Copertura automatica Clausole campione

Copertura automatica. La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Copertura automatica. La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti mezzi di trasporto e, pertanto, la Contraente viene esonerata dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative della Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta. La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave della Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.
Copertura automatica a) AXA Art copre un importo superiore fino al 25% in più rispetto alla somma di assicurazione definita all’art. B3, fino a concorrenza massima di una somma si assicurazione complessiva di CHF 500’000 e nei limiti della presente copertura automatica per i nuovi acquisti effettuati nel periodo di assicurazione in corso, a condizione che l’effettuazione degli stessi possa essere dimostrata in modo incontrovertibile. La somma dei nuovi acquisti deve essere notificata da parte dello stipulante dietro richiesta di AXA Art alla fine del periodo di assicurazione, entro il termine massimo di un mese. Qualora i nuovi acquisti non vengano comunicati entro un mese dalla ricezione della richiesta in tale senso, la copertura assicurativa per questi oggetti decade in modo retroattivo.
Copertura automatica. A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell’Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene quanto segue: Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente Polizza tutti gli enti di sua proprietà della medesima tipologia di quelli descritti nella scheda di Polizza, la Compagnia si impegna ad assicurare detti enti - collaudati e pronti all’uso - dal momento della consegna senza obbligo di denuncia immediata. La Compagnia si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa. La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 110 % (centodieciprocento ) della somma assicurata alla Sezione I. Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si da luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 110% (centodieciprocento). L'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti. In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Compagnia provvede all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa. La suddetta regolazione viene effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 10 % (dieciprocento ) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa. Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, viene calcolato in base al 50% (cinquantaprocento) del tasso annuo in corso. Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto sopra indicato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'operatività della presente clausola resta automaticamente sospesa fino al momento in cui l'Assicurato non provveda a trasmettere i dati di regolazione alla Compagnia. Quanto sopra non si applica agli enti valore singolo superiore a €250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ed a quelli di proprietà di Xxxxx a noleggio, che possono essere assicurati solo a condizioni e termini da concordarsi anticipatamente tra le Parti e solo previa conferma scritta della Compagnia. Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione II di Polizza. Condizioni Parti...
Copertura automatica. 34.1 La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante per tutti i dipendenti in missione e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato le quali faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Copertura automatica. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate sono relative alla totalità delle località occupate dall' Assicurato stesso. Al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornirà l'elenco delle località ed i valori aggiornati onde procedere alla determinazione delle nuove somme da assicurare qualora ci siano stati ingrassi o uscite di località. Eventuali ingressi e/o uscite di località durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione, salvo non intervenga una variazione delle somme complessive assicurate per una percentuale superiore al 30% delle stesse somme complessive. In quest'ultimo caso si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle richieste di aumento o di diminuzione segnalate dall' Assicurato applicando "pro-rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: