REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO ITALIAN MEDIATION NETWORK
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO ITALIAN MEDIATION NETWORK
INDICE
INTRODUZIONE
LA CAMERA ARBITRALE – ATTIVITA’ E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 – attuazione del regolamento
Art. 2 – norme applicabili al procedimento
Art. 3 – regole applicabili al contenuto della controversia Art. 4 – sede dell’arbitrato
Art. 5 – lingua dell’arbitrato
Art. 6 – consegna e comunicazione dei documenti Art. 7 – scadenze
Art. 8 – segretezza
TITOLO II – IL MOMENTO INIZIALE DELLA PROCEDURA
Art. 9 – Richiesta di arbitrato Art. 10 – Memoria di risposta
Art. 11 – Proseguibilità dell’arbitrato
Art. 12 – Incapacità del Collegio Arbitrale
TITOLO III – IL COLLEGIO ARBITRALE
Art. 13 – Numero degli arbitri Art. 14 – Nomina degli arbitri
Art. 15 – Nomina degli arbitri nell’arbitrato con più parti Art. 16 – Incompatibilità
Art. 17 – Accettazione degli arbitri
Art. 18 – Attestazione di indipendenza e conferma degli arbitri Art. 19 – Ricusazione degli arbitri
Art. 20 – Sostituzione degli arbitri
TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO
Art. 21 – Costituzione del Collegio Arbitrale Art. 22 – Poteri del collegio arbitrale
Art. 23 – Ordinanze del Collegio Arbitrale Art. 24 – Incontri
Art. 25 – Istruzione probatoria Art. 26 – Consulenza tecnica Art. 27 – Nuove istanze
Art. 28 – Precisazione delle conclusioni Art. 29 – Transazione e rinuncia agli atti
TITOLO V – IL LODO ARBITRALE
Art. 30 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo Art. 31 – Deposito e trasmissione del lodo
Art. 32 – Scadenza per il deposito del lodo definitivo Art. 33 – Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 34 – Modifica del lodo
TITOLO VI – COSTI DEL PROCEDIMENTO
Art. 35 – Valore della controversia Art. 36 – Costi del procedimento Art. 37 – Depositi anticipati e finali Art. 38 – Mancato deposito dei fondi Art. 39 – Entrata in Vigore
INTRODUZIONE
LA CAMERA ARBITRALE ATTIVITA’ E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale, istituita presso l’Italian Mediation Network di Ortona (CH), svolge le seguenti funzioni:
a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
b. su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
c. su richiesta delle parti, nomina gli arbitri secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).
2. La Camera Arbitrale realizza le attività disciplinate dal Regolamento mediante il Consiglio.
IL CONSIGLIO ARBITRALE
1. Il Consiglio Arbitrale ha autorità universale su tutte le materie spettanti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e attua tutti i relativi decreti, salve le competenze concesse dal Regolamento alla Segreteria Generale.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, tutti nominati per un triennio dal Direttivo dell’Italian Mediation Network. Il presidente del Consiglio Arbitrale è di diritto il responsabile dell’organismo Italian Mediation Network
3. L'Italian Mediation Network può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale sia italiani che stranieri.
4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono regolate dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal componente più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono legittime con la presenza di almeno tre membri.
6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione, anche in teleconferenza o videoconferenza.
7. Il Consiglio Arbitrale sceglie i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
8. Nei casi di necessità, il presidente del Consiglio Arbitrale o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano può adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione dei procedimenti arbitrali di spettanza del Consiglio Arbitrale mettendone al corrente il Consiglio nella prima riunione successiva.
9. Il consigliere che giudichi di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell’adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.
LA SEGRETERIA GENERALE
1. La Segreteria Generale elabora le attività attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre, la Segreteria Generale:
a. opera come segreteria del Consiglio Arbitrale, assistendo alla verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b. espone al Consiglio Arbitrale sulla situazione dei procedimenti arbitrali;
c. trasmette i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e le proprie delibere alle parti e al Collegio Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
x. xxxxxx dalle parti e dal Collegio Arbitrale tutti i documenti scritti e i resoconti;
e. istruisce e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
x. xxxxx a termine le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Collegio Arbitrale;
x. xxxxxxxx alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché dichiarazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
2. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale.
TITOLO I NORME GENERALI
ART. 1 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento è attuato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale o alle delegazione ed uffici dell’Italian Mediation Network, radicate su tutto il territorio Nazionale o in sigla I.M.N. tale rinvio e inteso come ipotesi di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è adottato se ricorrono le seguenti condizioni:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
b. l’altra parte approva tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale.
ART. 2 NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. La procedura arbitrale è governata dal Regolamento, dalle norme stabilite di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Collegio Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Collegio Arbitrale.
2. In ogni caso, sono fatte salve le regole tassative applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 3 REGOLE APPLICABILI AL CONTENUTO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Collegio Arbitrale risolve il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno esplicitamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Collegio Arbitrale decide secondo le regole decise dalle parti.
