Common use of Criteri di computo e interruzione dei periodi di consolidamento dell’indennità di ruolo Clause in Contracts

Criteri di computo e interruzione dei periodi di consolidamento dell’indennità di ruolo. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, in via di eccezione, le assenze - escluse quelle retribuite per ferie, permessi per ex festività, PCR, permessi ex lege n. 104/92, permessi per banca delle ore e “banca del tempo”, permessi per gravi patologie (PVG), e per astensione obbligatoria per maternità nel limite massimo di 5 mesi - non produrranno effetti in ordine ai tempi stabiliti per il compimento del consolidamento nel limite di 60 giorni nell’arco di 24 mesi. Ove dette assenze, computate per sommatoria, dovessero superare i limiti sopra indicati, le stesse produrranno l’effetto di ritardare il termine di consolidamento per il periodo corrispondente a tutta la durata dell’assenza, con arrotondamento a mese intero per difetto o per eccesso per frazioni di mese, rispettivamente, coincidenti con il periodo 1-15 ovvero 16-31. Con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando che il relativo trattamento economico sarà determinato sulla base delle previsioni di cui all’art. 35 punto 11 del CCNL, l’Azienda darà corso ai trattamenti previsti ai capitoli 4 e 5 delle presenti intese: o negli stessi tempi stabiliti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di orario di lavoro settimanale di almeno 25 ore;

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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello Del Gruppo Intesa Sanpaolo, www.fabintesasanpaolo.eu

Criteri di computo e interruzione dei periodi di consolidamento dell’indennità di ruolo. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, in via di eccezione, le assenze - escluse quelle retribuite per ferie, permessi per ex festività, PCR, permessi ex lege n. 104/92, permessi per banca delle ore e “banca del tempo”, permessi per gravi patologie (PVG), e per astensione obbligatoria per maternità nel limite massimo di 5 mesi - non produrranno effetti in ordine ai tempi stabiliti per il compimento del consolidamento nel limite di 60 giorni nell’arco di 24 mesi. Ove dette assenze, computate per sommatoria, dovessero superare i limiti sopra indicati, le stesse produrranno l’effetto di ritardare il termine di consolidamento per il periodo corrispondente a tutta la durata dell’assenza, con arrotondamento a mese intero per difetto o per eccesso per frazioni di mese, rispettivamente, coincidenti con il periodo 1-15 ovvero 16-16- 31. Con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando che il relativo trattamento economico sarà determinato sulla base delle previsioni di cui all’art. 35 punto 11 del CCNL, l’Azienda darà corso ai trattamenti previsti ai capitoli 3 e 4 e 5 delle presenti intese: o negli stessi tempi stabiliti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di orario di lavoro settimanale di almeno 25 ore;

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Samples: www.fisac-cgil.it

Criteri di computo e interruzione dei periodi di consolidamento dell’indennità di ruolo. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, in via di eccezione, le assenze - escluse quelle retribuite per ferie, permessi per ex festività, PCR, permessi ex lege n. 104/92, permessi per banca delle ore e “banca del tempo”, permessi per gravi patologie (PVG), e per astensione obbligatoria per maternità nel limite massimo di 5 mesi - non produrranno effetti in ordine ai tempi stabiliti per il compimento del consolidamento nel limite di 60 giorni nell’arco di 24 mesi. Ove dette assenze, computate per sommatoria, dovessero superare i limiti sopra indicati, le stesse produrranno l’effetto di ritardare il termine di consolidamento per il periodo corrispondente a tutta la durata dell’assenza, con arrotondamento a mese intero per difetto o per eccesso per frazioni di mese, rispettivamente, coincidenti con il periodo 1-15 ovvero 16-31. Con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando che il relativo trattamento economico sarà determinato sulla base delle previsioni di cui all’art. 35 punto 11 del CCNL, l’Azienda darà corso ai trattamenti previsti ai capitoli 3 e 4 e 5 delle presenti intese: o negli stessi tempi stabiliti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di orario di lavoro settimanale di almeno 25 ore;

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Samples: Contratto Collettivo Di Secondo Livello Del Gruppo Intesa Sanpaolo

Criteri di computo e interruzione dei periodi di consolidamento dell’indennità di ruolo. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, in via di eccezionecapitolo, le assenze - escluse quelle che superino i 60 giorni nell’arco di 24 mesi produrranno l’effetto di ritardare il termine di consolidamento per il periodo corrispondente a tutta la durata dell’assenza. Non rientrano in tale computo le assenze retribuite per per: ferie, permessi per ex festivitàfestività soppressa, PCRpermesso compensativo delle festività e semifestività cadenti di domenica, permessi ex lege n. 104/92, permessi per banca delle ore e “banca del tempo”, permessi per gravi patologie (PVG), e per astensione obbligatoria per maternità e periodi di congedo parentale (già astensione facoltativa) ciascuna nel limite massimo di 5 mesi - non produrranno effetti in ordine ai tempi stabiliti per il compimento del consolidamento nel limite di 60 giorni nell’arco di 24 mesi. Ove dette assenze, computate per sommatoria, dovessero superare i limiti sopra indicati, le stesse produrranno l’effetto di ritardare il termine di consolidamento per il periodo corrispondente a tutta la durata dell’assenza, con arrotondamento a mese intero per difetto o per eccesso per frazioni di mese, rispettivamente, coincidenti con il periodo 1-15 ovvero 16-31. Con riferimento al personale Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando che il relativo trattamento economico sarà determinato sulla base delle previsioni di cui all’art. 35 punto 11 del CCNL, l’Azienda darà corso ai trattamenti previsti ai capitoli 4 nei paragrafi i. e 5 delle presenti inteseii.: o negli stessi tempi stabiliti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di orario di lavoro settimanale di almeno 25 ore;

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Samples: www.fisacgruppointesasanpaolo.it