Conclusione. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.
Conclusione del contratto
Conclusione. Il settore dei contratti pubblici è contraddistinto da meccanismi complessi e legati da un rapporto di trade-off tra loro, come la necessaria semplificazione normativa e il contrasto di fenomeni corruttivi e criminali. Di conseguenza, occorre prestare attenzione nel momento in cui si apportano delle modifiche normative, poiché l’introduzione di una norma che cerchi di raggiungere un determinato obiettivo potrebbe creare problemi nel perseguimento di un altro. Si rendono quindi necessarie approfondite analisi sul piano dei costi-benefici. Abbiamo visto come nei primi tre anni dall’entrata in vigore del codice del 2016 l’unica modifica apportata è stata quella del correttivo del 2017. Anche se il codice dei contratti pubblici del 2016, sin dalla sua entrata in vigore, ha ricevuto diverse critiche da parte degli operatori, occorre riconoscere il fatto che tale codice aveva garantito una certa stabilità normativa per l’intero triennio 2016 – 2019. Ciò lo si può dedure dalla presenza di un trend crescente del mercato dei lavori pubblici verificatosi nel 2018. Ciò può significare che gli operatori si erano adattati sia ai pregi che ai difetti del Codice e dunque potevano fare affidamento su un ordinamento stabile. Tuttavia, il governo insediatosi nel 2018 ha sottolineato la necessità di profonde modifiche al decreto legislativo n. 50/2016, evidenziando come l’impianto attuale rappresenti un freno allo sviluppo degli appalti e del paese. In questo scenario, il decreto “sblocca cantieri” ha rivoluzionato il settore, introducendo profonde novità nel sistema. Gli operatori si sono dovuti scontrare con le nuove regole del decreto-legge n. 32/2016 e con il superamento della gran parte delle Linee Guida A.N.A.C. emanate negli anni. Occorre poi sottolineare che si tratta di superamento non totale in quanto non è stato modificato l’articolo 213 del Codice. Per un periodo non breve coesisteranno, quindi tre differenti sistemi di disciplina sub-primaria: DPR 207/2010, linee guida A.N.A.C. e Decreto “sblocca cantieri”. Se, quindi, l’obiettivo dichiarato del governo era quello di semplificare e snellire il quadro normativo e amministrativo degli appalti pubblici possiamo dire che, ad oggi, il giudizio non può che essere sospeso e rimandato a data successiva. Ciò è da ritrovare nel fatto che frequenti modifiche del quadro normativo peggiorano la situazione, contribuendo a creare l’incertezza a cui sono soggetti sia le Pubbliche Amministrazioni che gli operatori economici che ...
Conclusione. Secondo i dati appena indicati, sembra che la riforma attuata dal Decreto dignità abbia contribuito a diminuire il numero di contratti a termine; tuttavia non si spiega la contemporanea riduzione anche dei contratti a tempo indeterminato, dato che l’intento della norma era invece aumentarne il numero. Nonostante ciò è ancora difficile trarre delle conclusioni poiché la novellazione del Jobs act è avvenuta pochi mesi fa. Il tema del decreto è la dignità dei lavoratori intendendo con ciò la stabilità lavorativa. Non sempre però la durata temporale illimitata del rapporto è ciò che desiderano le parti. I datori di lavoro spesso hanno necessità di flessibilizzare i rapporti di lavoro; i lavoratori, invece, soprattutto quelli giovani, optano temporaneamente per i contratti a termine per diverse ragioni: crescita personale e professionale, orientamento nel mondo del lavoro. Come è stato messo in luce, anche se i dati tendono a confermare le speranze del Governo, il Decreto dignità sembra avere effetti opposti: i datori potrebbero smettere di assumere o fare un uso reiterato dei contratti a termine acausali, trasformando la flessibilità in precarietà e quindi facendo gravare le conseguenze sulla parte debole del rapporto: i lavoratori. Con l’intento di risolvere questo problema, il decreto potrebbe creare il risultato opposto o addirittura ridurre l’occupazione. I datori di lavoro troveranno sicuramente difficoltà a utilizzare le nuove clausole almeno finché non si formerà giurisprudenza in merito o il legislatore non intervenga nuovamente delegando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire o esemplificare delle causali. Nello scrivere la nuova disciplina sul contratto a termine, il legislatore non ha considerato che i contratti a tempo determinato e indeterminato coesistono all’interno delle aziende e che non è possibile per un datore stipulare solo contratti di quest’ultimo tipo. Possono, per esempio, verificarsi periodi in cui c’è una forte domanda e il datore non può soddisfarla se non aumentando temporaneamente la manodopera alle sue dipendenze. Concludendo, la nuova disciplina si presta facilmente a pratiche elusive da parte dei datori di lavoro i quali ben potranno stipulare contratti o prorogarli nel limite dei 12 mesi acausali, alternando di fatto più lavoratori nella stessa posizione. La nuova disciplina dovrebbe aiutare a diminuire il turnover nelle organizzazioni, ma, attualmente, sembra che si stia verificando l’effetto opposto. Il tessu...
Conclusione. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola di cui al punto 4.3 delle “Condizioni generali di fornitura per ammodernamento e riparazioni di ascensori, montacarichi, scale mobili e prodotti similari”, rubricata “Consegna del prodotto” e descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettera b), del Codice del Consumo in quanto idonea a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Conclusione. In ogni sistema complesso, come è il nostro ordinamento, tanto nella recezione di istanze diver- genti, provenienti sia dal mondo del lavoro che da quello dell’industria, quanto nella sua apertura ad altre fonti (artt. 10 e 117 Cost.), l’imprevedibile è la chiave di evoluzione, l’unica in grado di armonizzare la compresenza di elementi stabili ed elementi instabili nel segno dell’adattabilità del reale alla luce del nucleo essenziale dei principi costituzionali. Ogni soluzione di un problema crea nuovi problemi irrisolti. Così è anche in relazione al tema che ci ha occupato, rispetto al quale i nuovi criteri fissati dall’art. 29 cit. si affiancano all’art. 2112 cod. civ. con l’effetto di estenderne implicitamente l’applicazione anche ad un fenomeno, come si è visto, non pienamente sovrap- ponibile in ragione della triangolarietà che lo caratterizza. Essi costituiranno il perno attorno al quale delineare il discrimine tra le ipotesi in cui la vicenda successoria venga ad integrare, alla luce delle circostanze del caso concreto, un’ipotesi di circolazione dell’azienda o di un suo ramo, rilevante ex art. 2112 cod. civ. e quelle in cui non sussistano spazi utili per l’applicazione della disposizione di legge, con conseguente ritorno alla tutela offerta dalle clausole sociali. La distin- zione tra le due fattispecie determina insomma l’applicazione di due distinti regimi di tutela della continuità di impiego, uno avente ad oggetto la riassunzione ex novo dei lavoratori impiegati nell’appalto in base alle previsioni dei capitolati o dei contratti applicabili, l’altro la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro.
Conclusione. Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che gli allegati modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nella SFCR di IMA Italia Assistance S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, non xxxxx stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore.
Conclusione. Decorrenza
Conclusione. Apertura dettaglio appalto
Conclusione. Si auspica vivamente che questa prestazione possa servire da incentivo e da stimolo per incrementare la partecipazione dei dipendenti a corsi d’aggiornamento professionale e culturale, onde garantire in modo sem- pre più incisivo qualità e professionalità nello svolgimento del proprio lavoro in un settore delicato come quello delle CPA del nostro Cantone.