3. In mancanza della unanime indicazione prevista dal comma 2, il Collegio Arbitrale applica le regole che giudica idonee, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza considerevole nel caso di specie.
4. Comunque, il Collegio Arbitrale tiene conto degli usi e delle consuetudini del commercio.
ART. 4 SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato, che può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti nell’accordo arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Ortona (CH), Contrada Foro n° 137.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Arbitrale può stabilire la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra condizione.
4. Il Collegio Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo differente dalla sede udienze o altre azioni della procedura.
ART. 5 LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è decisa di comune accordo dalle parti nell’accordo arbitrale o in seguito sino alla costituzione del Collegio Arbitrale.
2. In mancanza di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è stabilita dal Collegio Arbitrale.
3. Il Collegio Arbitrale può permettere la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella
dell’arbitrato e può imporre che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
ART. 6 CONSEGNA E COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI
1. Le parti devono consegnare i documenti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. Gli atti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
2. La Segreteria Generale consegna alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi la documentazione e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
ART. 7 SCADENZE
1. Le scadenze previste dal Regolamento o fissate dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Collegio Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal decreto che le stabilisce.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Collegio Arbitrale possono rinviare, prima del termine, le scadenze da essi fissati. Le scadenze fissate a pena di decadenza possono essere prorogate soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
ART. 8 SEGRETEZZA
1. La Camera Arbitrale, le parti, il Collegio Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la segretezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto.
2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.
TITOLO II
IL MOMENTO INIZIALE DELLA PROCEDURA ART. 9 RICHIESTA DI ARBITRATO
1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale l’istanza di arbitrato.
2. L’istanza è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura. L’istanza deve essere completa di:
a. il nome e il domicilio delle parti;
b. la spiegazione della controversia;
c. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le istruzioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale informazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali informazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme attuabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
h. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale invia la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del ricevimento. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.
ART. 10 MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto deve consegnare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta, con presumibile domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore provvisto di procura che deve contenere:
a. il nome e il domicilio del convenuto;
b. l’esposizione, anche breve e sommaria della difesa;
c. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria Generale invia la memoria di risposta all’attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale.
4. Nell’ipotesi in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
ART. 11 PROSEGUIBILITA’ DELL’ARBITRATO
1. Se una parte rifiuta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Collegio Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la proseguibilità o l’improseguibilità dell’arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la proseguibilita dell’arbitrato, rimane impregiudicato ogni provvedimento del Collegio Arbitrale al riguardo.
ART. 12 INCAPACITA’ DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. L’eccezione circa la sussistenza, la legittimità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Collegio Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
TITOLO III
IL COLLEGIO ARBITRALE ART. 13 NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il numero degli arbitri e fissato dalle parti.
2. Se, le parti sono in disaccordo sul numero degli arbitri, il Collegio Arbitrale è formato da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può assegnare la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente stabilito, è nominato dal Consiglio Arbitrale.
ART. 14 NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nell’accordo arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nell’accordo arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare una scadenza, tale scadenza viene accordata dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nell’accordo arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte
non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
b. il presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono deliberare che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro la scadenza indicata dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
ART. 15 NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PIU PARTI
1. In presenza di una domanda presentata da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e l’accordo arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente, salvo che l’accordo arbitrale non deleghi la nomina dell’intero Collegio Arbitrale o del presidente del Collegio ad altri soggetti.
2. Anche in deroga a quanto previsto l’accordo arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina fatta dalle parti, nomina il Collegio Arbitrale.
ART. 16 INCOMPATIBILITA
Non possono essere nominati arbitri:
a. i dipendenti della Camera Arbitrale;
b. i revisori dei conti, se esistenti, della Camera Arbitrale.
ART. 17 ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accettazione entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione.
ART. 18 ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono inviare alla Segreteria Generale l’attestazione di indipendenza.
2. Nell’attestazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro e confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.
ART. 19 RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo valido a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro sette giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.
ART. 20 SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nei seguenti casi:
a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l'arbitro non è confermato;
c. l’arbitro è revocato da tutte le parti;
d. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
e. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Collegio Arbitrale, licenzia l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Collegio Arbitrale o per altro grave motivo;
f. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma
1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 120 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Collegio Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
TITOLO IV
IL PROCEDIMENTO ART. 21 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. La Segreteria Generale rimette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti annessi, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La costituzione del Collegio Arbitrale avviene con la redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Collegio Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale invia ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Collegio Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
ART. 22 POTERI DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. In qualunque momento del procedimento, il Collegio Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso la camera di conciliazione dell’Italian Mediation Network.
2. Il Collegio Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Collegio Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la loro riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Collegio Arbitrale può disporne la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare ad un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Collegio Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
ART. 23 ORDINANZE DEL COLLEGIO ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Collegio Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è indispensabile la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Collegio Arbitrale.
ART. 24 INCONTRI
1. Gli incontri sono fissati dal Collegio Arbitrale, sentita la Segreteria Generale, e sono comunicati alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Gli incontri del Collegio Arbitrale sono accompagnati dalla redazione di un verbale.
