CONVENUTO CHE Clausole campione

CONVENUTO CHE. Nell’ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:
CONVENUTO CHE. Il presente Accordo di Programma (d’ora in poi “Accordo”), sottoscritto ai sensi dell’art.18, comma 7, viste le modifiche intervenute con la L.R. 23/2015 e ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (d’ora in poi “TUEL”), ha lo scopo di attuare la programmazione della rete d’offerta sociale e socio sanitaria definita a livello locale per l’Ambito Territoriale 5 dell’ASST Melegnano e Martesana attraverso il Piano di Zona 2021-2023, parte integrante del presente documento, approvato, ai sensi dell’art.18, comma 4, della L.R. n.3, dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale. Nell’ambito di quanto definito dalla L. 328/00, che intende assicurare ai cittadini un sistema integrato di servizi territoriali in grado di concorrere alla promozione della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza (Art. 1. L. 328/00), e nella prospettiva (sempre sancita dalla 328/00, nonché dalla Legge 106/2016 di Riforma del Terzo Settore) per cui tali princìpi possano trovare attuazione solo sollecitando e governando il contributo di tutta la Comunità verso obiettivi comuni di protezione e sviluppo sociale, il presente accordo è finalizzato alla promozione, in primis tra Enti Locali oltre che con altre Istituzioni, Terzo Settore, reti formali e informali di solidarietà, famiglie, cittadini ecc., di una rete di responsabilità condivise orientate a generare Salute e Coesione e a contrastare la frammentazione sociale, attraverso l’esercizio coordinato dei Servizi ed attività previsti nel Documento Piano di Zona allegato. Gli enti sottoscrittori sono responsabili dell’attuazione delle azioni e degli obiettivi indicati nel documento di piano al fine di garantire l’efficacia delle politiche sociali programmate e legittimati nella regolazione di diversi rapporti di collaborazione, per implementare un welfare di comunità collaborativo, sostenibile, inclusivo e coeso.
CONVENUTO CHE. Roma Capitale e le Università firmatarie del presente Accordo di Collaborazione intendono collaborare ai fini dell’istituzione di un elenco di persone idonee ad assumere su delega della Sindaca la Presidenza di Sezione Elettorale raccogliendo le manifestazioni d’interesse degli studenti iscritti alle Università;

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  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: ▇▇▇ , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Convenzioni Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • PREMESSO CHE ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (France) Succursale Italiana (di seguito, la “Banca” o il “Gestore”) è autorizzata, tra l’altro, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli ai sensi della “Normativa di Riferimento” (per tale intendendosi la normativa italiana ed europea di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamen- to Europeo e del Consiglio (la “MiFID 2”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“MIFIR”) e la relativa regolamentazione di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il “TUB”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento (UE) 679/2016 – (GDPR); • il Cliente ha esaminato, compreso, accettato e ricevuto le condizioni del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) in tempo utile prima della conclusione dello stesso non- ché ha preventivamente ricevuto, letto, compreso e accettato le “Norme che regolano il contratto di gestione di portafogli (Norme Generali)” (di seguito le “Norme Generali”) e i termini del documento denominato “Informativa Precontrattuale di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (France) Succursale Italiana” (di seguito, l’“Informativa Precontrattuale”) che contiene le seguenti sottosezioni: “Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela”, “Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente”, “Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti gestiti”, “Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e sui relativi rischi”, “Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento”, “Informazioni sulle principali regole di comportamento del Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti” in tempo utile prima della conclusione del Contratto; • il Cliente ha altresì esaminato, compreso e accettato le caratteristiche della linea di gestione che costituiscono l’Allegato 1 del presente contratto (di seguito, la “Linea di Gestione” o, al plurale, le “Linee di Gestione”); • il Cliente è stato invitato dalla Banca, nel colloquio preliminare con il medesimo intercorso, a fornire tutte le informazioni che la legge indica per la sua classificazione in una delle tre categorie di cliente al dettaglio o cliente professionale o controparte qualificata; • il Cliente ha quindi ricevuto e compilato, prima della conclusione del Contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, della propria situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sopportare i rischi connessi agli investimenti, e dei propri obiettivi di investimento, comprensiva della sua tolleranza al rischio (di seguito, il “Questionario”); • il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all’acquisizio- ne, da parte della Banca, di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse; • sulla base delle informazioni fornitegli, la Banca ha classificato il Cliente come “cliente al dettaglio”; • il Cliente è stato debitamente informato, prima della conclusione del contratto, della correlazione esistente tra il rendimento atteso e la rischiosità di un investimento in prodotti e strumenti finanziari, tale per cui a un rendimento più alto corrisponde una maggiore esposizione al rischio di subire perdite; • il Cliente ha preso quindi atto della categoria a lui assegnata dalla Banca; • in caso di conclusione del presente Contratto fuori sede, l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, facendo pervenire alla Banca o al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito, il “Consulente Finanziario” o plurale i “Consulenti Finanziari”) un’apposita comunicazione scritta; • in caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; • dichiara di aver ricevuto copia della presente proposta di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e dell’Allegato n. 1 – Caratteristiche della Gestione; • prende atto che il domicilio eletto dalla Banca ai sensi dell’art. 21 delle Norme Generali è ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (France) Succursale Italiana - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Il Cliente conferisce alla Banca l’incarico di prestare in suo favore il servizio di gestione avente ad oggetto il proprio portafoglio, così conferito: A assegno circolare non trasferibile numero ............................................... emesso da ................................................................................................................... di Euro ed emesso all’ordine di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (France) Succursale Italiana, da accreditare sul conto gestione per conto terzi ed intrattenuto presso la Banca Depositaria ed allegato al presente modulo;

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.