Merci Clausole campione

Merci materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’a- zienda semilavorati e finiti, scorte in genere e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavora- zione, il tutto pertinente all’attività dichiarata, comprese imposte di fabbricazione e diritti doganali, ed esclusi, con riferimento alle rispettive “Definizioni” e limitatamente al settore incendio: gli infiammabili, gli esplodenti e le merci speciali. Sono tuttavia tollerate le seguenti quantità: - 200 kg di infiammabili; - 100 kg di merci speciali. Si intendono comprese merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle dichiarate, fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 10.000,00. Sono esplicitamente esclusi gli oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolte o montate o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti. Limitatamente al Settore Incendio, si intendono comprese macchine, attrezzature, arredamento e merci poste all’a- perto, purché nello spazio antistante l’azienda assicurata e sempreché la loro collocazione all’esterno sia limitata alle ore di apertura dell’azienda stessa ed è tollerato un aumento temporaneo delle merci pari al 10% per un periodo massimo di 30 giorni.
Merci. 1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
Merci. Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali (escluse le “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) fuori uso e/o in condizioni di inservibilità e qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale). Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Merci. Materie prime, prodotti semilavorati e finiti, recipienti e imballaggi, lubrificanti, combustibili e infiammabili e materiali di consumo in genere. E’ compreso il materiale pubblicitario, compresi gli omaggi per clienti e fornitori e tutte le scorte considerate tali in base alle impostazioni contabili dell’Assicurato, compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione. Tutto quanto contenuto nell’esercizio assicurato (definizione n° 6) forma oggetto di questa assicurazione, ad eccezione di quanto espressamente escluso in queste definizioni e delle cose elencate all’Art. 1/02 (Capitolo 1 – Esclusioni: Cose non assicurate alle Sezioni I e II). Le cose che non trovano precisa collocazione in taluna di queste definizioni verranno convenzionalmente attribuite alla definizione B/7 Merci. Sono in ogni caso attribuiti alla definizione B/7 gli effetti personali dell’Assicurato, dei suoi prestatori di lavoro e di terzi, ferma l’esclusione delle cose elencate nel citato articolo 1/02 (Capitolo 1 – Esclusioni: Cose non assicurate alle Sezioni I e II).
Merci. Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione comMerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice CivileAssicurazione parziale”.
Merci. (forma Valore al momento del Sinistro) Si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall’importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’erario. (forma prezzo di vendita) Per le merci già vendute e in attesa di consegna, che non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con merci equivalenti illese, la Società indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.
Merci. Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza, le Merci, inerenti all’attività dichiarata in Polizza, anche se di proprietà di terzi, ovunque collocate, purché all’interno del Perimetro aziendale delle Ubicazioni assicurate in Polizza. È tollerata la presenza di Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata in Polizza, sino al 10% della somma assicurata per la relativa Partita.
Merci. Le merci, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati o finiti, le scorte ed i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti, i ritagli di lavorazione, gli oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l’attività esercitata, anche se di proprietà di terzi. Mobilio, arredamento e attrezzature dell’attività agrituristica Mobilio, arredamento ed attrezzature, compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi, dei locali destinati ad attività agrituristica.
Merci. −Valore nozionale −Fair value
Merci. In caso di rifiuto e/o di mancato ritiro della Merce da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà facoltà di immagazzinare la stessa ed assicurarla in nome e per conto dell’Acquirente e a rischio di quest’ultimo il quale sarà direGamente tenuto a pagare la Merce, i costi di magazzinaggio e assicurazione, il risarcimento per eventuali danni e i servizi fino a quel momento forniti. Il Venditore potrà, a sua discrezione, dichiarare i termini del ContraGo decaduti, in toto o in parte.