LA PROCEDURA. 1) L'Istituto comunica alle RSA, alle XX.XX. della scuola firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli arti. 4 e 24 della L. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
2) Le RSA/RSU e le XX.XX. della scuola comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.
3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dall'associazione datoriale cui aderisce, fornisce alle XX.XX. della scuola.
a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (CTI, CTD, Part-Time, CFL). L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente. I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il XxX.
b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso.
c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.
d) Le classi che s'intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni, o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.
e) Il personale che s'intende licenziare a causa della chiusura di classi c/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.
4) Le XX.XX. della scuola, le RSA e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei 49 documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il filando dell'Istituto.
5) Le XX.XX. della scuola consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.
6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi è applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.
7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo...
LA PROCEDURA. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
LA PROCEDURA. La procedura di negoziazione assistita non è stata dettagliatamente disciplinata dal legislatore: le attività successive alla stipulazione della convenzione sono dunque rimesse alla libera determinazione delle parti della lite, cui è soltanto fatto obbligo di «cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia». Si segnala tuttavia che la già citata legge n. 206/2021 ha delegato il Governo a disciplinare, nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, la cd. “attività di istruzione stragiudiziale”; sarà dunque introdotta la possibilità di raccogliere elementi utili ai fini della composizione della lite, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia. A tale previsione si accompagnerà l’introduzione di sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false; inoltre, le prove raccolte potranno essere utilizzate nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti. Al fine di incentivare il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, la medesima legge delega ha, inoltre, previsto la possibilità di svolgere la procedura di negoziazione assistita con modalità telematiche, realizzando gli incontri attraverso collegamenti da remoto. Si evidenzia, infine, che al legislatore delegato è stato altresì affidato il compito di semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense. All’esito della procedura di negoziazione, che deve concludersi entro il termine indicato nella convenzione, gli avvocati potranno: - in caso di esito negativo certificare la dichiarazione di mancato accordo (art. 4, co. 3, d.l. 132/2014): è necessario infatti formalizzare il fallimento della procedura al fine di consentire la proposizione della domanda in sede giudiziale. - in caso di soluzione della controversia sottoscrivere l’accordo e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico; l’esito positivo della procedura permette alle parti di evitare di rivolgersi al giudice, risolvendo autonomamente la controversia. L’art. 5 del d.l. 132/2014 stabilisce che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se con l’accordo le parti concludono un atto o un contratto soggetto a trascrizione, per procedere alla trascrizione dell’accordo la sottoscrizione dello stess...
LA PROCEDURA. Fase della negoziazione:
LA PROCEDURA. L’azienda sceglie quali azioni attivare tra quelle previste nel contratto (Mod.1) rivolgendosi al servizio associativo di diretta emanazione delle Associazioni artigiane provinciali o mandamentali. Il tecnico che le realizzerà deve essere tra quelli inseriti nell’apposita lista approvata dal CPR sulla base delle segnalazioni effettuate dalle associazioni artigiane.
LA PROCEDURA. La procedura qui sinteticamente descritta ricalca quanto già sperimentato in alcuni territori del Veneto e prevede:
1. L’azienda si rivolge al servizio associativo per attivare una delle azioni previste;
2. Il servizio associativo verifica la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti di Edilcassa Veneto con il supporto del CPR;
3. L'azienda sottoscrive il Mod. 1 indicando le prestazioni a cui è interessata: • l'azienda dichiara di essere in regola con i versamenti Edilcassa Veneto; • l'azienda dichiara di accettare il coinvolgimento dell'RLST nell'ambito degli interventi per migliorare la sicurezza; • la struttura dell’Associazione artigiana invia il Mod.1 a CPR;
4. L'azienda sottoscrive il contratto con il servizio associativo per le prestazioni richieste;
5. Il servizio associativo di diretta emanazione dell’Associazione artigiana conferma all'impresa: • riferimento del tecnico incaricato; • data primo appuntamento;
6. L’Associazione artigiana provinciale o mandamentale o la società di servizi di diretta emanazione avvia il coinvolgimento dell’'RLST (Mod 2);
7. Per ogni singolo intervento in cantiere o azienda il servizio associativo redige un report a testimonianza di ciò che è stato fatto;
8. La conclusione del progetto sarà comunicata dal servizio associativo al RLST che assieme al tecnico sottoscriverà la relazione finale di chiusura (Mod. 3);
LA PROCEDURA. Si ribadisce che la presenza dei farmaci d’emergenza nella scuola garantisce la possibilità d’intervento tempestivo da parte di qualsiasi persona in grado di praticarlo e la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è quindi perseguibile qualora effettuata in condizioni d’emergenza in cui un ritardo nell’intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente.
LA PROCEDURA. La procedura di prepensionamento è complessa: il datore di lavoro presenta tutto alla direzione centrale delle pensioni, che attribuisce all’azienda un codice di censimento e un codice PIN, per accedere alla procedura automatizzata. L’INPS comunica all’impresa l’ammontare stimato della provvista annuale, sulla base del quale viene fatta la fideiussione. Al termine, il datore di lavoro presenta nuova domanda all’INPS per ciascun lavoratore. In mancanza di requisiti del datore di lavoro l’accordo decade per tutti i lavoratori; se la carenza riguarda un singolo dipendente, l’eventuale accordo con adesione non è valido e nel caso di licenziamento collettivo il lavoratore va in mobilità. • Prima della procedura gli adempimenti costituiscono condizione per l’efficacia dell’accordo. • Dopo la procedura qualsiasi inadempienza non ha effetto sulla validità dell’accordo.
LA PROCEDURA. L’ESAME CONGIUNTO
LA PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 173 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate in base ai criteri di aggiudicazione indicati di seguito. Criteri di attribuzione del punteggio: CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO