Crediti di Livello di Servizio Clausole campione

Crediti di Livello di Servizio. Ai sensi della sezione 6.2, in caso di mancato raggiungimento del Livello di Servizio da parte di SAP, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al Cliente il corrispondente Credito di Servizio, come stabilito nella presente sezione. Il calcolo del Credito di Livello di Servizio si opera sommando i Crediti di Livello di Servizio sia per DEV/QAS che per PRD per il Livello di Servizio TA definito nella sezione 6.2 di cui sopra. SAP dovrà dedurre l'importo di eventuali Crediti di Servizio dovuti al Cliente dalla fattura successiva (oppure, in assenza di tale fattura, mediante bonifico sul conto bancario indicato dal Cliente in forma scritta). Il Cliente conviene che l'ammontare massimo dei Crediti di Livello di Servizio: non dovrà, in alcun caso, essere superiore (i) in un qualsiasi mese, al 100% del corrispettivo Recurring HEC Service Fee per quel mese; e, (ii) in un anno contrattuale, essere superiore in aggregato ad una somma pari ad un terzo del corrispettivo annuale Recurring HEC Service Fee dovuto per quell'anno contrattuale (oppure ad un terzo del totale del corrispettivo Recurring HEC Service Fee dovuto se la Durata specificata nel relativo Modulo d'Ordine è inferiore ad un (1) anno).Il Cliente dà atto che i Crediti per Livello di Servizio definiti dal presente rappresentano l'unico rimedio disponibile in caso di mancato raggiungimento da parte di SAP del Livello di Servizio specificato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).