Convenzioni. Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.
Convenzioni. Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente;
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il loro parere favorevole, ai competenti centri per l’impiego. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente.
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.
Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite del competente ente bilaterale territoriale.
Convenzioni. Il comitato esecutivo dell’EBN/AC potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio che consentono la più funzionale gestione del Fondo di Assistenza Integrativa.
Convenzioni. La praticabilità della delegazione di pagamento è subordinata all’esistenza di una apposita convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e ATP S.p.A. che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi. Pertanto, tutti gli istituti/società interessati dovranno stipulare una convenzione con ATP S.p.A., secondo gli schemi allegati al presente Disciplinare (allegato 1 convenzione contratti di finanziamento, allegato 2 convenzione contratti di assicurazione, allegato 3 convenzione contratti di assicurazione RC auto). In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento. In applicazione dell'art. 15 D.P.R. n. 180/1950 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con ATP S.p.A. i seguenti soggetti: • gli Istituti e le Società esercenti il credito (escluse le società di persone, quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice) iscritti ai rispettivi albi istituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui alla legge n. 108/1996; • le società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività. La convenzione potrà essere stipulata esclusivamente con gli Istituti che erogano direttamente il finanziamento o la prestazione assicurativa. In generale le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale e, per i delegatari, numero di partita IVA se posseduto, numero d’iscrizione ai pertinenti albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare la facoltà di recesso. Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che: • in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939 n. 739, ovvero di ritenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione; • l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azi...
Convenzioni. Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavo- ratori a tempo determinato per attività stagionali, si impegnano ad esa- minare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le XX.XX. firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU. Le parti concordano infatti che la “convenzione” è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo inter- no, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall’articolo 57. Le parti ritengono uti- le, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse. Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupa- zionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche. Oltre allo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto con- tenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 104 giornate di lavoro. I calendari annui possono essere inviati ai competenti centri per l’im- piego. Alle aziende va garantita la possibilità dell’assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell’impresa.
Convenzioni. Le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di gio- vani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di con- venzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della legge n.68/1999.
Convenzioni. 1. La Provincia può stipulare con le aziende di erogazione di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto negli articoli precedenti.
2. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio è previsto l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali.
3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale.
4. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all’articolo criteri di applicazione del canone.
5. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e devono contenere l’obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro.
6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.
7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.
Convenzioni. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell’area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell’area.