XXXXXXXXXX,. La disciplina unitaria del contratto di leasing nel fallimento, in Il fall., 2006, 1239. 94 Si tratta di una applicazione coerente del disposto dell’art. 104, comma settimo, come novellato dal legislatore del 2006, che appunto conferma la prosecuzione dei contratti durante l’esercizio provvisorio, salvo che il curatore intenda sciogliersi dagli stessi. prededuzione il corrispettivo stabilito contrattualmente per l’acquisto. In caso di scioglimento del contratto (comma secondo), il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione95 del bene stesso – che deve avvenire oggi a valori di mercato96 – rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse, inoltre, si applica l’esonero dalla revocatoria fallimentare previsto dall’articolo 67, terzo comma, lettera a), l.fall.97. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente a colmare il credito in linea capitale vantato dal concedente (comma terzo), quest’ultimo ha poi diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Va precisato che il diritto del concedente a soddisfare il suo credito per canoni rimasti insoluti con il ricavato dalla vendita o, comunque, dalla collocazione del bene, è limitato “al credito residuo in linea capitale” restando esclusa dunque la possibilità di soddisfare anche il credito per interessi, o spese ed eventuali commissioni sempre che siano effettivamente dovute e giustificate. In sostanza la società di leasing ha diritto di soddisfarsi direttamente sul ricavato del bene riallocato, per recuperare il capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento; mentre per le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali 95 L’art. 00 xxx xxxxx x.x. xxxxx XXXXXX – sulla scia dell’art. 72-ter del c.d. maxiemendamento al d.d.l. “XXXXXX” – parlava espressamente del ricavato derivante dalla vendita o dalla “rilocazione” del bene. A. PATTI I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva di liquidazione fallimentare, cit., 880, si chiede in chiave problematica se nell’espressione preferita (“altra collocazione”) possa oggi rientrare anche la sola concessione del bene nella disponibilità di terzi...
XXXXXXXXXX,. La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 806 che riprende uno spunto di X. XXXXXXX, La responsabilità contrattuale, in Jus, 1986, 88 e nel medesimo solco v. X. XXXXXXXXX, Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale, in Eur. dir. priv., 2014, 739 ss. 65 Quest’ancoraggio del 1174 al 1225 non è molto diffuso. Accenni in tal senso possono comunque trovarsi in TRAVAGLINO, Sub. art. 1174, cit., 63, in A. GNANI, Sistema di responsabilità e prevedibilità del danno, Torino, 2008, 174 e in XXXXXXX, Il rapporto obbligatorio, cit., 177-178. Una certa commistione di piani ci sembra presente anche nell’idea che vuole la patrimonialità come “misurabilità”, e dunque la patrimonialità come strumento «posto a salvaguardia della cristallizzazione in un momento dato (quello della nascita dell’obbligazione) della trasformazione di un’entità […] in un quantum definito e non ‘ridiscutibile’» così LA ROCCA, Diritti e denaro, cit., 219. Sebbene per giungere a conclusioni opposte, già nel 1906 DE VINCENTIIS, Della patrimonialità della prestazione, cit., 362-363 e 000 xx. xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 0000 xxx. xxx. (xxxxxxxxxx il nostro 1223) per dare sostanza al concetto di patrimonialità. palesa come tale solo in riferimento ad uno specifico soggetto, il danno comune è invece il danno che a chi capita capita, ma comunque sempre lo stesso danno è. Se il danno contrattuale è, nei limiti di quanto si dirà e come già anticipato, all’oscuro di tale particolare utilità, sempre ex 1225, tale utilità sarà insignificante per la determinazione del danno risarcibile, ed è forse bene specificare che questa regola si riflette sia sul piano dell’an, sia sul piano del quantum, del danno contrattuale. Balza all’attenzione, dunque, che il danno “traduzione” | 126 è un interesse oggettivo, dietro al danno singolare vi è un interesse soggettivo. Se il creditore ha un particolare interesse alla prestazione, e quest’interesse è solo suo – si pensi ad es. all’acquisto di un, insignificante per i più, cimelio di famiglia, o all’acquisto d’un bene che andrà a comporre un universalità, o alla particolare utilità che un bene può avere se inquadrato in una tecnica produttiva sperimentale67 – la traduzione economica di tale interesse, se ritenuta risarcibile, incarna un danno singolare. Lo snodo argomentativo centrale di queste pagine consiste nell’appurare che, tramite la regola della prevedibilità ex 1225, il danno contrattuale non può dirsi a priori né singolare, né comune. Se il debitore è a cono...
