La «Commissione Clausole campione

La «Commissione è la Commissione della Comunità europea.
La «Commissione. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
La «Commissione. Art. 19 (del. n.368 C.F. 09/03/2013)
La «Commissione. E’ istituita una Commissione composta dai seguenti medici specialisti: 2 fisiatri, un fisiatra SAI, il responsabile delle cure primarie del distretto, un ortopedico, un otorinolaringoiatra, un oculista, il responsabile della UOS protesi e ausili e un amministrativo con funzioni di segreteria e verbalizzazione. La commissione ha il compito di valutare, esaminare e autorizzare le prescrizioni di ausili complessi. Ha il compito di redigere documenti e linee guida e fornire indicazioni alla Direzione Aziendale sul piano organizzativo. I diversi componenti della Commissione, saranno convocati sulla base degli argomenti oggetto di valutazione. Le decisioni saranno prese a maggioranza dai componenti presenti. MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 27 agosto 1999, n. 332 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità' di erogazione e tariffe LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 34 Norme in favore dei soggetti stomizzati della Xxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 0 marzo 2007 – art 6 manutenzioni Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428 del 06 aprile 2017 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - recepimento e prime disposizioni attuative DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1303 del 16 agosto 2017 DGR n. 428 del 6-4-2017 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - recepimento e prime disposizioni attuative": modifica DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 86 del 09 luglio 2018 Linee di indirizzo regionali per la gestione dei pazienti adulti con colostomie, ileostomie e urostomie di cui al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 24.1.2017: aggiornamento e adozione del modulo per la prescrizione e l'autorizzazion...
La «Commissione. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi visibili i punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte ai punti 22 e 23. L’ Amministrazione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice. Se il numero delle offerte è pari o superiore a tre, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 27. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica in data da destinarsi. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
La «Commissione. 1. Generalità. 575
La «Commissione. In data 26/10/2016, alle ore 12:30, la Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare le persone fisiche munite di documento di riconoscimento in corso di validità e/o i rappresentanti legali delle società o loro delegati con a seguito procura speciale e documento di riconoscimento in corso di validità. Accertata la regolarità dei plichi, del loro contenuto e la correttezza delle dichiarazioni, la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dopo la lettura di tutte le offerte presentate, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che avrà indicato l’importo più conveniente, (migliore offerta in termini economici indicata in lettere). Sono ammesse solo offerte in aumento al prezzo posto a base di gara di cui al punto 1, conseguentemente verranno escluse le offerte pari o in ribasso. La vendita dell’attrezzatura potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ritenute valide offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio nella stessa seduta.
La «Commissione. Articolo 2
La «Commissione. Quando gli atti giuridici che il mandatario si obbliga a compiere per il mandante consistono nell’acquisto o nella vendita di beni, il mandato assume la denominazione di commissione, nel quale il mandante è il committente e il mandatario il commissionario (art. 1731 c.c.). Le più importanti norme che disciplinano la commissione riguardano la cosiddetta entrata del commissionario nel contratto e lo star del credere. Secondo i principi generali, il commissionario non può rendersi acquirente delle merci che il committente gli dà incarico di vendere, né può fornirgli le merci che ha avuto incarico di comprare per un evidente conflitto di interessi (art. 1471 c.c. co.1 n. 4); qualora però si tratti di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può, “entrare nel contratto” fornendo a quel prezzo le cose che deve comprare, o acquistando per sé le cose che ha incarico di vendere salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione (art. 1735 c.c.). L’entrata nel contratto è consentita anche allo spedizioniere, quando non vi sia possibilità di conflitto di interessi in quanto, ad esempio, il prezzo sia stabilito in base a tariffe. In tal caso, il mandatario assume la doppia figura di “spedizioniere - vettore” ed assume anche gli obblighi e i diritti del vettore (art. 1741 c.c.). Lo star del credere, che nasce da un patto inserito nel contratto di commissione o dagli usi locali, rende il commissionario responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare (art. 1736 c.c.) di cui, invece, il mandatario generalmente non risponde. È una clausola con la quale, in sostanza, il commissionario assume la figura e gli obblighi di un fideiussore, garantendo personalmente nei confronti del committente le obbligazioni assunte dal terzo contraente.