ART. 25 ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Collegio Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene valide.
2. Il Collegio Arbitrale analizza liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Collegio Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.
ART. 26 CONSULENZA TECNICA
1. Il Collegio Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione stabilita per gli arbitri.
3. Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
ART. 27 NUOVE ISTANZE
Il Collegio Arbitrale, sentite le parti, decide sull’ammissibilità di nuove istanze, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
ART. 28 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Collegio Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Collegio Arbitrale può inoltre, fissare una scadenza per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell’istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Collegio Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.
ART. 29 TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI
Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così liberando il Collegio Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.
TITOLO V
IL LODO ARBITRALE
ART. 30 DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è deciso con la partecipazione di tutti i membri del Collegio Arbitrale e accettato a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deciso con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è stilato per iscritto e contiene:
a. l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b. l'indicazione dell’accordo arbitrale;
c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
f. il dispositivo;
g. la determinazione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Di ogni firma deve essere indicata la data. Le firme possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria Generale segnala agli arbitri, che richiedano l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.
ART. 31 DEPOSITO E TRASMISSIONE DEL LODO
1. Il Collegio Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti piu uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro sette giorni dalla data del deposito.
ART. 32 SCADENZA PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Collegio Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro due mesi dalla sua costituzione, salvo diverso accordo delle parti durante il procedimento di arbitrato.
2. In ogni caso, la scadenza per il deposito del lodo può essere prorogata anche d’ufficio dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti circa la proroga, dalla Segreteria.
3. Il termine è sospeso dalla Segreteria, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.
ART. 33 LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Collegio Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o definitivi.
2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la possibilità di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 34 MODIFICA DEL LODO
1. L'istanza di modifica deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
2. Il Collegio Arbitrale, ascoltate le parti, decreta con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento del Collegio Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.
TITOLO VII
COSTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 35 VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della determinazione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria stabilisce il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Collegio Arbitrale. I criteri utilizzati per la fissazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, qualora lo ritenga conveniente, può ripartire il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi collegati a tali domande.
4. In caso di ripartizione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Collegio Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle tariffe stabilite in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 36 COSTI DEL PROCEDIMENTO
1. Il pagamento dei costi del procedimento è deliberato dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di pagamento è comunicato alle parti e al Collegio Arbitrale, che lo indica nella decisione sui costi contenuta nel lodo. Il pagamento disposto dal Consiglio Arbitrale non danneggia la decisione del Collegio Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Collegio Arbitrale, il pagamento dei costi del procedimento è disposto dalla Segreteria della camera arbitrale.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a. onorari della Camera Arbitrale;
b. onorari del Collegio Arbitrale;
x. xxxxxxx dei consulenti tecnici d'ufficio;
x. xxxxxxxx spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento. Possono essere stabiliti onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
6. Gli onorari del Collegio Arbitrale sono fissati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Collegio Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle tariffe.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra situazione.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere dimostrati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
ART. 37 DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI
1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale, stabilendo una scadenza per i relativi depositi.
2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, stabilendo una scadenza per i depositi.
3. La Segreteria richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando una scadenza per i depositi.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in parti uguali se la Segreteria Generale stabilisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria, qualora stabilisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate
dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte, per l’intero, in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria può ritenere più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria può concedere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, stabilendone le condizioni.
ART. 38 MANCATO DEPOSITO DEI FONDI
1. Se, una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria, può richiederlo all'altra parte e fissare una scadenza per il pagamento ovvero può se non lo abbia già fissato in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando una scadenza per il deposito.
2. In ogni caso di mancato deposito entro la scadenza fissata, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.
3. Trascorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l’efficacia dell’accordo arbitrale.
ART. 39 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 02 febbraio 2012.
ALLEGATO “A”
REGOLE DI INDICAZONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Tutte le istanze comunicate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, contribuiscono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte comunica istanze in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la determinazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese indicate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è stabilito dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con successiva pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è stabilito dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito contestato in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, rettifica il valore delle istanze precedentemente comunicate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo definisce con equo giudizio.
8. La Camera Arbitrale può fissare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
ALLEGATO “B”
EMOLUMENTI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITA COMPRESE E ATTIVITA ESCLUSE
1. Sono incluse nei compensi della Camera Arbitrale fissati nelle tariffe le successive attività a coordinazione e amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
b. ricezione e invio degli atti;
c. controllo di regolarità formale degli atti;
d. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e. presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d. 2.
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente tecnico d’ufficio.
b. apposizione marche dell'imposta di bollo sugli atti;
c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. servizi di interpretariato;
e. videoconferenza;
f. spese di trasferta del personale della Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
g. fotocopie di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.
Regolamento Arbitrale redatto in conformità a quanto previsto dall'Art 806 e seguenti del codice di Procedura Civile.
L’ITALIAN MEDIATION NETWORK può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Direttivo dell'Associazione.