Criteri guida. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- gio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confesercenti. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- cia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- cia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sotto- scritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Criteri guida. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- giovan- taggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio l’esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti isti- tuti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile va- riabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all’an- damento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto previ- sto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfesercentiConfcommercio. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciapro- vincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria materia di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciapro- vincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento elemento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati territo- riali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sotto- scritto territoria- le sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle 26 Sezione prima - Sistemi di relazioni sindacali precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Criteri guida. Le Partiparti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- giovantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio l'esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni economiche di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili predeterminate e non utili, utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, compreso il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento l'intervento delle Organizzazioni Sindacali sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali nazionali stipulanti il presente c.c.n.l. e, per i datori di lavoro, dell’Associazione dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confesercentia SISTEMA COMMERCIO IMPRESA. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito nell'ambito di una stessa provin- ciaprovincia, fino a 30 15 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria di elemento economico di garanziacapo. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito nell'ambito di una stessa provin- ciaprovincia, più di 30 15 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento economico di garanziacontrattazione territoriale. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo l'accordo territoriale sotto- scritto sottoscritto nel luogo in cui l’azienda l'azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzialegale.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Terziario, c.c.n.l. Per I Dipendenti Del Terziario: Commercio, Distribuzione E Servizi
Criteri guida. Le Partiparti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- giovantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, territori individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio l’esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL c.c.n.l. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del "ne bis in idem"; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, compreso il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfesercentiConfcommercio. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciaprovincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale territoriale contenute nel presente Capo capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria materia di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciaprovincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento elemento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sotto- scritto sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
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Criteri guida. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- giovan- taggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio l’esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti isti- tuti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile va- riabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all’an- damento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto previ- sto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfesercentiConfcommercio. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciapro- vincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria materia di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciapro- vincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento elemento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati territo- riali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sotto- scritto territoria- le sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
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Criteri guida. Le Partiparti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- giovantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, territori individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio l'esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL c.c.n.l. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del "ne bis in idem"; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, compreso il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento l'intervento delle Organizzazioni Sindacali sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfesercentiConfcommercio. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito nell'ambito di una stessa provin- ciaprovincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale territoriale contenute nel presente Capo capo o, in alternativa, quanto previsto dall’artdall'art. 13 in mate- ria materia di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito nell'ambito di una stessa provin- ciaprovincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’artdall'art. 13 in materia di ele- mento elemento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo l'accordo territoriale sotto- scritto sottoscritto nel luogo in cui l’azienda l'azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’artdall'art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
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Criteri guida. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- giovantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio l’esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfesercentiConfcommercio. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciaprovincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in mate- ria materia di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provin- ciaprovincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di ele- mento elemento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sotto- scritto sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
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Criteri guida. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantag- giovantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’eser- cizio l'esercizio di tale livello di confronto: - la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; - la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro; - le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del migliora- mento miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività; - non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’ap- plicazione l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla ConfesercentiConfcommercio. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito nell'ambito di una stessa provin- ciaprovincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione terri- toriale territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’artdall'art. 13 in mate- ria materia di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito nell'ambito di una stessa provin- ciaprovincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la con- trattazione contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’artdall'art. 13 in materia di ele- mento elemento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nel- l’ambito nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avva- lersi avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali sti- pulati stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo l'accordo territoriale sotto- scritto sottoscritto nel luogo in cui l’azienda l'azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’artdall'art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
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