Norma generale. Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente. Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo. Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 81 del presente Contratto. In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Norma generale. 1. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Norma generale. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali. Vengono riconfermate le norme dell'art. 4 anche rispetto alle condizioni del presente accordo.
Norma generale. Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione "azienda" utilizzata dal presente Accordo è indifferentemente riferita alle dizioni "Azienda U.S.L." e "Azienda Ospedaliera" in relazione a quanto disciplinato dalla normativa nazionale e regionale sulla materia.
Norma generale. Ai componenti la commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale e ai componenti il comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e ora trasferiti ai componenti le rappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro.
Norma generale. 1. Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali sottoscritti da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e CONFSAL.
Norma generale. E' esclusa l'applicabilità di tutte le disposizioni in contrasto con la convenzione in oggetto. Letto, confermato e sottoscritto
Norma generale. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro a turni; sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni alternative a livello aziendale.
Norma generale. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come dura- ta media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dalla lettera A) Flessibilità della prestazione dell’art. 8 della Disciplina Generale e dal comma settimo del pre- sente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario riman- gono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente capi- tolo 1) e quanto previsto dalla lettera A) Flessibilità della prestazione dell’art. 8 della disciplina generale. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata nor- male dell’orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l’orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusiva...
Norma generale. Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17.6.2016 ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Lecce e/o della provincia di appartenenza dell’Affidatario incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.