Custodia e utilizzo della Carta e del codice se- greto Clausole campione

Custodia e utilizzo della Carta e del codice se- greto. 1. La Carta è di proprietà della Banca e l’utilizzo della stessa è riservato esclusivamente al Titolare e non può essere consentito a terzi. Il Titolare è responsa- bile dell’utilizzo, anche indebito, della Carta. 2. La Carta consente, nei limiti dell’importo disponibile tempo per tempo caricato sulla Carta, le seguenti funzionalità (di seguito, le “Funzionalità”) attive sul circuito a valere sul quale è emessa la Carta Prepa- gata (di seguito, il “Circuito”): a. pagamento di beni/servizi presso gli esercenti convenzionati con il Circuito; b. pagamenti sui siti internet convenzionati con il Circuito, secondo le modalità indicate sul Sito Internet della Banca; c. prelevamenti di contante, presso gli ATM con- venzionati con il Circuito e mediante utilizzo del P.I.N. CP (come di seguito definito), limitatamen- te alla circostanza che il Titolare sia in possesso della Carta Fisica. 3. L’utilizzo della Carta deve avvenire entro i limiti d’importo e con le modalità indicate in apposite pa- gine del sito Internet della Banca e nei Documenti di Sintesi ed in ogni caso entro il limite massimo dell’importo caricato e tempo per tempo disponibi- le sulla Carta Prepagata. 4. Il Titolare riceve i codici che gli consentono l’utiliz- zo della Carta Virtuale (numero, data di scadenza, CVV2) secondo le modalità indicate sul Sito Inter- net della Banca. Nel caso di richiesta di emissione della Carta Fisica, al Titolare è altresì attribuito un codice segreto di identificazione (Personal Iden- tification Code - P.I.N.) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare in abbinamento con la Carta per usufruire delle Funzionalità (“P.I.N. CP”). 5. Il P.I.N. CP viene generato elettronicamente ed in- viato in plico sigillato direttamente al Titolare e per- tanto non è noto al personale della Banca. Il P.I.N. CP deve restare segreto e non deve essere annota- to sulla Carta o conservato insieme a quest’ultima e con documenti del Titolare; il Titolare è in partico- lare tenuto a custodire con cura il P.I.N. CP, restan- do responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Car- ta e del P.I.N. CP, anche se a seguito di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione. In tali casi, il Titolare dovrà esperire gli adempimenti pre- visti al successivo articolo 5 della presente Sezione. 6. Il Titolare potrà utilizzare la Carta in modalità “con- tactless” presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette – rispettivamente ...

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  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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