La «Commissione Clausole campione

La «Commissione è la Commissione della Comunità europea.
La «Commissione. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
La «Commissione. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Geom. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
La «Commissione. 1. Le modalità di costituzione della Commissione di gara per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 10. 2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale. 3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità e i criteri per il suo funzionamento.
La «Commissione. Generalità. 575
La «Commissione. Presidente ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
La «Commissione. L’agente viene retribuito, come detto, attraverso la corresponsione di una commissione, calcolata in vario modo sull’ammontare delle vendite effettuate. La percentuale della commissione dipende dal maggiore o minore livello dei rischi e degli obblighi assunti dall’agente. Anche la determinazione del momento in cui la commissione può dirsi maturata (ad esempio, quando l’ordine è stato inviato, o approvato, o al momento in cui la merce è stata spedita ecc.) è oggetto di contrattazione tra le parti. La legislazione di qualche stato potrebbe prevedere alcune norme inderogabili a tutela dell’agente relativamente alla fase di liquidazione delle commissioni, stabilendo in particolare il lasso di tempo entro e non oltre il quale le commissioni maturate devono essere corrisposte all’agente (si va da pochi giorni lavorativi fino ad un mese o poco più). È necessario, ad ogni modo, prevedere l’obbligo di restituzione delle commissioni già pagate qualora le relative fatture rimangano insolute. A tal proposito, è anche possibile porre a carico dell’agente l’obbligo di garantire le vendite e quello di riscuotere i pagamenti. Da notare che negli Stati Uniti non sono previste indennità di fine rapporto, nè di acquisizione di clientela successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale. È bene consultare un legale in anticipo prima di assoldare un agente per avere ben chiari gli obblighi di legge vigenti in una particolare area geografica.
La «Commissione. In data 26/10/2016, alle ore 12:30, la Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare le persone fisiche munite di documento di riconoscimento in corso di validità e/o i rappresentanti legali delle società o loro delegati con a seguito procura speciale e documento di riconoscimento in corso di validità. Accertata la regolarità dei plichi, del loro contenuto e la correttezza delle dichiarazioni, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dopo la lettura di tutte le offerte presentate, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che avrà indicato l’importo più conveniente, (migliore offerta in termini economici indicata in lettere). Sono ammesse solo offerte in aumento al prezzo posto a base di gara di cui al punto 1, conseguentemente verranno escluse le offerte pari o in ribasso. La vendita dell’attrezzatura potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio nella stessa seduta.
La «Commissione. Sommario: 1. Generalità. — 2. La sua evoluzione storica. — 3 Segue: e giuridica. — 4. Il problema della professionalità del commissionario. — 5. La disciplina applicabile al contratto di commissione. — 6. La forma del contratto. — 7. La sua onerosità. —
La «Commissione. Quando gli atti giuridici che il mandatario si obbliga a compiere per il mandante consistono nell’acquisto o nella vendita di beni, il mandato assume la denominazione di commissione, nel quale il mandante è il committente e il mandatario il commissionario (art. 1731 c.c.). Le più importanti norme che disciplinano la commissione riguardano la cosiddetta entrata del commissionario nel contratto e lo star del credere. Secondo i principi generali, il commissionario non può rendersi acquirente delle merci che il committente gli dà incarico di vendere, né può fornirgli le merci che ha avuto incarico di comprare per un evidente conflitto di interessi (art. 1471 c.c. co.1 n. 4); qualora però si tratti di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può, “entrare nel contratto” fornendo a quel prezzo le cose che deve comprare, o acquistando per sé le cose che ha incarico di vendere salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione (art. 1735 c.c.). L’entrata nel contratto è consentita anche allo spedizioniere, quando non vi sia possibilità di conflitto di interessi in quanto, ad esempio, il prezzo sia stabilito in base a tariffe. In tal caso, il mandatario assume la doppia figura di “spedizioniere - vettore” ed assume anche gli obblighi e i diritti del vettore (art. 1741 c.c.). Lo star del credere, che nasce da un patto inserito nel contratto di commissione o dagli usi locali, rende il commissionario responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare (art. 1736 c.c.) di cui, invece, il mandatario generalmente non risponde. È una clausola con la quale, in sostanza, il commissionario assume la figura e gli obblighi di un fideiussore, garantendo personalmente nei confronti del committente le obbligazioni assunte dal terzo contraente.