XXXXXXXXXX, Clausole campione

XXXXXXXXXX,. La nuova democrazia diretta, cit., 501, ma si v., per ripercorrere il discorso, 496 ss. 46 Cfr., sul punto, X. XX XXXXX, La “negoziazione legislativa”, Padova, 1984, 38 ss. affinità politico-programmatiche47. Questo parallelo confermerebbe l’ipotesi che la forma contrattuale sia volta ad assicurare un reciproco impegno in caso di significativa distanza politica fra le parti contraenti e che questo impegno non venga assunto tanto in termini “giuridici”, quanto in termini politici48. Ciò che imprime una significativa differenza fra il Contratto di governo “all’italiana” e il Koalitionsvertrag tedesco è, invece, il contesto istituzionale e politico entro il quale si collocano l’uno e l’altra. Non può, infatti, non tenersi conto del ruolo di fondamentale stabilizzazione e razionalizzazione svolto nell’ordinamento tedesco dalla sfiducia costruttiva49, che pone un significativo argine alle possibilità di crisi di governo determinate dai conflitti politici fra le forze in coalizione e che intensifica, quindi, la necessità di un’effettiva reciproca collaborazione fra di loro. Ma sono anche la storia e la cultura politica a differire notevolmente e ad incidere sull’effettiva vincolatività del contratto di coalizione poiché, mentre in Germania il mancato rispetto dell’accordo porterebbe all’isolamento del soggetto o del partito che se ne è reso responsabile, per via della sua inaffidabilità, nella nostra esperienza istituzionale non si registrano sanzioni di tipo politico a rinforzare la vincolatività del patto di governo50. Com’è stato efficacemente sintetizzato, «in Germania l’accordo è un metodo, è il fine della dialettica politica, in Italia è un mezzo per costringere quella stessa dialettica nelle strette maglie del testo scritto»; «in Germania il termine “contratto” non è stato scelto dalle parti, bensì è stato attribuito successivamente agli accordi a causa della forte vincolatività politica che presentavano. In Italia invece si è voluto utilizzare tale termine per attribuire, arbitrariamente, vincolatività ad un patto politico che (…) non può averne»51.
XXXXXXXXXX,. La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, il cui importo, convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non ha quindi carattere deterrente e di penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, nel redigere il presente elaborato, sono partiti da una considerazione che ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è palese. Il calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono ogget...
XXXXXXXXXX,. La causa e le prestazioni isolate, cit., 321 ss. e spec. 371 ss. 39 X. XXXXXXXXX, Il contratto preliminare, cit., 152 ss., 159 ss. Per questo autore il controllo delle sopravve- nienze costituisce attività negoziale, che impedisce di ritenere il definitivo un mero atto giuridico (ivi, p. 190 ss). Xxxxx concorda sulla funzione di controllo, ma non sul fatto che sia causa del definitivo, dato che questo viene stipulato solo a controllo esaurito, sicché il controllo de quo costituirebbe res facti (X. XXXXX, in R. SAC- CO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., t. 2, 264 e 278; X. XXXXXXX, Contratto preliminare, cit., 575 e 577 s.). Non pare invece che X. Xxxxxxxxx in quest’opera cogliesse appieno la funzione del preliminare ad esecuzione antici- pata. Secondo l’a. in tale caso si blocca l’affare non tanto per il controllo delle sopravvenienze future, quanto per verifiche di vizi (in senso lato) concernenti i presupposti dell’affare e cioè di situazioni presenti o passate (ID., Il contratto preliminare, cit., 171 s. e 238-240). Però, così dicendo, da un lato si trascura che detta verifica può valere anche per i preliminari puri, dall’altro non si colgono altri importanti scopi, dotati di rilievo giuridi- co, come, ad es., permettere al compratore medio tempore di reperire finanziamenti e/o soddisfare esigenze abi- tative immediate, e/o al venditore di restare proprietario e quindi garantito sino al versamento del prezzo oppu- re di regolarizzare il bene, con necessità di relativi controlli (ampiamente X. XX XXXXXXX, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, cit., 51 ss. e poi 130-143, passim, col condivisibile appello alla autonomia pri- vata per legittimare la dissociazione tra accordo e trasferimento). ralmente acquistare alla controparte il bene, non pare – in linea generale – coerente col pro- gramma negoziale 40.
