Cose in custodia all’Assicurato Clausole campione

Cose in custodia all’Assicurato. (mai operante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste dalle condizioni particolari M e N) A parziale deroga dell’art. 9 - “Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.”, lettera e), la Garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall’Assicurato. Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni: ⚫ avvenuti presso terzi; ⚫ di incendio, furto, rapina e/o smarrimento; ⚫ alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle attività dell’Assicurato.
Cose in custodia all’Assicurato. A parziale deroga dell’art. 9, lettera e) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall’Assicurato. Ferme restando le altre esclusioni pattuite all’art. 9 delle Norme Comuni, sono altresì esclusi i danni: ⚫ avvenuti presso terzi; ⚫ di incendio, furto, rapina e/o smarrimento; ⚫ alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono state, sono o saranno oggetto delle attività dell’Assicurato; MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALII - RCT-RCO La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di € 250, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre € 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

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  • Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Prescrizione in materia di assicurazione “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.” Cosa vuol dire: per il prodotto Avvera Protezione Rata l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE‌ 1. OBBLIGHI DELL’ADERENTE‌

  • Oneri a carico dell’appaltatore 1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

  • Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara. 5. Qualora l’importo dei lavori a base d’asta sia uguale o superi la somma di 150.000,00€, l’esecutore dovrà mettere a disposizione una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto (secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione di C.C. n.58/99) per 1 giorno a settimana dalle ore 8.00 alle ore Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi alla richiesta della Direzione Lavori sarà effettuata in contabilità, per ogni giorno di inosservanza, una detrazione pari a €.180,00 (centottanta/00) per ogni giorno di mancata fornitura dell’autovettura. 6. L'appaltatore è altresì obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

  • Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; c) l’esecuzione, presso Laboratori di Istituti Universitari o di Pubbliche Amministrazioni o di Istituti specificatamente abilitati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori. d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolar esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, e previo parere vincolante del Coordinatore per l’esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

  • Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio: MODULO UFFICI Incendio Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi: - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in “Oggetto della garanzia”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da: - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Per i rischi all’esterno dell’ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, danneggiati o andati distrutti dall’evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva. Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi: Non sono considerati terzi: - il Contraente, l’Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; - le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. Sono esclusi inoltre i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Eventi catastrofali Sono esclusi i danni: - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. In particolare, per la garanzia Xxxxxxxxx sono esclusi i danni: - se l’Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Ufficio indicato in polizza. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono esclusi i danni da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. - difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni: - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; L’assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni: - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. Furto Sono esclusi i danni: - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie: - Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori. - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Xxx Xxxxx commesso da Xxxxxxxxxx e collaboratori: l’autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell’Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati. - Per i rischi assicurati all’esterno dell’Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall’evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata; Nelle estensioni sempre operanti: - danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni. - Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura. - Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali. - Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell’Attività professionale svolta nei locali dell’Ufficio. Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” sono esclusi: - il furto, la rapina, l’appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell’Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone. - Sono inoltre esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

  • MASSIMALE ASSICURATO La garanzia è prestata, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo di Polizza e nella scheda di offerta tecnica.