La «Commissione è la Commissione della Comunità europea.
La «Commissione. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
La «Commissione. 1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissati dall’art. 19.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
La «Commissione. L’agente viene retribuito, come detto, attraverso la corresponsione di una commissione, calcolata in vario modo sull’ammontare delle vendite effettuate. La percentuale della commissione dipende dal maggiore o minore livello dei rischi e degli obblighi assunti dall’agente. Anche la determinazione del momento in cui la commissione può dirsi maturata (ad esempio, quando l’ordine è stato inviato, o approvato, o al momento in cui la merce è stata spedita ecc.) è oggetto di contrattazione tra le parti. La legislazione di qualche stato potrebbe prevedere alcune norme inderogabili a tutela dell’agente relativamente alla fase di liquidazione delle commissioni, stabilendo in particolare il lasso di tempo entro e non oltre il quale le commissioni maturate devono essere corrisposte all’agente (si va da pochi giorni lavorativi fino ad un mese o poco più). È necessario, ad ogni modo, prevedere l’obbligo di restituzione delle commissioni già pagate qualora le relative fatture rimangano insolute. A tal proposito, è anche possibile porre a carico dell’agente l’obbligo di garantire le vendite e quello di riscuotere i pagamenti. Da notare che negli Stati Uniti non sono previste indennità di fine rapporto, nè di acquisizione di clientela successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale. È bene consultare un legale in anticipo prima di assoldare un agente per avere ben chiari gli obblighi di legge vigenti in una particolare area geografica.
La «Commissione. Su proposta del commissario prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx- ni, delegato per il settore; Premesso che:
La «Commissione. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi. 2. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri: a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato”. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Come previsto dal comma 2, lettera a del suddetto articolo dell’OM 55/2024, i membri interni della commissione sono stat i designat i dal C.d.C. in sede preposta in data 25 marzo 2024 (si veda il Verbale N. 3 Consiglio di Classe 5° eno L del 25 marzo 2024); pertanto sono stat i individuat i i tre docenti interni: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (Diritto e Tecniche Amministrative), Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Laboratorio di cucina) e Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (scienze degli alimenti, in surroga a Xxxxxx Xxxxxxxxx). Il D.M. 10 del 26 gennaio 2024 (individuazione delle discipline oggetto della seconda prova e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni) ha affidato ai commissari esterni le discipline: Italiano, Matematica, Inglese.
La «Commissione. Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
La «Commissione. Quando gli atti giuridici che il mandatario si obbliga a compiere per il mandante consistono nell’acquisto o nella vendita di beni, il mandato assume la denominazione di commissione, nel quale il mandante è il committente e il mandatario il commissionario (art. 1731 c.c.). Le più importanti norme che disciplinano la commissione riguardano la cosiddetta entrata del commissionario nel contratto e lo star del credere. Secondo i principi generali, il commissionario non può rendersi acquirente delle merci che il committente gli dà incarico di vendere, né può fornirgli le merci che ha avuto incarico di comprare per un evidente conflitto di interessi (art. 1471 c.c. co.1 n. 4); qualora però si tratti di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente, il commissionario può, “entrare nel contratto” fornendo a quel prezzo le cose che deve comprare, o acquistando per sé le cose che ha incarico di vendere salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione (art. 1735 c.c.). L’entrata nel contratto è consentita anche allo spedizioniere, quando non vi sia possibilità di conflitto di interessi in quanto, ad esempio, il prezzo sia stabilito in base a tariffe. In tal caso, il mandatario assume la doppia figura di “spedizioniere - vettore” ed assume anche gli obblighi e i diritti del vettore (art. 1741 c.c.). Lo star del credere, che nasce da un patto inserito nel contratto di commissione o dagli usi locali, rende il commissionario responsabile nei confronti del committente per l’esecuzione dell’affare (art. 1736 c.c.) di cui, invece, il mandatario generalmente non risponde. È una clausola con la quale, in sostanza, il commissionario assume la figura e gli obblighi di un fideiussore, garantendo personalmente nei confronti del committente le obbligazioni assunte dal terzo contraente.
La «Commissione. Generalità. 575