Common use of Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede Clause in Contracts

Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede. Il premio di polizza e’ calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti per i numeri corri- spondenti indicati alla voce “parametri di riferimento” nella scheda di conteggio del premio. Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazione, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. La Azienda fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni pe- riodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le varia- zioni numeriche intervenute. Le sostituzioni di cui all’art. 7, 2° comma “Sogget ti Assicurati”, non comportando variazio- ne del numero degli Assicurati così come individuati nella scheda di conteggio del premio di polizza, non vanno annoverate nel computo dei dati da comunicare ai fini della regola- zione del premio ai sensi della presente disposizione. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa nei confronti della Azienda inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. A polizza scaduta, la Società non e’ obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicu- rati per inclusioni o esclusioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione e saranno soggette a conguaglio al termine dell’annualità stessa.

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Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede. Il premio di polizza e’ calcolato è calcolato, in base alle Sezioni di appartenenza degli assicurati, moltiplicando i premi pre- mi unitari convenuti per i numeri corri- spondenti il numero degli assicurati indicati alla voce “parametri di riferimento” nella scheda di conteggio del premiopremio ovvero la aliquota di premio promille per il totale delle retribuzioni globali annue erogate. Il premio Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazionecontratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. La Azienda fornirà quindi alla Società Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni pe- riodo assicurativoperiodo assicura- tivo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le varia- zioni numeriche variazioni intervenute. Le sostituzioni di cui all’art. 7, 2° comma “Sogget ti Assicurati”, non comportando variazio- ne del numero degli Assicurati così come individuati nella scheda di conteggio del premio di polizza, non vanno annoverate nel computo dei dati da comunicare ai fini della regola- zione del premio ai sensi della presente disposizione. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa nei confronti della Azienda inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. A polizza scaduta, la Società non e’ obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicu- rati assicurati per inclusioni inclu- sioni o esclusioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione comunica- zione da parte della Azienda. La Azienda è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Azienda stessa. Altrettanto, la Azien- da e saranno soggette a conguaglio al termine dell’annualità stessagli assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio. Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Socie- tà riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede. Il premio di polizza e’ calcolato è calcolato, in base alle Sezioni di appartenenza degli assicurati, moltiplicando i premi unitari convenuti per i numeri corri- spondenti il numero degli assicurati indicati alla voce “parametri di riferimento” nella scheda di conteggio del premiopremio ovvero la aliquota di premio promille per il totale delle retribuzioni globali annue erogate. Il premio Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazionecontratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. La Azienda fornirà quindi alla Società Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni pe- riodo periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le varia- zioni numeriche variazioni intervenute. Le sostituzioni di cui all’art. 7, 2° comma “Sogget ti Assicurati”, non comportando variazio- ne del numero degli Assicurati così come individuati nella scheda di conteggio del premio di polizza, non vanno annoverate nel computo dei dati da comunicare ai fini della regola- zione del premio ai sensi della presente disposizione. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa nei confronti della Azienda inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. A polizza scaduta, la Società non e’ obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicu- rati assicurati per inclusioni o esclusioni esclu- sioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente auto- maticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione da parte della Azienda. La Azienda è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Azienda stessa. Altrettanto, la Azienda e saranno soggette a conguaglio al termine dell’annualità stessagli assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio. Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società ricono- scerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.

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Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni - Buona fede. Il premio di polizza e’ è calcolato moltiplicando i premi unitari convenuti per i numeri corri- spondenti indicati alla voce “parametri di riferimento” nella scheda di conteggio del premio. Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del Contratto di Assicurazione, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. La Azienda L’Ente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni pe- riodo periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le varia- zioni variazioni numeriche intervenute. Le sostituzioni di cui all’art. 7, 2° comma “Sogget ti Assicurati”, non comportando variazio- ne del numero degli Assicurati così come individuati nella scheda di conteggio del premio di polizza, non vanno annoverate nel computo dei dati da comunicare ai fini della regola- zione del premio ai sensi della presente disposizione. Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ è tenuta ad inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa nei confronti della Azienda dell’Ente inadempiente, e per essa riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati. A polizza scaduta, la Società non e’ è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicu- rati per inclusioni o esclusioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione e saranno soggette a conguaglio al termine dell’annualità stessa.

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