XXXXXXXXXX,. Il diritto civile della legislazione nuova, cit., 38, il quale evidenzia la discrasia fra la suddetta autonomia tipologica ed il formale inserimento dell’attività di gestione fra le attività di intermediazione mobiliare. 93 Da quasi tre decenni in dottrina ed in giurisprudenza ci si interroga sulla natura di questo contratto. Propende decisamente per l’avvenuta conclusione di un processo di tipizzazione legale del contratto di gestione di portafogli, avente come epicentro la maturata autonomia dell’elemento causale, X. Xxxxx, Contratto di gestione di portafogli, cit., 705 s. Per tale ragione, la gestione di portafogli viene ritenuta un «contratto tipico e nominato». Di quest’avviso altresì X. Xxxxx-X. Xxxxxxxx, Il mercato mobiliare, cit., 373, secondo cui «la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari è, fin dal 1991, un contratto tipico, del quale è pertanto superflua e anzi fuorviante la qualificazione in termini di contratto di mandato»; X. Xxxxxxxxxx, I contratti di intermediazione mobiliare, cit., 106 s. Il trend giurisprudenziale è in questa direzione: si veda Trib. Biella 5-4-2007, cit., 76 s., secondo cui «il contratto di gestione individuale di portafogli di investimento è un contratto nominato, caratterizzato dalla funzione gestoria, regolato espressamente dalle norme primarie e secondarie […] , e solo in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx professionale»; App. Torino 8-7-2010, cit.: «la gestione di portafogli integra un contratto tipico strutturato sugli elementi del mandato, connotati dal carattere della discrezionalità». gestione di portafogli» è difatti assurto a contratto nominato, poiché così
XXXXXXXXXX,. 1. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
XXXXXXXXXX,. La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, p. 129. la tipologia di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitore, da trasmettergli nel prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” (lett. d) (cfr. sempre art. 21, comma 1, TUF). Il Regolamento Intermediari contiene disposizioni di dettaglio riguar- danti i requisiti e il contenuto delle informazioni, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. L’art. 36, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali delle informazioni” (che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma com- prensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento in funzione della natura del cliente, si veda il lavoro monografico di X. XXXXXXX, Servizi di inve- stimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; nonché X. XXXXX, “Servizio” e “contratto” nel rapporto fra intermediario e cliente, in I contratti del mercato finanziario, a cura di X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxx, cit., p. 181 ss. comma 2-quater, lett. d) TUF); i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “di diritto”, su determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, e i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfr. Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari); e, infine, i “clienti al dettaglio”, categoria residuale rispetto alle ...
XXXXXXXXXX,. 0. Xx XXX/XXX hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavo- ro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavo- ro.
XXXXXXXXXX,. Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Xxxxxxxx e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni. La seduta inizia alle ore 13,15. IN SEDE REFERENTE
XXXXXXXXXX,. Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all’esercizio dell’Attività Professionale sopra definita ma che, nell’ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di stage.
XXXXXXXXXX,. Il contratto di agenzia, op. cit., pp. scrive detta interpretazione contrasta con il dato letterale dell’art. 1748 c.c., in cui la genesi del diritto alla provvigione è de- scritta con la dizione l’agente “ha diritto alla provvigione” e l’esigibilità con l’uti- lizzo dell’espressione “spetta all’agente”. Pertanto, se l’art. 1748, comma 4, c.c., alinea secondo, dispone che “la provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabil- mente”, emerge l’intento di posticipare il solo momento dell’esigibilità del diritto alla provvigione, ma non la nascita del diritto stesso, che deve inderogabilmente coinci- dere con la conclusione dell’affare promos- so dall’agente, per effetto del consenso le- gittimamente manifestato dal preponente e dal cliente15. Del resto, opinare diversamente signifi- cherebbe svuotare di ogni contenuto il prin- cipio generale che la direttiva n. 86/653/ CEE del Consiglio, così violando il consolida- to principio di primazia del diritto dell’Unio- ne europea sul diritto nazionale16. Inoltre, a favore di una simile soluzio- ne milita una fisiologica esigenza di favor per l’agente, parte debole del rapporto di agenzia, che il più delle volte sottoscrive contratti predefiniti dal preponente secon- do moduli o formulari non preceduti da trat- tative pre-contrattuali.
XXXXXXXXXX,. Il contratto di lavoro sportivo professionistico, in Lineamenti di diritto sportivo, a cura di X. XXXXXXXXXX, G. M. RICCIO, X. XXXXXXXXXXXXX, Milano, 2008, Xxxxxxx Editore, 163.