DOCUMENTI DI TRASPORTO Clausole campione

DOCUMENTI DI TRASPORTO. 718 8.1. Lettera di vettura. 719 8.1.1. Lettera di vettura emessa a richiesta del vettore 719 8.2. Duplicato della lettera di vettura e ricevuta di carico 719 8.3. Scheda di trasporto 720
DOCUMENTI DI TRASPORTO. Oltre a quanto indicato al punto 11.1 il documento di trasporto deve riportare: a) nome e codice anagrafico del Fornitore; b) nome ed indirizzo fiscale del Committente;
DOCUMENTI DI TRASPORTO. È a totale carico del Soggetto incaricato del servizio la fornitura e la preparazione della documentazione che dovrà accompagnare i rifiuti trasportati dal Centro regionale di Brissogne nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere corredato del formulario di identificazione del rifiuto, redatto in quadruplice copia in conformità a quanto stabilito dall’articolo 193 del d. lgs. N 152/2006, e s.m.i., ovvero, della relativa documentazione di cui al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi degli articoli 188- bis, 188-ter del d.lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di rifiuti.
DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l’esecuzione del trasporto:
DOCUMENTI DI TRASPORTO. Durante il trasporto le merci dovranno essere accompagnate da documento di trasporto redatto in conformità alla normativa vigente (DPR n° 472/96) riportante l’indicazione di qualità, quantità, peso, imballaggio, marche, numeri, mezzo di spedizione, numero dell’ordine. In assenza del numero d’ordine il materiale non verrà accettato. Inoltre il documento di trasporto dovrà sempre indicare se la Fornitura è in conto o a saldo.
DOCUMENTI DI TRASPORTO a) Emissione e composizione dei documenti di accompagnamento b) Distinzione tra materiale di Conto Acquisto e di Conto Lavorazione c) Ricevimento della merce in M.P.S. d) Ricevimento della merce presso fornitore terzista
DOCUMENTI DI TRASPORTO. FORMULARIO IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
DOCUMENTI DI TRASPORTO. Articolo 19
DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati essenziali per l'esecuzione del trasporto: Indirizzo del destinatario, completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione, Partita IVA o codice fiscale del destinatario. Numero di telefono del destinatario Indirizzo del mittente completo di CAP e provincia Numero dei colli e natura delle merci Esatto volume delle merci espresso in metri cubi Peso lordo espresso in Kg In caso di errate indicazioni, le spedizioni verranno fatturate in base a pesi e volumi esatti, misurati dalle macchine smista colli del vettore, col rapporto peso/volume concordato.
DOCUMENTI DI TRASPORTO. I documenti di trasporto (d’ora in avanti anche “DDT”) devono contenere in forma chiara e non equivoca tutti i dati essenziali per l’esecuzione del trasporto. Il committente ha l’obbligo di indicare nel documento di accompagnamento della merce tutte le istruzioni e le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione del trasporto (peso, volume, colli, indirizzo di consegna). Istruzioni particolari per l’esecuzione del trasporto, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli orari di consegna, la richiesta di preavviso telefonico e la richiesta sponda idraulica, dovranno essere riportate nell’apposito campo “annotazioni” e messe in evidenza; qualora il documento di trasporto sia composto da più fogli, le annotazioni ed il riepilogativo del n° dei colli e del peso totale dovranno essere riportati sullo stesso foglio. Tutte le istruzioni riportate in modo diverso si intenderanno come non impartite, ed Arco Spedizioni non risponderà del mancato rispetto delle stesse. Il DDT dovrà riportare il peso lordo della merce comprensivo di imballi e bancali.