Controllo congiunto Clausole campione

Controllo congiunto. (1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
Controllo congiunto. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.
Controllo congiunto. [IAS 28]