Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche: a) data dell’inizio del rapporto di lavoro; b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria; c) durata del periodo di prova; d) esistenza o meno della convivenza; e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza di rapporto di lavoro; f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione; g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14, ultimo comma; i) retribuzione pattuita; l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sferte); m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali; n) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire i propri effetti personali; o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale. 2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re scambiata tra le parti.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoriamansione;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per . Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicagiornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’artall'art. 1413, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
lj) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sfertetrasferte);
mk) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
nl) indicazione dell’adeguato dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire custodire i propri effetti personali;
m) obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come indicato all’art.53;
n) eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re essere scambiata tra le parti. Le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente occasionali, dovranno essere concordate.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sfertetrasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so compreso quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re essere scambiata tra le parti.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicadomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’artall'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sfertetrasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell’adeguato dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re essere scambiata tra le parti.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza all'assistenza di persone, l’anzia- nità l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere valere in caso di sua assenza da quest’ultimoquest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicadomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’artall'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re scambiata tra le parti.
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Samples: Collaborazione Domestica
Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicadomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
lj) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sfertetrasferte);
mk) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
nl) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire custodire i propri effetti personali;
om) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, . ivi compre- so compreso quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera Lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re essere scambiata tra le parti.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) la data dell’inizio dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello la categoria di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza appartenenza e l'anzianità in detta categoria;
c) la durata del periodo di prova;
d) esistenza l'esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto durata dell'orario di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere in caso di lavoro e la sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza di rapporto di lavorodistribuzione;
f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale l'eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
hg) collocazione della la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicadomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14all'art.16, ultimo comma;
ih) la retribuzione pattuita;
li) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sferte)familiari;
ml) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
nm) indicazione dell’adeguato l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re essere scambiata tra le parti.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza all'assistenza di persone, l’anzia- nità l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere valere in caso di sua assenza da quest’ultimoquest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicadomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’artall'art. 14, ultimo comma;
i; ) retribuzione pattuita;
lI) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sfertetrasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re scambiata tra le parti.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) la data dell’inizio dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello la categoria di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza appartenenza e l'anzianità in detta categoria;
c) la durata del periodo di prova;
d) esistenza l'esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza di rapporto durata dell'orario giornaliero di lavoro;
f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale l'eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
hg) collocazione della la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicadomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14all'Articolo 16, ultimo comma;
ih) la retribuzione pattuita;
li) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sferte)familiari;
mj) l) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
nk) indicazione dell’adeguato m) l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re essere scambiata tra le parti.
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Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione). 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nicadomenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’artall'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sfertetrasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell’adeguato dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so compreso quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re essere scambiata tra le parti.
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