Common use of Custodia e amministrazione Clause in Contracts

Custodia e amministrazione. 1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari de- materializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei dirit- ti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento commi 2 e 2 bis, del D.Lgs., la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Il Cliente pren- de atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca non invia alcuna comunicazione. 2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le oppor- tune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazio- ne. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. 3. La Banca ha facoltà di stipulare contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in cu- stodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione IIH.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions, Condizioni Generali Di Contratto

Custodia e amministrazione. 1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari de- materializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei dirit- ti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento commi 2 e 2 bis, del D.Lgs., la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Il Cliente pren- de atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca non invia alcuna comunicazione. 2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le oppor- tune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazio- ne. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. 3. La Banca ha facoltà di stipulare contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in cu- stodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione IIH.operazio-

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Custodia e amministrazione. 1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari de- materializzatidematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica ve- rifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei dirit- ti diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento commi 2 e 2 bis, del D.Lgs.di decimi, la Banca chiede istruzioni istruzio- ni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento versamen- to dei fondi occorrenti. Il Cliente pren- de prende atto ed accetta ac- cetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca Ban- ca non invia alcuna comunicazione. 2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini ordi- ni di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le oppor- tune opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazio- neoperazione. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. 3. La Banca ha facoltà di stipulare contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in cu- stodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione IIH.

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