Definizione di Danni a cose

Danni a cose le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, come previsto dall’art. 1917, comma 3 del Codice civile italiano.
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente. Sono comunque esclusi:
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente: la Compagnia assicura la responsabilità civile di contraente, proprietario o soggetto equiparato e conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo assicurato a indumenti o oggetti personali dei terzi traspostati.

Examples of Danni a cose in a sentence

  • Danni a cose all’aperto o poste in spazi comuni; ! Danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati, rimangono incustoditi per più di 45 gg consecutivi.

  • Danni a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari Responsabilità personale dei dipendenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs.

  • Tale garanzia è prevista con una franchigia di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato; Danni a cose di Xxxxx trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

  • La polizza comprende le seguenti estensioni di garanzia offerte gratuitamente: - Autoveicoli stabilmente adibiti a scuola guida; - Danni a cose di terzi trasportati su Autotassametri e Autoveicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico; - Danni causati dal rimorchio trainato dal veicolo assicurato; - Certificato internazionale di assicurazione – Carta Verde.

  • Di seguito sono riportati i limiti di indennizzo per le garanzie prestate: ! Danni a cose per R.C.T. – franchigia assoluta pari a 100€ a carico dell’Assicurato ! Lavori presso terzi – massimale di 30.000€ per ciascun periodo assicurativo con franchigia assoluta pari a 500€ per ogni sinistro a carico dell’Assicurato con esclusione lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.


More Definitions of Danni a cose

Danni a cose importo minimo di € 1.500.000,00 (Euro Unmilionecinquecentomila/00) per sinistro;  RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO)  importo minimo di € 1.500.000,00 (Euro Unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e per prestatore d’opera. Resta tuttavia inteso che:  tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Impresa stessa;  l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;  l’Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative. Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell’Impresa l’eventuale franchigia e lo scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione e tali importi, se richiesto dall’Università, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del contratto, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In ogni caso, l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.
Danni a cose di terzi in consegna e/o custodia. Danni derivanti anche da comportamenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta aggiudicataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del D.Lgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza della lavoro) e s.m.i.
Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato
Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate
Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani) L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. • Carico e scarico con operazioni manuali L’Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. L’estensione è valida per autoveicoli, veicoli trasporto cose o autovetture ad uso promiscuo mentre non opera in caso siano assicurati veicoli con targa CRI oppure destinati a noleggio o locazione. La garanzia non opera in caso di danni a: - persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico; - persone trasportate sul veicolo assicurato; - cose trasportate; - cose di terzi che l’assicurato ha in custodia o consegna. La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio” o con garanzia C3 - “R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato”, la presente garanzia Ricorso Terzi opera prima del limite previsto dai citati articoli.
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agrico- la/Agrituristica (compresa eventuale abitazione del fabbricato) di proprietà dell’Assicurato 50% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica per sini- stro e per anno. - Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 4.4) 5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica per sini- stro e per anno, tale limite è ele- vato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.