ programmazione ➢ avvio della procedura ➢ scelta del contraente ➢ aggiudicazione ➢ stipulazione ➢ esecuzione
Fasi delle procedure di affidamento. L’articolo disciplina le fasi delle procedure di affidamento senza particolari innovazioni rispetto la disciplina contenuta nell’art. 11 del Codice previgente. Si segnala però il comma 7 laddove prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. La stipula avviene entro i successivi 60 gg. salvo diverso termine stabilito nel bando e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi previsti nel comma 10.