Cumulo di indennizzi Clausole campione

Cumulo di indennizzi. L’ Indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l’Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Cumulo di indennizzi. L’indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell’assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria.
Cumulo di indennizzi. Gli indennizzi per le prestazioni di Morte o Lesioni non sono cumulabili tra loro. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, entro due anni dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra indennità pagata e quella prevista per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Cumulo di indennizzi. Gli indennizzi per le prestazioni di Morte, Xxxxxxx e/o Invalidità Permanente non sono cumulabili tra loro.
Cumulo di indennizzi. L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.
Cumulo di indennizzi. L’indennizzo della garanzia base diaria ricovero non è cumulabile con quello della garanzia opzionale diaria convalescenza. Gli indennizzi delle garanzie opzionali diaria convalescenza e diaria malattie oncologiche sono cumulabili tra loro.
Cumulo di indennizzi. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde ai bene- ficiari designati o, in difetto, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, la differenza tra l’indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmis- sibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testa- mentaria o legittima, fatta eccezione per l’indennità prevista dall’art. 6.5.
Cumulo di indennizzi. Ferme restando le tipologie di assicurazioni prestate rispettivamente al personale di condotta e a quello di cabina, nel caso in cui le conseguenze di un infortunio o di una malattia indennizzabili ai termini di polizza siano tali da provocare a un tempo, oltre un'invalidità permanente generica, totale o parziale, anche l'inabilità temporanea al volo o il ritiro definitivo del brevetto aeronautico, la Società corrisponderà agli Assicurati tutti gli indennizzi liquidabili in base a termini, condizioni e capitali previsti nelle Condizioni Particolari in relazione a ciascuna categoria professionale di Assicurati.
Cumulo di indennizzi. L'indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quello per Morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario. Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente se l’Assicurato, per causa indipendente dall’infortunio che ha determinato un’invalidità permanente a suo carico, decede: ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA • prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’Impresa, l’indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta; • dopo che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’Impresa, l’indennizzo verrà corrisposto ai beneficiari designati in polizza o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria. In caso di mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti e/o sulla loro quantificazione, resta salva la facoltà delle parti di ricorrere all’arbitrato irrituale.
Cumulo di indennizzi. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. .