Controversie con l’American Express. 38.1 Qualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del Titolare. 38.2 Prima di adire l’autorità giudiziaria il Titolare potrà presentare un reclamo anche tramite (i) raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.l. - Ufficio Reclami, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero (ii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al s eguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (iii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se non è soddisfatto oppure non riceve riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria. 38.3 Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Titolare può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.2. 38.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss . del D. Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Payment Card Agreement
Controversie con l’American Express. 38.1 Qualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del Titolare.
38.2 Prima di adire l’autorità giudiziaria il Titolare potrà presentare un reclamo anche tramite (i) raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.l. Services Europe Ltd - Ufficio ReclamiXxxxxxx Xxxxxxx, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero (ii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al s eguente seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (iii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, che risponderà entro 15 30 (quindicitrenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se giorni; se non è soddisfatto oppure non riceve riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www.arbitrobancariofinanziario. it o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria.
38.3 Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Titolare può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.2.
38.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss . del D. Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Carta Di Pagamento
Controversie con l’American Express. 38.1 36.1 Qualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express e/o tra l’American Express e la Società sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del Titolare. American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società American Express Company, sede legale Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v.
38.2 Prima , Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. 22 36.2Prima di adire l’autorità giudiziaria giudiziaria, la Società e/o il Titolare potrà potranno presentare un reclamo anche tramite (i) tramite raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.lS.r.l. - Ufficio Reclami– Xxxxxxx Xxxxxxx, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero Xxxxxx 15 – 00148 Roma; (ii) attraverso la tramite posta elettronica all’indirizzo: Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@aexp. com; (iii) tramite Posta Elettronica Certificata al s eguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxx.xx; (iiiiv) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, fax al n. 067220308. American Express risponderà entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento dalla data di ricezione del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se ; la Società e/o il Titolare, se non è soddisfatto oppure saranno soddisfatti del riscontro ricevuto ovvero non riceve ricevano riscontro, potrà potranno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure ovvero richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il la Società e/o Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria.
38.3 Inoltre. 36.3Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Titolare può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.236.2.
38.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss . del D. Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Regolamento Carta Corporate
Controversie con l’American Express. 38.1 Qualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del Titolare.
38.2 Prima di adire l’autorità giudiziaria il Titolare potrà presentare un reclamo anche tramite (i) raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.l. Services Europe Ltd - Ufficio Reclami, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero (ii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al s eguente seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (iii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, che risponderà entro 15 30 (quindicitrenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se giorni; se non è soddisfatto oppure non riceve riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria.
38.3 Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Titolare può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.2.
38.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss . del D. Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Carta Di Pagamento
Controversie con l’American Express. 38.1 35.1 Qualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del Titolare.
38.2 35.2 Prima di adire l’autorità giudiziaria il Titolare potrà presentare un reclamo anche tramite (i) tramite raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.l. Services Europe Ltd - Ufficio Reclami, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero (ii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al s eguente seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (iii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxx@xxxx.xxx, che risponderà entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se non è soddisfatto oppure ovvero non riceve riceva riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure ovvero richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria.
38.3 35.3 Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Titolare può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.2.
38.4 35.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss ss. del D. Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Regolamento Generale Carte Di Pagamento American Express
Controversie con l’American Express. 38.1 35.1 Qualsiasi controversia tra il Cliente e/o il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del TitolareRoma.
38.2 35.2 Prima di adire l’autorità giudiziaria giudiziaria, il Titolare potrà Cliente e/o il Titolare, potranno presentare un reclamo anche tramite (i) raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.l. Servi- ces Europe Ltd - Ufficio Reclami, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero (ii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al s eguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (iii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo posta elettronica all’indirizzo: Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, che risponderà entro 15 30 (quindicitrenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, giorni; se non sono soddisfatti ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se non è soddisfatto oppure non riceve ricevano riscontro, potrà potranno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure ovvero richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria.
38.3 35.3 Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Cliente e/o il Titolare può potranno – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro al- tro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.2.
38.4 35.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss . del D. Lgs D.Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993. Il Cliente e il Titolare ha hanno diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Carte Di Pagamento American Express
Controversie con l’American Express. 38.1 Qualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del Titolare.
38.2 Prima di adire l’autorità giudiziaria il Titolare potrà presentare un reclamo anche tramite (i) raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.l. - Ufficio Reclami, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero (ii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al s eguente seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (iii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se non è soddisfatto oppure non riceve riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria.
38.3 Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Titolare può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione mediazio ne iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.2385.2.
38.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss ss. del D. Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Contract Modification
Controversie con l’American Express. 38.1 Qualsiasi controversia tra il Titolare e l’American Express sarà disciplinata dalla legge italiana e sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro del luogo di residenza e/o domicilio elettivo del Titolare.
38.2 Prima di adire l’autorità giudiziaria il Titolare potrà presentare un reclamo anche tramite (i) raccomandata a/r indirizzata all’American Express Italia s.r.l. - Ufficio ReclamiXxxxxxx Xxxxxxx, Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma ovvero (ii) attraverso la Posta Elettronica Certificata al s eguente seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (iii) oppure tramite e-mail semplice all’indirizzo Xxxxxxx.Xxxxxxx.Xxxx@xxxx.xxx, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento del reclamo, ovvero nei maggiori termini previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti per tempo. Se non è soddisfatto oppure non riceve riscontro, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso le Filiali della Banca d’Italia oppure richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per il Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria.
38.3 Inoltre, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il Titolare può – singolarmente o in forma congiunta con l’American Express – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) o altro organismo di mediazione tra quelli iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, finalizzata alla conciliazione delle controversie con l’American Express relative al rapporto. Resta salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la procedura di mediazione non dovesse avere esito positivo. Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto dinanzi a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia costituisce condizione di procedibilità dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria. Alternativamente, tale condizione di procedibilità può essere assolta tramite il ricorso all’ABF, di cui all’Art. 35.2.
38.4 Per le violazioni delle disposizioni che regolano i servizi di pagamento sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 32 e ss ss. del D. Lgs n. 11/2010 e art. 144 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
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Samples: Credito Ai Consumatori