Fasi delle procedure di affidamento Clausole campione

Fasi delle procedure di affidamento. (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
Fasi delle procedure di affidamento. (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999; art. 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; artt. 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e artt. 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
Fasi delle procedure di affidamento. Le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni, la Stazione appaltante provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19. Sono autorizzate la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Fasi delle procedure di affidamento. Articolo 39 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
Fasi delle procedure di affidamento. L’art. 32 corrisponde, con alcune modifiche sostanziali, all’art. 11, d.lgs. n. 163/2006. Dalla lettura del comma 8 si evince che viene ampliato l’ambito entro cui è consentita l’esecuzione di urgenza, prima della stipula del contratto. Infatti, rispetto all’art. 11, d.lgs. n. 163/2006, scompare (come si evince dalla lettura del comma 8 del presente articolo) il divieto espresso (oggi recato dall’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006) di esecuzione d’urgenza durante il periodo di c.d. stand-still (termine dilatorio per la stipula del contratto) e durante il periodo di sospensione ex lege della possibilità di stipulare il contratto a seguito di proposizione di ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione e nelle more della pronuncia cautelare del giudice. Né tale soppressione è compensata dalla previsione del comma 9, a tenore della quale il contratto non può “comunque” essere stipulato durante il termine di stand-still, trattandosi di un divieto di ambito diverso (divieto di stipulazione) rispetto al divieto di cui al comma 8 (divieto di esecuzione d’urgenza in pendenza del termine per la stipulazione). Si suggerisce di valutare con attenzione siffatta soppressione, atteso che un generalizzato ricorso all’esecuzione d’urgenza in pendenza del termine dilatorio e del termine sospensivo (termini imposti dal diritto comunitario, direttiva 2007/66), potrebbe dare luogo a una elusione dell’applicazione del diritto comunitario. Si potrebbe anche operare con una soluzione mediana, che fissi un termine dilatorio più breve (nei limiti consentiti dalla direttiva 2007/66), rispetto a quello di 35 giorni (ad. es. di 10-15 giorni, corrispondente al minimo previsto dalla citata direttiva), nei casi in cui ricorrono i presupposti oggettivi per l’esecuzione d’urgenza, e con esonero dall’osservanza pure del termine dilatorio minimo in cui vi sia una in dilazionabilità oggettiva e assoluta. Il comma 10 dell’art. 32 in commento amplia, rispetto all’abrogando art. 11, comma 10-bis, d.lgs. n. 163/2006, i casi di deroga allo standstill (ossia i casi in cui è consentito stipulare immediatamente il contratto, senza attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni). Si aggiunge infatti “il caso di acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 affidati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”. L’espressione “acquisti” induce a ritenere che si sia inteso fare riferimento alle sole “forniture” sotto soglia comunitaria (v. art. 3, lett. tt) sulla...
Fasi delle procedure di affidamento. (ART. 32 D.LGS N° 50/2016) 51
Fasi delle procedure di affidamento. L’articolo disciplina le fasi delle procedure di affidamento senza particolari innovazioni rispetto la disciplina contenuta nell’art. 11 del Codice previgente. Si segnala però il comma 7 laddove prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. La stipula avviene entro i successivi 60 gg. salvo diverso termine stabilito nel bando e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi previsti nel comma 10.