Anticipo indennizzi Clausole campione

Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del danno. L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Nel caso in cui l’assicurazione fosse stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanata) giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo, che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. L’acconto anzidetto non costituisce in alcun caso né un riconoscimento di qualsiasi diritto all’indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L’Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l’anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di eccezione.
Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo prevedibile superi l’importo di € 50.000,00. L’acconto non potrà comunque essere superiore all’importo di € 250.000,00. L’obbligazione dell’Impresa dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.
Anticipo indennizzi. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo indennizzi. L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di € 25.000,00. L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Anticipo indennizzi. La Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 250.000,00 L'obbligazione della Società avrà validità dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Anticipo indennizzi. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il paga- mento di un acconto fino al massimo del 50% dell’importo minimo che dovreb- be essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del danno e che l’Indennizzo comples- sivo sia prevedibile in almeno € 104.000,00. L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 520.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del danno.
Anticipo indennizzi. SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Anticipo indennizzi. L’Impresa, a richiesta dell’ Assicurato, prima della liquidazione del Sinistro, provvederà al pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Inden- nizzo complessivo sia prevedibile in almeno 7 50.000,00. L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dalla ri- chiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a 7 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro.
Anticipo indennizzi. (operante per la Sezione Incendio) L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.