Copertura automatica Clausole campione

Copertura automatica. La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Copertura automatica. 34.1 La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante per tutti i dipendenti in missione e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato le quali faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta. 34.2 Nei suddetti documenti il Contraente si impegna a registrare: - Data e luogo della trasferta - Generalità della persona autorizzata alla trasferta - Numero delle missioni registrate nel periodo
Copertura automatica. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate sono relative alla totalità delle località occupate dall' Assicurato stesso. Al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornirà l'elenco delle località ed i valori aggiornati onde procedere alla determinazione delle nuove somme da assicurare qualora ci siano stati ingrassi o uscite di località. Eventuali ingressi e/o uscite di località durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione, salvo non intervenga una variazione delle somme complessive assicurate per una percentuale superiore al 30% delle stesse somme complessive. In quest'ultimo caso si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle richieste di aumento o di diminuzione segnalate dall' Assicurato applicando "pro-rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione.
Copertura automatica. A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell’Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene quanto segue: Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente Polizza tutti gli enti di sua proprietà della medesima tipologia di quelli descritti nella scheda di Polizza, la Compagnia si impegna ad assicurare detti enti - collaudati e pronti all’uso - dal momento della consegna senza obbligo di denuncia immediata. La Compagnia si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa. La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 110 % (centodieciprocento ) della somma assicurata alla Sezione I. Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si da luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 110% (centodieciprocento). L'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti. In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Compagnia provvede all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa. La suddetta regolazione viene effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 10 % (dieciprocento ) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa. Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, viene calcolato in base al 50% (cinquantaprocento) del tasso annuo in corso. Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto sopra indicato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'operatività della presente clausola resta automaticamente sospesa fino al momento in cui l'Assicurato non provveda a trasmettere i dati di regolazione alla Compagnia. Quanto sopra non si applica agli enti valore singolo superiore a €250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ed a quelli di proprietà di ▇▇▇▇▇ a noleggio, che possono essere assicurati solo a condizioni e termini da concordarsi anticipatamente tra le Parti e solo previa conferma scritta della Compagnia. Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione II di Polizza. Condizioni Parti...
Copertura automatica a) AXA Art copre un importo superiore fino al 25% in più rispetto alla somma di assicurazione definita all’art. B3, fino a concorrenza massima di una somma si assicurazione complessiva di CHF 500’000 e nei limiti della presente copertura automatica per i nuovi acquisti effettuati nel periodo di assicurazione in corso, a condizione che l’effettuazione degli stessi possa essere dimostrata in modo incontrovertibile. La somma dei nuovi acquisti deve essere notificata da parte dello stipulante dietro richiesta di AXA Art alla fine del periodo di assicurazione, entro il termine massimo di un mese. Qualora i nuovi acquisti non vengano comunicati entro un mese dalla ricezione della richiesta in tale senso, la copertura assicurativa per questi oggetti decade in modo retroattivo. b) Per i nuovi oggetti d’arte acquistati dimostrabilmente dopo la stipulazione dell’assicurazione, AXA Art copre i trasporti effettuati dal luogo di acquisto fino al luogo di assicurazione. In tale ambito, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. B7, cpv. c) (Trasporti), la soglia di indennizzo per ogni singolo oggetto pari a CHF 100’000 ai sensi dell’art. B3 e le soglie d’importo di cui al presente art. B5, cpv. a).