Common use of COOPERAZIONE FINANZIARIA Clause in Contracts

COOPERAZIONE FINANZIARIA. ARTICOLO 112 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l'Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’aiuto comunitario resta subordinato all’attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso all’Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l'economia. ARTICOLO 113 L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania. L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico. ARTICOLO 114 Su richiesta dell’Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l’Albania e l’FMI. ARTICOLO 115 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

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COOPERAZIONE FINANZIARIA. ARTICOLO Articolo 112 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 35, 113, e 115, l'Albania la Bosnia-Erzegovina può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’aiuto L’erogazione dell’aiuto comunitario resta subordinato all’attuazione dei principi e è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle condizioni stabiliti nelle conclusioni specifiche priorità del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997partenariato europeo. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati tiene conto anche delle analisi valutazioni contenute nelle relazioni annuali dei paesi coinvolti nel sui progressi della Bosnia- Erzegovina. L'assistenza comunitaria è inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei partenariati europei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamentoistituzionali. L'aiuto concesso all’Albania alla Bosnia-Erzegovina è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definiteconcordate, della capacità di assorbimento e e, se del caso, di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia. ARTICOLO Articolo 113 L'assistenza finanziaria, Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal sovvenzioni in conformità del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito e in base a programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albaniala Bosnia-Erzegovina. L’assistenza finanziaria comunitaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà giustizia e la sicurezzagli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico. ARTICOLO Articolo 114 Su richiesta dell’Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l’Albania e l’FMI. ARTICOLO 115 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono ad a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

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COOPERAZIONE FINANZIARIA. ARTICOLO Articolo 112 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l'Albania l’Albania può beneficiare di assistenza assi- stenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni sov- venzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’aiuto comunitario resta subordinato all’attuazione all’attua- zione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto L’aiuto concesso all’Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l'economial’economia. ARTICOLO Articolo 113 L'assistenza L’assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata discipli- nata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania. L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico. ARTICOLO Articolo 114 Su richiesta dell’Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionaliinter- nazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza un’as- sistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto di condizioni condi- zioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l’Albania l’Al- bania e l’FMI. ARTICOLO Articolo 115 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni in- formazioni su tutte le fonti di assistenza.

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COOPERAZIONE FINANZIARIA. ARTICOLO Articolo 112 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l'Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’aiuto comunitario resta subordinato all’attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi del programma di adeguamento. L'aiuto concesso all’Albania è sarà modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l'economia. ARTICOLO Articolo 113 L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania. L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico. ARTICOLO Articolo 114 Su richiesta dell’Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l’Albania e l’FMI. ARTICOLO Articolo 115 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

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