Convenzioni. Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.
Convenzioni. Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente;
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il loro parere favorevole, ai competenti centri per l’impiego. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente.
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.
Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite del competente ente bilaterale territoriale.
Convenzioni. Il comitato esecutivo dell’EBN/AC potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio che consentono la più funzionale gestione del Fondo di Assistenza Integrativa.
Convenzioni. Il datore di lavoro può assolvere l’obbligo di assunzione di disabili in modo graduale e programmato mediante la stipula di apposite convenzioni con le strutture pubbliche competenti. Le convenzioni possono essere di due tipi: convenzioni finalizzate all’inserimento e all’integrazione dei disabili in azienda che prevedano un programma che impegni il datore di lavoro e, nel contempo, agevoli l’assunzione nell’ambito della quota di riserva11; convenzioni che coinvolgano, insieme al datore di lavoro, anche altri soggetti, quali le cooperative sociali e i liberi professionisti disabili. In tal caso, il soggetto disabile è assunto dal datore di lavoro a copertura dell’onere di riserva, ma impiegato presso la cooperativa sociale o il libero professionista. In particolare, nel primo caso la convenzione è stipulata dagli uffici competenti e dal datore di lavoro. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (quali, per esempio, la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine).Tale convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro non tenuti al collocamento obbligatorio. Nel secondo caso, la convenzione è stipulata tra gli uffici competenti, il datore di lavoro e le cooperative sociali ovvero i disabili liberi professionisti. La convenzione ha una durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti, ed è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro che è il titolare del rapporto medesimo; copertura dell’aliquota d’obbligo attraverso l’assunzione; impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il disabile libero professionista, con oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico di questi ultimi per tutta la durata della convenzione. L’eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest’ultimo. La stipulazione delle suddette convenzioni consente all’azienda che assume i disabili di beneficiare di agevolazioni di carattere economico, in particolare: ...
Convenzioni. Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavo- ratori a tempo determinato per attività stagionali, si impegnano ad esa- minare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le XX.XX. firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU. Le parti concordano infatti che la “convenzione” è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo inter- no, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall’articolo 57. Le parti ritengono uti- le, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse. Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupa- zionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche. Oltre allo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto con- tenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 104 giornate di lavoro. I calendari annui possono essere inviati ai competenti centri per l’im- piego. Alle aziende va garantita la possibilità dell’assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell’impresa.
Convenzioni. Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di gio- vani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di con- venzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della Legge n. 68/1999.
Convenzioni. 1. La Provincia può stipulare con le aziende di erogazione di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto negli articoli precedenti.
2. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio è previsto l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali.
3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale.
4. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all’articolo criteri di applicazione del canone.
5. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e devono contenere l’obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro.
6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.
7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.
Convenzioni. (Competenze linguistiche)