Common use of COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE Clause in Contracts

COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE. In caso di Decesso dell’Assicurato intervenuto durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un Indennizzo pari al Totale importo dovuto che al momento del verificarsi del Sinistro l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del Contratto di Linea di Credito Revolving stipulato. La presente copertura assicurativa non contempla la possibilità di riscatto delle somme assicurate. Si conviene che Beneficiario dell’Indennizzo per il caso Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato i quali potranno utilizzare l’Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o estinguere il Totale importo dovuto dell’Assicurato in relazione al Contratto e, per le somme così percepite, rilasceranno alla Società regolare quietanza ampiamente liberatoria, con impegno formale di manlevare e garantire la Società dalle eventuali pretese o azioni da chiunque avanzate o promosse.

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COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE. In caso di Decesso dell’Assicurato intervenuto durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un Indennizzo una somma pari al Totale importo dovuto debito residuo in linea capitale, che al momento del verificarsi del Sinistro Sinistro, l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del Contratto di Linea Finanziamento. Non sarà indennizzato l’ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. L’Indennizzo non può eccedere il Massimale di Credito Revolving stipulatoEuro 32.500,00 per l’insieme dei finanziamenti che l’Assicurato ha in essere con il Contraente. Nel caso in cui l’importo finanziato su una o più operazioni di finanziamento assicurate sia superiore a detto importo, il capitale liquidabile viene comunque limitato a Euro 32.500,00. La presente copertura assicurativa non contempla la possibilità di riscatto delle somme assicurate. Si conviene che Beneficiario dell’Indennizzo per il caso Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato dell’ Assicurato i quali potranno utilizzare utilizzeranno l’Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre e/o e\o estinguere il Totale importo dovuto debito residuo dell’Assicurato in relazione al Contratto e, per le somme così percepite, rilasceranno alla Società regolare quietanza ampiamente liberatoria, con impegno formale di manlevare e garantire la Società dalle eventuali pretese o azioni da chiunque avanzate o promosse.

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