Corrispettivi dei Lavori. 1. I corrispettivi dovuti da AMA all'Appaltatore, a fronte della corretta esecuzione dei Lavori oggetto dell'Accordo Quadro, sono determinati a misura tenuto conto delle lavorazioni effettivamente eseguite e del corrispettivo dovuto per le stesse in funzione del ribasso offerto in sede di gara, da applicare ai prezzi unitari desunti dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio ed. 2012, come riportato nell'Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta. 2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento dei Lavori oggetto di Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto e dal Capitolato d'Appalto come eventualmente precisato negli Ordini di Servizio. 3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai Lavori prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato d'Appalto e all'Offerta Tecnica; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale. 5. Lo sconto offerto e conseguentemente i corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. 6. AMA riconoscerà annualmente all'Appaltatore l'aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. 7. Qualora vi siano contestazioni è possibile l'iscrizione delle riserve sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 8. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, devono trasmettere ad AMA entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997: - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del su richiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore. 9. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 10. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino ad AMA, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, allegando la relativa certificazione.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione
Corrispettivi dei Lavori. 1. I corrispettivi dovuti da AMA all'Appaltatoreall’Appaltatore, a fronte della corretta esecuzione dei Lavori oggetto dell'Accordo dell’Accordo Quadro, sono determinati a misura tenuto conto delle lavorazioni effettivamente eseguite e del corrispettivo dovuto per le stesse in funzione del ribasso offerto in sede di gara, da applicare ai prezzi unitari desunti dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio ed. 2012, come riportato nell'Offerta nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento all’espletamento dei Lavori oggetto di Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto e dal Capitolato d'Appalto d’Appalto come eventualmente precisato negli Ordini di Servizio.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai Lavori prestati a perfetta regola d'arte d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato d'Appalto d’Appalto e all'Offerta all’Offerta Tecnica; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo all’Appaltatore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall'osservanza dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Lo sconto offerto e conseguentemente e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1, 1 sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili, per tutta la durata dell'Accordo dell’Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore l’Appaltatore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente all'Appaltatore l'aggiornamento all’Appaltatore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTATdall’ISTAT, dell'indice dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno nell’anno precedente.
7. Qualora vi siano contestazioni è possibile l'iscrizione l’iscrizione delle riserve sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dall'artdall’art. 205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
8. Ai sensi dell'articolo dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo dell’Accordo Quadro, devono trasmettere ad AMA entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni versamento delle ritenute fiscali di cui all'artall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997: - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; - l'elenco l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del su richiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco l’elenco anche al Fornitore.
9. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, D.Lgs. n. 241241/1997.
10. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino ad AMA, nell'ultimo nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, D.Lgs. n. 241241/1997, allegando la relativa certificazione.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Corrispettivi dei Lavori. 1. I corrispettivi dovuti da AMA all'Appaltatoreal Fornitore, a fronte della corretta esecuzione dei Lavori oggetto dell'Accordo Quadrodel contratto, sono determinati è determinato a misura tenuto conto delle lavorazioni effettivamente eseguite e del corrispettivo dovuto per le stesse in funzione del ribasso offerto in sede di gara, da applicare applicando ai prezzi unitari desunti determinati dalla Tariffa dei prezzi della Regione Regine Lazio ed. 2012, come riportato nell'Offerta 2012 la percentuale di sconto definita nell’Offerta Economica (Allegato “C”), che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento all’espletamento dei Lavori oggetto di Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto e dal Capitolato d'Appalto d’Appalto come eventualmente precisato negli Ordini di Servizio.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai Lavori prestati a perfetta regola d'arte d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro, Quadro e al Capitolato d'Appalto d’Appalto e all'Offerta all’Offerte Tecnica; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall'osservanza dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Lo sconto offerto e conseguentemente i I corrispettivi di cui al precedente comma 1, contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime stime, e sono, pertanto, fissi e ed invariabili, per tutta la durata dell'Accordo dell’Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore il Fornitore di ogni relativo rischio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA riconoscerà annualmente all'Appaltatore l'aggiornamento al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% (cento per cento) della variazione, accertata dall'ISTATdall’ISTAT, dell'indice dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno nell’anno precedente.
7. Qualora vi siano contestazioni è possibile l'iscrizione l’iscrizione delle riserve sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 205dall’art.205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
8. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, devono trasmettere ad AMA entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997: - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del su richiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
9. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
10. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino ad AMA, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, allegando la relativa certificazione.
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