Controllo congiunto. (1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2. (2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri vigenti. (3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comi- tato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
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Controllo congiunto. (1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta ri- chiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità con- formità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri fitosanitari vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comi- tatoComitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
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Controllo congiunto. (1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comi- tatoComita- to, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
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Controllo congiunto. (1) . Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione all'esecuzione di un controllo congiuntocon giunto, su richiesta dell’altra dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo dell'articolo 2.
(2) . Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontierafron tiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri fitosanitari vigenti.
(3) . Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comi- tatoComitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
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Controllo congiunto. (1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanita- ri fitosanitari vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comi- tatoComitato, su proposta del gruppo di lavoro «"fitosanitario»".
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