La transazione Clausole campione

La transazione. La transazione, ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, è invece un contratto a prestazioni corrispettive, (nel senso che una prestazione è in funzione dell’altra), e a titolo oneroso, con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro. È essenziale quindi, perché possa parlarsi di transazione, che:
La transazione. L’istituto della “transazione” è regolato innovativamente dall’articolo 239 del “Codice degli Appalti”; si tratta di una norma di chiusura dove vengono sintetizzati e codificati i principi di diritto vivente in tema di transazione. La norma sancisce il principio per cui - anche al di fuori dei casi in cui e' previsto il procedimento di accordo bonario - le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. Se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Si crea così (come spiega la stessa relazione illustrativa al codice) uno strumento agile, alternativo e facoltativo rispetto all’accordo bonario, che consente di transigere le liti senza formalità, salva la necessità, prevista al comma due, del parere legale dell’organo competente, per quelle di maggior importo. In realtà non è chiaro il rapporto tra la transazione generale e l’accordo bonario: l’applicazione puntuale del primo istituto può invero comportare l’inutilità del secondo, che è invece assoggettato a specifici requisiti di ammissibilità e a verifiche anche al fine di evitare possibili abusi. L'istituto dell'accordo bonario, disciplinato dall'art. 240 del nuovo Codice degli Appalti, si sostanzia in un tentativo di conciliazione che a determinate condizioni la stazione appaltante è tenuta ad avviare (senza peraltro l’obbligo di concludere l’accordo). Nella sua impostazione di fondo, esso presuppone il regime delle riserve dell’appaltatore tipico dell’esecuzione degli appalti di lavori pubblici (ma estraneo ai servizi), ragion per cui sul punto sarà necessaria una opera di adeguamento interpretativo per rendere effettivamente operativo l’istituto. L’accordo bonario può essere attivato solo quanto l’importo economico delle contestazioni sia non inferiore al 10 % dell’importo contrattuale. Per evitare che l’appaltatore iscriva riserve meramente pretestuose, al solo fine di raggiungere la soglia di rilevanza economica, il responsabile del procedimento deve preliminarmente valutare l’ammissibilità e non infondatezza delle pretese ai fini del raggiungimento della soglia economica. Per gli appalti e le concessioni di importo superiore a 10 ...
La transazione. 1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1965 del codice civile, la transazione è il contratto del quale l'ente si avvale, per porre fine ad una lite già incominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni. 2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica. 3. Con l'atto di transizione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.
La transazione. La transazione[15] rientra tra i “contratti diretti a dirimere una controversia” e viene definita dal legislatore, all’art. 1965 c.c., come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Il requisito fondamentale riguarda la reciprocità delle concessioni. Laddove infatti vi sia una lite già sorta oppure prima ancora che essa deflagri, le parti coinvolte nella possibile controversia possono decidere di evitare il ricordo alla Giustizia, accordandosi mediante un negozio di diritto privato. Attraverso tale istituto infatti i contraenti decidono di effettuare delle reciproche concessioni in base soprattutto al noto brocardo latino “aliquid datum aliquid retentum”. È infatti necessario e sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall’una e dall’altra parte possa essere desunto con chiarezza dal nuovo regolamento di interessi che consegue alla transazione. La transazione, infatti, non può prescindere dalle reciproche concessioni perché esse sono lo strumento attraverso il quale si realizza la causa di essa. L’oggetto della transazione deve riguardare diritti disponibili e deve essere stipulata da parte di chi abbia la capacità di disporne. Per quanto concerne la forma, la transazione non richiede particolari formalità se non quelle previste a livello generale dall’art. 1350 c.c. 2.1. (Segue) Excursus storico 2.2. (Segue) Disciplina LA DIFFERENZA TRA NOVAZIONE E TRANSAZIONE: I LIMITI ALL´AUTONOMIA NEGOZIALE IN CASO DI CONTRATTO ILLECITO
