Cumulo di indennizzi. L’ Indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l’Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
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