Anticipo indennizzi Clausole campione

Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 25.000,00. L’obbligazione della Società: - sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 66. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.
Anticipo indennizzi. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo indennizzi. Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere versato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di € 100.000,00. L’indennizzo anticipato non potrà comunque superare l’importo massimo di € 1.500.000,00. L'obbligo della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Anticipo indennizzi. L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000 (centomila). L'obbligazione degli Assicuratori verrà in essere entro sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Anticipo indennizzi. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari ai 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 1.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquida- zione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere paga- to, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l’Assicurato, non siano sorte conte- stazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano tra- scorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell’anticipo. La determinazione dell’acconto dovrà essere effet- tuata come se la condizione valore a nuovo non esi- stesse. Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell’indennità suddetta, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indenni- tà, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’inden- nizzo.
Anticipo indennizzi. SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 70% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
Anticipo indennizzi. La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché: