Common use of COSTI DEL PROCEDIMENTO Clause in Contracts

COSTI DEL PROCEDIMENTO. 1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale. 4. I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari della Camera Arbitrale; b. onorari del Tribunale Arbitrale; x. xxxxxxx dei consulenti tecnici d’ufficio; x. xxxxxxxx spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio. 5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determi- nati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato C del Regolamento, che è parte integrante del medesimo. 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Con-si- glio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione antici- pata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, eventualmen- te sentite le parti e il Tribunale Arbitrale. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

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Samples: Arbitration Agreement

COSTI DEL PROCEDIMENTO. 1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale. 4. I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari della Camera Arbitrale; b. onorari del Tribunale Arbitrale; x. xxxxxxx dei consulenti tecnici d’ufficio; x. xxxxxxxx spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio. 5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determi- nati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate indica- te nell’Allegato C del Regolamento, che è parte integrante del medesimo. 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Con-si- glio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione antici- pata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, eventualmen- te sentite le parti e il Tribunale Arbitrale. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

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Samples: Arbitration Agreement

COSTI DEL PROCEDIMENTO. 1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio ArbitraleDirettivo, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale all’Organo Arbitrale, che lo riporta menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale Direttivo non pregiudica la decisione del Tribunale dell’Organo Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento dell'onere delle spese tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale dell’Organo Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria GeneraleSegreteria. 4. I costi di del procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari a) competenze della Camera Arbitrale; b. b) onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale; x. xxxxxxx c) onorari dei consulenti tecnici d’ufficiod'ufficio; x. xxxxxxxx d) rimborso spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficiod'ufficio. 5. Gli onorari Le competenze della Camera Arbitrale per l’amministrazione l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tabelle allegate al Regolamento. Possono Nei casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determi- nati onorari determinate competenze della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimentoquelle previste dal regolamento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari dalle competenze della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato C nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo. 6. Gli onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tabelle allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale il Con-si- glio Arbitrale Consiglio Direttivo tiene conto dell’attività dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro procedimento e di ogni altra circostanza. In caso casi di conclusione antici- pata anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffetabelle. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffetabelle. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale dei parametri professionali e giudiziali e di ogni altra circostanza, eventualmen- te sentite le parti e il Tribunale Arbitrale. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

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Samples: Arbitration Regulation

COSTI DEL PROCEDIMENTO. 1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale. 4. I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari della Camera Arbitrale; b. onorari del Tribunale Arbitrale; x. xxxxxxx dei consulenti tecnici d’ufficio; x. xxxxxxxx spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio. 5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determi- nati determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato C del Regolamento, che è parte integrante del medesimo. 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Con-si- glio Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione antici- pata anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, eventualmen- te eventualmente sentite le parti e il Tribunale Arbitrale. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

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Samples: Arbitration Agreement

COSTI DEL PROCEDIMENTO. 1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, all’Organo Arbitrale che lo riporta menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale dell’Organo Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento dell'onere delle spese tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale dell’Organo Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generaledal Presidente del Consiglio Arbitrale. 4. I costi di del procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari a) competenze della Camera Arbitrale; b. b) onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale; x. xxxxxxx c) onorari e spese dei consulenti tecnici d’ufficiod'ufficio; x. xxxxxxxx d) spese della Camera Arbitrale, Arbitrale e degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficioArbitri. 5. Gli onorari Le competenze della Camera Arbitrale per l’amministrazione l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tabelle allegate al Regolamento. Possono Nei casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determi- nati onorari determinate competenze della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimentoquelle previste dal regolamento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari dalle competenze della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato C nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo. 6. Gli onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tabelle allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale il Con-si- glio Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro procedimento e di ogni altra circostanza. In caso casi di conclusione antici- pata anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffea quanto previsto nelle tabelle. In casi straordinari debitamente motivati possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffea quanto previsto nelle tabelle. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale dei parametri professionali e giudiziali e di ogni altra circostanza, eventualmen- te sentite le parti e il Tribunale Arbitrale. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio della Camera Arbitrale devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari/competenze. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

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Samples: Arbitration Regulation

COSTI DEL PROCEDIMENTO. 1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale all’Organo Arbitrale, che lo riporta menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale dell’Organo Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento dell'onere delle spese tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale dell’Organo Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria GeneraleSegreteria. 4. I costi di del procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari a) competenze della Camera Arbitrale; b. b) onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale; x. xxxxxxx c) onorari dei consulenti tecnici d’ufficiod'ufficio; x. xxxxxxxx d) rimborso spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficiod'ufficio. 5. Gli onorari Le competenze della Camera Arbitrale per l’amministrazione l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tabelle allegate al Regolamento. Possono Nei casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determi- nati onorari determinate competenze della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimentoquelle previste dal regolamento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari dalle competenze della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato C nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo. 6. Gli onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tabelle allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale dell’Organo Arbitrale il Con-si- glio Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro procedimento e di ogni altra circostanza. In caso casi di conclusione antici- pata anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffetabelle. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffetabelle. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale dei parametri professionali e giudiziali e di ogni altra circostanza, eventualmen- te sentite le parti e il Tribunale Arbitrale. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.ART. 37 –

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Samples: Arbitration Regulation

COSTI DEL PROCEDIMENTO. 1. La liquidazione Il pagamento dei costi del procedimento è disposta deliberato dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo. 2. Il provvedimento di liquidazione pagamento è comunicato alle parti e al Tribunale Collegio Arbitrale, che lo riporta indica nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta Il pagamento disposto dal Consiglio Arbitrale non pregiudica danneggia la decisione del Tribunale Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento dell'onere delle spese tra le parti. 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Collegio Arbitrale, la liquidazione il pagamento dei costi del procedimento è disposta disposto dalla Segreteria Generaledella camera arbitrale. 4. I costi di del procedimento sono composti dalle seguenti voci: a. onorari della Camera Arbitrale; b. onorari del Tribunale Collegio Arbitrale; x. xxxxxxx dei consulenti tecnici d’ufficiod'ufficio; x. xxxxxxxx spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficiod'ufficio. 5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determi- nati stabiliti onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato C nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo. 6. Gli onorari del Tribunale Collegio Arbitrale sono determinati fissati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Collegio Arbitrale il Con-si- glio Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell’arbitro procedimento e di ogni altra circostanza. In caso casi di conclusione antici- pata anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffetariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffetariffe. 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenen- do tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, eventualmen- te sentite le parti e il Tribunale Arbitralesituazione. 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio d'ufficio devono essere comprovati dimostrati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari. 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

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Samples: Regolamento Di Procedura Per l'Arbitrato