CONTROLLI SULLA MERCE DESTINATA ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATA AD USI NON ALIMENTARI DA E PER I PAESI TERZI Clausole campione

CONTROLLI SULLA MERCE DESTINATA ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATA AD USI NON ALIMENTARI DA E PER I PAESI TERZI. In base a quanto stabilito dal paragrafo 2, dell'articolo 13 , del Regolamento per i prodotti di cui all'art.4 par.1 lettera a), destinati alla trasformazione industriale o all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, è disposto che sia in fase di esportazione che in fase di immissione in libera pratica in territorio UE, tale merce, possa essere soggetta a controllo sulla base di un’analisi di rischio. Il “Certificato di destinazione industriale/usi non alimentari”, sarà emesso per i prodotti in importazione/esportazione che siano soggetti alle “Norme specifiche” o alla “Norma generale” elencati al Capitolo 1 del Manuale allegato al D.M. 3 agosto 2011, n. 5462 con tali destinazioni e il controllo sarà sistematico in base alla seguente procedura: - l’operatore italiano deve darne informazione all’Agecontrol con le stesse modalità previste per le merci destinate all’import/export (Modulo J). - L’Agecontrol sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori, a seguito di verifica, emette il Certificato di destinazione industriale / usi non alimentari, (di cui al modulo N ) che accompagna la merce durante il trasporto sino a destinazione e che consente l’espletamento delle operazioni doganali. - L’operatore deve far pervenire all’Agecontrol lo stesso certificato con il timbro e la firma della ditta che ha preso in carico il prodotto per la trasformazione o l’utilizzo della merce. È fatto obbligo per l’imballatore di apporre, sui colli che contengono i prodotti in questione, un’etichetta in cui figuri in maniera ben visibile l’indicazione: “Destinazione industriale/usi non alimentari”. In base alle previsioni di cui al art.4, paragrafo a) del Regolamento è inoltre obbligatorio che le fatture e i documenti di trasporto per la merce destinata alla trasformazione o all’uso non alimentare riportino la dicitura che ne indichi la destinazione. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione dovrà figurare su un documento che accompagna i prodotti, o affisso in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).