La transazione. 2.1.1. Ogni transazione tramite il terminale viene effettuata conformemente all’addestramento da parte di hobex e alle istruzioni o indicazioni per l’uso trasmesse, in particolare si fa carico della rileva- zione dei dati priva di errori. 2.1.2. Le ricevute della transazione vengono sottoscritte dal cliente e viene effettuata una verifica tra la corrispondenza della firma sulla ricevuta con la firma sulla carta bancaria. La carta bancaria deve essere restituita al cliente solo dopo che è stata appurata la corrispondenza della firma. In caso di man- cata corrispondenza della firma o se la carta bancaria è stata visibilmente modificata o resa illeggibile, non viene accettato alcun pagamento tramite terminale, ovvero la transazione viene immediatamente stornata e, con riferimento alla carta bancaria, viene inviata senza indugio una comunicazione verbale (telefonica) o scritta a hobex. 2.1.3. Il terminale viene impiegato esclusivamente nelle transazioni commerciali nel quale del settore 2.1.4. Non vengono saldati crediti nei confronti dei clienti tramite il terminale se la CC è consapevole del rischio, anche solo parziale, di insuccesso dell’incasso o se non ne è consapevole per colpa. 2.1.5. Le operazioni che, indipendentemente dal numero e dalla diversità delle merci o delle presta- 2.1.6. In relazione alle transazioni tramite terminale non vengono effettuati pagamenti (in contanti o 2.1.7. Voucher, buoni e simili vengono immediatamente bloccati su richiesta di hobex; nella misura in cui non sono ancora stati riscossi dal cliente, sulla base di questo accordo la CC deve rimborsare i pagamenti effettuati. 2.1.8. L’onorario di incasso concordato non viene messo a carico del cliente, neppure parzialmente. 2.1.9. Tramite il terminale non vengono fatturati servizi che la CC non ha fornito nell’ambito della sua attività commerciale, crediti di terzi riscattati dal cliente e neppure transazioni interne all’azienda. 2.1.10. Non vengono saldati crediti precedenti (che per qualsiasi ragione siano insorti tramite il termi- 2.1.11. Le imprese alberghiere sono tenute a registrare e conservare i dati personali dei clienti nella forma prevista dalla legge sull’obbligo di dichiarazione.
La transazione. Rientra tra i contratti diretti alla composizione e prevenzione delle liti. In particolare la transazione presuppone una lite già in atto, ma può avere una funzione preventiva, tanto è vero che il legislatore lo definisce come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione può essere semplice o mista, che si ha quando i contraenti, facendosi reciproche concessioni, incidono su rapporti diversi da quello oggetto della lite. D’altro canto le parti possono decidere di superare la controversia attraverso la sostituzione del rapporto controverso con uno nuovo : Si ha in tal caso la transazione novativa14. Affinchè le parti possano ricorrere alla transazione occorre che abbiano la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, ciò a pena di nullità. Il contratto di transazione deve rivestire la forma scritta ad probationem, a meno che la controversia oggetto della transazione abbia riguardo a rapporti giuridici per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, in tal caso richiesta anche per la transazione.
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  • Transazione Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

  • Accordo bonario e transazione 1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Formazione I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • Istruzione e formazione 16/06/2016 Specializzazione in Geriatria conseguita con lode Università Cattolica del Sacro Cuore Titolo della Tesi: DISTURBO DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI E DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA NON ISTITUZIONALIZZATA: PREVALENZA E FATTORI CORRELATI 01/07/2011–16/06/2016 Frequenza della Scuola di Specializzazione in Geriatria Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia) Durata totale 5 anni con frequenza nei vari setting assistenziali suddivisa nel modo seguente: - 24 mesi presso il reparto di Geriatria esercitando attività assistenziale su pazienti con patologia acuta di età superiore ai 65 anni, affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi o in fase avanzata); - 12 mesi presso il servizio di continuità assistenziale, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili, con patologia acuta e cronica, di età superiore ai 65 anni,affetti da sindromi geriatriche, patologie internistiche (tra cui patologia oncologica in neodiagnosi od in fase avanzata); - 18 mesi presso il reparto di riabilitazione geriatrica, esercitando attività assistenziale su pazienti fragili ricoverati con patologia acuta, di età superiore ai 65 anni, sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica maggiore, esiti di patologie neurologiche e patologia oncologica; - 6 mesi presso il servizio ambulatoriale e di consulenza onco-geriatrica per i reparti di ginecologia- oncologica, radioterapia, senologia esercitato attività di tipo assistenziale e di assessment per il paziente anziano oncologico pre-chirurgia e/o pre trattamento antiblastico. 01/10/2010–31/12/2010 Tirocino e acquisizione dell'abilitazione medica - Esame di stato - Ordine Provinciale Di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 9, 00161 Roma (Italia) 22/07/2010 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita con la votazione di 110/110 con lode.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.