Copertura automatica Clausole campione

Copertura automatica. La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Copertura automatica. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate sono relative alla totalità delle località occupate dall' Assicurato stesso. Al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornirà l'elenco delle località ed i valori aggiornati onde procedere alla determinazione delle nuove somme da assicurare qualora ci siano stati ingrassi o uscite di località. Eventuali ingressi e/o uscite di località durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione, salvo non intervenga una variazione delle somme complessive assicurate per una percentuale superiore al 30% delle stesse somme complessive. In quest'ultimo caso si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle richieste di aumento o di diminuzione segnalate dall' Assicurato applicando "pro-rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione.
Copertura automatica. 34.1 La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante per tutti i dipendenti in missione e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato le quali faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta. 34.2 Nei suddetti documenti il Contraente si impegna a registrare: - Data e luogo della trasferta - Generalità della persona autorizzata alla trasferta - Numero delle missioni registrate nel periodo
Copertura automatica a) AXA Art copre un importo superiore fino al 25% in più rispetto alla somma di assicurazione definita all’art. B3, fino a concorrenza massima di una somma si assicurazione complessiva di CHF 500’000 e nei limiti della presente copertura automatica per i nuovi acquisti effettuati nel periodo di assicurazione in corso, a condizione che l’effettuazione degli stessi possa essere dimostrata in modo incontrovertibile. La somma dei nuovi acquisti deve essere notificata da parte dello stipulante dietro richiesta di AXA Art alla fine del periodo di assicurazione, entro il termine massimo di un mese. Qualora i nuovi acquisti non vengano comunicati entro un mese dalla ricezione della richiesta in tale senso, la copertura assicurativa per questi oggetti decade in modo retroattivo. b) Per i nuovi oggetti d’arte acquistati dimostrabilmente dopo la stipulazione dell’assicurazione, AXA Art copre i trasporti effettuati dal luogo di acquisto fino al luogo di assicurazione. In tale ambito, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. B7, cpv. c) (Trasporti), la soglia di indennizzo per ogni singolo oggetto pari a CHF 100’000 ai sensi dell’art. B3 e le soglie d’importo di cui al presente art. B5, cpv. a).
Copertura automatica. A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell’Art. 16) delle Norme generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene quanto segue: Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente Polizza tutti gli enti di sua proprietà della medesima tipologia di quelli descritti nella scheda di Polizza, la Compagnia si impegna ad assicurare detti enti - collaudati e pronti all’uso - dal momento della consegna senza obbligo di denuncia immediata. La Compagnia si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa. La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 110 % (centodieciprocento ) della somma assicurata alla Sezione I. Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si da luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 110% (centodieciprocento). L'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti. In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Compagnia provvede all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa. La suddetta regolazione viene effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 10 % (dieciprocento ) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa. Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, viene calcolato in base al 50% (cinquantaprocento) del tasso annuo in corso. Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto sopra indicato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'operatività della presente clausola resta automaticamente sospesa fino al momento in cui l'Assicurato non provveda a trasmettere i dati di regolazione alla Compagnia. Quanto sopra non si applica agli enti valore singolo superiore a €250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ed a quelli di proprietà di Xxxxx a noleggio, che possono essere assicurati solo a condizioni e termini da concordarsi anticipatamente tra le Parti e solo previa conferma scritta della Compagnia. Questa estensione della garanzia prestata non si applica a quanto assicurato con la Sezione II di Polizza. Condizioni Parti...

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  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

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  • Modalità di partecipazione Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/11/2021, mediante presentazione dell’istanza secondo il fac-simile di cui all’Allegato A, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Legale Rappresentante o Soggetto munito di idonei poteri allegando la relativa procura), qualora il dichiarante non sia in possesso della firma digitale. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti (quesiti) di natura giuridico-amministrativa o tecnica dovranno essere richiesti per iscritto entro le ore 12:00 del giorno 27/10/2021. Le suddette richieste dovranno pervenire a LepidaScpA in formato editabile mediante e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx ovvero a mezzo fax 051/0000000. Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il sito indicato. A seguito della manifestazione di interesse presentata saranno ammessi alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che hanno presentato candidatura all’avviso, a cui sarà inviata tramite PEC, una richiesta di offerta legata al presente avviso con indicazioni esplicite ed oggettive dei criteri di costituzione della graduatoria.