Conclusione Clausole campione

Conclusione. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.
Conclusione. Il settore dei contratti pubblici è contraddistinto da meccanismi complessi e legati da un rapporto di trade-off tra loro, come la necessaria semplificazione normativa e il contrasto di fenomeni corruttivi e criminali. Di conseguenza, occorre prestare attenzione nel momento in cui si apportano delle modifiche normative, poiché l’introduzione di una norma che cerchi di raggiungere un determinato obiettivo potrebbe creare problemi nel perseguimento di un altro. Si rendono quindi necessarie approfondite analisi sul piano dei costi-benefici. Abbiamo visto come nei primi tre anni dall’entrata in vigore del codice del 2016 l’unica modifica apportata è stata quella del correttivo del 2017. Anche se il codice dei contratti pubblici del 2016, sin dalla sua entrata in vigore, ha ricevuto diverse critiche da parte degli operatori, occorre riconoscere il fatto che tale codice aveva garantito una certa stabilità normativa per l’intero triennio 2016 – 2019. Ciò lo si può dedure dalla presenza di un trend crescente del mercato dei lavori pubblici verificatosi nel 2018. Ciò può significare che gli operatori si erano adattati sia ai pregi che ai difetti del Codice e dunque potevano fare affidamento su un ordinamento stabile. Tuttavia, il governo insediatosi nel 2018 ha sottolineato la necessità di profonde modifiche al decreto legislativo n. 50/2016, evidenziando come l’impianto attuale rappresenti un freno allo sviluppo degli appalti e del paese. In questo scenario, il decreto “sblocca cantieri” ha rivoluzionato il settore, introducendo profonde novità nel sistema. Gli operatori si sono dovuti scontrare con le nuove regole del decreto-legge n. 32/2016 e con il superamento della gran parte delle Linee Guida A.N.A.C. emanate negli anni. Occorre poi sottolineare che si tratta di superamento non totale in quanto non è stato modificato l’articolo 213 del Codice. Per un periodo non breve coesisteranno, quindi tre differenti sistemi di disciplina sub-primaria: DPR 207/2010, linee guida A.N.A.C. e Decreto “sblocca cantieri”. Se, quindi, l’obiettivo dichiarato del governo era quello di semplificare e snellire il quadro normativo e amministrativo degli appalti pubblici possiamo dire che, ad oggi, il giudizio non può che essere sospeso e rimandato a data successiva. Ciò è da ritrovare nel fatto che frequenti modifiche del quadro normativo peggiorano la situazione, contribuendo a creare l’incertezza a cui sono soggetti sia le Pubbliche Amministrazioni che gli operatori economici che ...
Conclusione. Nel corso di questo elaborato è stata presentata la tecnologia Blockchain, che permette di svolgere una molteplicità di operazioni digitali con il vantaggio di non doversi affidare a nessuna attività centrale, ma sfruttando gli utenti che decidono di prendervi parte. Proprio grazie a questa sua natura fondata sulla disintermediazione e decentralizzazione, sono emersi alcuni dei suoi più grandi punti di forza, quali l’efficienza, la velocità e la sicurezza, quest’ultima garantita dall’affidamento della rete alle verifiche di nodi (utenti atti all’approvazione delle transazioni) dispersi in tutto il mondo. Gli accordi che prendono parte e che vengono automaticamente eseguiti su queste piattaforme sono stati chiamati “smart contracts” e il codice alfanumerico che sta alla base di codesti accordi è il motore fondamentale per la loro attuazione e conclusione. L’aggettivo “smart” fa comprendere la loro principale caratteristica: l’esecuzione automatica delle istruzioni impartitegli prima dell’avvio del protocollo, che garantisce maggiore efficienza e maggior certezza nell’adempimento, portando ad una riduzione delle controversie. La parola “contract”, che attribuisce a queste intese una connotazione giuridica, fa presagire l’esigenza da parte degli utenti di strumenti idonei al controllo e alla governabilità delle transazioni, per evitare il rischio di frodi. Alla fine del secondo capitolo si è giunti alla conclusione secondo cui i contratti intelligenti hanno validità giuridica e vincolante, in quanto vengono redatti per creare o modificare diritti ed oneri dei contraenti e soddisfano i requisiti essenziali del contratto, ai sensi dell’art. 1325 c.c.. La libertà contrattuale consente di redigere il contratto nella sua forma originale, nonostante la difficoltà della traduzione di alcuni passaggi possa risultare limitante, e permette inoltre, anzi diventa quasi necessario considerando le conclusioni tratte dal terzo capitolo, la stesura di una variante del contratto in linguaggio naturale (split contracting), che possa comprendere tutte quelle clausole difficili da codificare, visto e considerato che risulterebbe complicata per la maggior parte degli individui (e di giuristi) la comprensione. Inoltre il linguaggio naturale si presta ad una più grande discrezionalità e flessibilità, caratteristiche molto utili negli accordi contrattuali. Un’assunzione fondamentale, su cui ci si è basati dal secondo capitolo in poi, è stata la divisione che è necessario compiere pr...