XXXXXXXXXX,. 1. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
XXXXXXXXXX,. Il rent to buy: un fenomeno sociale in cerca di definizione giuridica, in Riv. not., 2015, p. 49 precisa che il termine, tuttavia non dovrebbe essere superiore al decennio stante il termine massimo dell’efficacia prenotativa della trascrizione ex comma 3 dell’art. 23 d.l. n. 133 del 2014 che ha imposto una lettura correttiva dell’art. 2645bis cod. civ. Sulla rilevanza di tale innovazione cfr. F. XXXXXXX, La nuova disciplina del rent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, p. 822 ss.; X. XXXXX, I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione, cit., p. 231 s. 9 Sul punto, per tutti, v. X. XXXXX, Rent to buy, contratto blindato. Accordi anticipati sulle somme da restituire in caso di mancato acquisto, in Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2015, p. 40; X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Prime considerazioni, in Xxxxxxxxx, 2015, p. 190 ss.; X. XXXXXXXX, x.x., x. 000. 10 V., ad esempio, le considerazioni di X. XXXXXXX, o.c., p. 34. economica per porre in essere la compravendita o qualora non sia ancora determinato alla definitiva stipulazione. Fissando le relative condizioni economiche, l’aspirante venditore colloca l’immobile determinandone il prezzo sì da evitare oscillazioni negative del mercato; il conduttore, dal canto suo, riesce a diluire nel tempo l’impegno finanziario per l’acquisto, realizzando subito il suo interesse a conseguire il bene senza necessariamente ricorrere ad un finanziamento bancario. Il conduttore, inoltre, potrebbe avrebbe un ulteriore vantaggio qualora dovesse decidere per l’acquisto; in tal caso, infatti, dovrà corrispondere l’importo residuo del prezzo dell’immobile con conseguente agevolazione ad accedere al credito, potendo contare su un rating più elevato rispetto a quello iniziale; ciò perché, al momento di richiedere un mutuo per l’acquisto dell’immobile, dovrà domandare una somma inferiore al valore del bene e potrà dimostrare di non avere difficoltà nel saldarne le relative rate atteso che, per tutta la durata del rapporto locatizio, ha pagato puntualmente i relativi canoni11. L’introduzione di uno iato12 tra il momento della conclusione del contratto, con il quale si concede il godimento dietro corrispettivo, e quello del compimento dell’atto traslativo è funzionale alla composizione dei reciproci interessi dei contraenti. L’art. 23 d.l. n. 133 del 2014, nel suo insieme, evidenzia la complessità dell’oper...
XXXXXXXXXX,. 0. Xx XXX/XXX hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavo- ro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavo- ro.
XXXXXXXXXX,. Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Xxxxx Xxxxxxx e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Xxxxxx Xxxxxx. La seduta inizia alle ore 12,50. IN SEDE REFERENTE
XXXXXXXXXX,. Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all’esercizio dell’attività professionale sopra definita ma che, nell’ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di “stage”.
XXXXXXXXXX,. Il contratto di agenzia, op. cit., pp. scrive detta interpretazione contrasta con il dato letterale dell’art. 1748 c.c., in cui la genesi del diritto alla provvigione è de- scritta con la dizione l’agente “ha diritto alla provvigione” e l’esigibilità con l’uti- lizzo dell’espressione “spetta all’agente”. Pertanto, se l’art. 1748, comma 4, c.c., alinea secondo, dispone che “la provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabil- mente”, emerge l’intento di posticipare il solo momento dell’esigibilità del diritto alla provvigione, ma non la nascita del diritto stesso, che deve inderogabilmente coinci- dere con la conclusione dell’affare promos- so dall’agente, per effetto del consenso le- gittimamente manifestato dal preponente e dal cliente15. Del resto, opinare diversamente signifi- cherebbe svuotare di ogni contenuto il prin- cipio generale che la direttiva n. 86/653/ CEE del Consiglio, così violando il consolida- to principio di primazia del diritto dell’Unio- ne europea sul diritto nazionale16. Inoltre, a favore di una simile soluzio- ne milita una fisiologica esigenza di favor per l’agente, parte debole del rapporto di agenzia, che il più delle volte sottoscrive contratti predefiniti dal preponente secon- do moduli o formulari non preceduti da trat- tative pre-contrattuali.
XXXXXXXXXX,. Il contratto di lavoro sportivo professionistico, in Lineamenti di diritto sportivo, a cura di X. XXXXXXXXXX, G. M. RICCIO, X. XXXXXXXXXXXXX, Milano, 2008, Xxxxxxx Editore, 163.