Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS- CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCSUILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori lavorato- ri e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-FISASCAT- CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCSUILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale con- trattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale l’Istituto previ- denziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti dipenden- ti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza assicu- rare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commercia- li Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCSUILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi ap- positi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto con- tenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi- Mense e Servizi (FILCAMS-mense e servizi (FILCAMS- CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCS-UILTUCS- UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 19734/6/1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS- CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-FISASCAT - CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCS-UILTuCS - UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge L. 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: Copyright Agreement
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCSUILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turis mo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCS-UILTuCS- UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311n.311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-CISLFISASCATCISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCSUILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle l'ef icienza del e proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la Federazione italiana lavoratori del commercio, alberghi-mense e servizi (FILCAMS- FILCAMS-CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini af ini e del turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla al a riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della del a legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla al a corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- CGIL), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 19734/6/1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'Istituto l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Contributi di assistenza contrattuale. (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione generale italiana Generale Italiana del commercioCommercio, del turismo Turismo e dei serviziServizi, la Federazione italiana lavoratori Italiana Lavoratori del commercioCommercio, alberghiAlberghi-mense Mense e servizi Servizi (FILCAMS- CGILFilcams-Cgil), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del turismo Turismo (FISASCATFisascat-CISLCisl) e l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio Italiana Lavoratori Turismo Commercio e servizi Servizi (UILTUCSUiltucs-UILUil), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti Parti e con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto Contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. N.d.R.: L'accordo 30 marzo 2015 prevede quanto segue:
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