Conclusione. 45. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola di cui all’articolo 4 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari”, denominata “Consegna dei prodotti”, descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo in quanto idonea a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Conclusione. Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’allegato modello di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nella SFCR del Gruppo Assicurativo Modena Capitale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore. Criteri di redazione, finalità e limitazione all’utilizzo Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E2. Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione del modello di SCR e MCR. Il modello di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore e che collettivamente costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. Milano, 17 maggio 2021 PKF Italia S.p.A. Xxxxxxx Xxxx
Conclusione del contratto
Conclusione. Decorrenza
Conclusione. Secondo i dati appena indicati, sembra che la riforma attuata dal Decreto dignità abbia contribuito a diminuire il numero di contratti a termine; tuttavia non si spiega la contemporanea riduzione anche dei contratti a tempo indeterminato, dato che l’intento della norma era invece aumentarne il numero. Nonostante ciò è ancora difficile trarre delle conclusioni poiché la novellazione del Jobs act è avvenuta pochi mesi fa. Il tema del decreto è la dignità dei lavoratori intendendo con ciò la stabilità lavorativa. Non sempre però la durata temporale illimitata del rapporto è ciò che desiderano le parti. I datori di lavoro spesso hanno necessità di flessibilizzare i rapporti di lavoro; i lavoratori, invece, soprattutto quelli giovani, optano temporaneamente per i contratti a termine per diverse ragioni: crescita personale e professionale, orientamento nel mondo del lavoro. Come è stato messo in luce, anche se i dati tendono a confermare le speranze del Governo, il Decreto dignità sembra avere effetti opposti: i datori potrebbero smettere di assumere o fare un uso reiterato dei contratti a termine acausali, trasformando la flessibilità in precarietà e quindi facendo gravare le conseguenze sulla parte debole del rapporto: i lavoratori. Con l’intento di risolvere questo problema, il decreto potrebbe creare il risultato opposto o addirittura ridurre l’occupazione. I datori di lavoro troveranno sicuramente difficoltà a utilizzare le nuove clausole almeno finché non si formerà giurisprudenza in merito o il legislatore non intervenga nuovamente delegando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire o esemplificare delle causali. Nello scrivere la nuova disciplina sul contratto a termine, il legislatore non ha considerato che i contratti a tempo determinato e indeterminato coesistono all’interno delle aziende e che non è possibile per un datore stipulare solo contratti di quest’ultimo tipo. Possono, per esempio, verificarsi periodi in cui c’è una forte domanda e il datore non può soddisfarla se non aumentando temporaneamente la manodopera alle sue dipendenze. Concludendo, la nuova disciplina si presta facilmente a pratiche elusive da parte dei datori di lavoro i quali ben potranno stipulare contratti o prorogarli nel limite dei 12 mesi acausali, alternando di fatto più lavoratori nella stessa posizione. La nuova disciplina dovrebbe aiutare a diminuire il turnover nelle organizzazioni, ma, attualmente, sembra che si stia verificando l’effetto opposto. Il tessu...
Conclusione. Abbiamo avviato la nostra analisi a partire dalla fondamentale definizione di informazione privilegiata, evidenziando come la nozione si sia progressivamente evoluta nel tempo nel senso di dare sempre maggiore rilevanza alla significatività di un’informazione che, in concreto, si forma progressivamente. La trattazione è proseguita ponendo l’accento sula disposizione cardine dell’intero sistema: l’art. 114 TUF. La norma è stata analizzata con particolare riguardo al suo ambito soggettivo di applicazione, oggi esteso ad opera dell’art. 116 TUF anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante. Per la ratio della norma, infatti, risulta particolarmente saggia la scelta del legislatore di estendere l’applicazione a società che, sebbene non quotate, pongono le stesse esigenze di protezione del mercato rinvenibili per le società quotate. Parte di importante rilevanza è, poi, il difficile bilanciamento tra le esigenze di pubblicità del mercato e quelle di riservatezza degli emittenti. Bilanciamento che trova una risposta nel comma 3 dell’art. 114 con l’istituto del ritardo nella diffusione delle informazioni. Abbiamo visto come, sebbene siano talvolta meritevoli di tutela gli interessi che spingono gli emittenti a non divulgare le informazioni, le norme del TUF sono sempre improntate ad un favore verso l’investitore ed il mercato. Questo, anche alla luce delle considerazioni effettuate nel precedente capitolo, si spiega nell’intento di evitare effetti distorsivi in un sistema economico che forma i prezzi esclusivamente sulla base delle informazioni disponibili. La nostra analisi si è spinta anche oltre la pubblicazione delle informazioni privilegiate con riguardo particolare al comma 5 dell’art. 114, analizzando le problematiche nel coordinamento con le disposizioni di cui al comma 1 ed evidenziando come, relativamente ad alcune operazioni portate avanti dagli emittenti, il legislatore torni a preferire una discosure particolarmente ampia, anche con sacrificio al principio di significatività e qualità dell’informazione. Infine, abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni istituti relativi alle comunicazioni da effettuarsi non al pubblico, bensì alla CONSOB. In questi casi abbiamo visto come la primaria finalità sia quella di consentire la vigilanza effettiva dell’Autorità sull’esatto adempimento degli emittenti in tema di informazione societaria. Questa forma di controllo è agevolata dei poteri particolarmente intrusivi di cui all’art. 115 ...
Conclusione. 60. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola di cui alla lettera m) delle “condizioni generali di fornitura” denominata “Garanzia”, descritta al punto II, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo in quanto idonea a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.