Limiti di spesa Clausole campione

Limiti di spesa. Satispay può imporre limiti sul numero e sugli importi delle Operazioni che sono consentiti all’Utente mediante i Servizi. Tali limiti sono indicati nell’App.
Limiti di spesa. 5.1 Ogni iniziativa sarà formulata in modo da non comportare l'esclusione di nessun alunno per motivi economici. 5.2 Il Consiglio di Istituto fisserà ogni anno scolastico il tetto massimo di spesa. 5.3 In caso di situazioni economiche disagiate, il Consiglio di Istituto valuterà la possibilità di erogare contributi agli studenti. Le domande di contributo dovranno essere redatte su apposito modulo da ritirarsi in segreteria didattica, corredate da autocertificazione comprovante il reddito familiare relativo all'ultimo anno fiscale dichiarato e il numero dei componenti il nucleo familiare. Tali domande saranno vagliate in forma riservata dal Dirigente Scolastico, mentre spetterà al Consiglio di Istituto la delibera di spesa a favore dei beneficiari.
Limiti di spesa. 1. A compensazione della differenza tra il 96,50% e il 100% del budget contrattualizzato nell’anno 2020 per prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd ex art. 26, nonché di prestazioni in Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti, ma non erogate a causa della pandemia da COVID 19, l’ASL, entro il limite massimo attribuito dalle Delibere di Giunta Regionale 92/2021 e s.m.i. e 93/2021 per tali setting assistenziali, prevede di acquistare nel periodo dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2023, dalla sottoscritta struttura privata accreditata, prestazioni di: attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 per un totale di € 60.522,23 le prestazioni domiciliari remunerate (se previste) possono essereerogate esclusivamente a cittadini residenti o comunque assistibili dalla ASL che sottoscrive il contratto, e a cittadini residenti nelle ASL confinanti territorialmente;
Limiti di spesa. 1. Il limite di spesa massima che la Comunità montana Pratomagno può sostenere annualmente per conferire gli incarichi di cui all’art. 3 è pari al 20% della previsione iniziale della spesa corrente del bilancio di competenza.
Limiti di spesa. 1. La spesa massima sostenibile dall’ente per gli incarichi di cui al presente regolamento è definita nel bilancio preventivo dell’ente (annuale e pluriennale).
Limiti di spesa. AFFIDAMENTI DI IMPORTO < A 5.000 EURO (Art.130 LEGGE 30.12.2018, n.145) Gli affidamenti di importo < al suddetto limite (IVA esclusa), previa DETERMINA A CONTRARRE, possono essere conclusi: a) senza rivolgersi preventivamente alle convenzioni CONSIP/MEPA (NOTA ANAC del 30/10/2018) tranne che per beni informatici e di connettività, salvo eccezioni; b) senza tener conto del principio di rotazione (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7); c) con motivazione sintetica (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7 e 4.3.2.); Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP/MEPA o discostandosene con provvedimento motivato, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto 4.1.3 delle LINEE GUIDA ANAC N.4 del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, anche senza previa consultazione di due o più operatori,interpellando ditte o persone fisiche di fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. Per gli acquisti su Xx.Xx. procede tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico operatore. Gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro, ma comunque inferiori a 40.000 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP, possono essere conclusi a seguito di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici con obbligo di motivazione (Per es: congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, rispetto del principio di rotazione, o altri…). Per gli acquisti su Xx.Xx. procede tramite RdO (Richiesta di offerta) o TD (Trattativa diretta). AFFIDAMENTI DI IMPORTO =/> A 40.000 EURO ED INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE: 139.000 EURO per BENI E SERVIZI: [Digitare il testo] esclusa), ed inferiori alle soglie comunitarie 139.000 euro per servizi e forniture, possono essere conclusi a seguito di affidamento diretto previa la consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione ...
Limiti di spesa. La Società, esaurita l’istruttoria relativa alla richiesta di emissione delle Carte da parte del Cliente, comunicherà allo stesso l’affidamento complessivo concesso e il limite di spesa giornaliero assegnato a ciascuna Carta. Al raggiungimento del limite di affidamento concesso, l’operatività delle Carte sarà automaticamente sospesa fintanto che il Cliente non abbia provveduto al pagamento di tutte le forniture. I limiti di spesa possono essere modificati in qualsiasi momento dalla Società a propria discrezione, previa comunicazione scritta al Cliente. Il Cliente si obbliga a rispettare rigorosamente tali limiti ed accetta espressamente che, in caso di violazione degli stessi, l’operatività delle Carte possa essere sospesa dalla Società dopo l’ultima transazione effettuata dal Cliente.
Limiti di spesa a. L’American Express si riserva il diritto di stabilire, al momento della conclusione del Contratto, un Limite di Spesa con riferimento al Conto Master oppure alla somma di tutti o di parte dei Conti. Tale Limite di Spesa costituisce l’importo massimo per il quale il Conto Master e/o i Conti possono risultare a debito in qualsiasi momento. b. L’American Express potrà introdurre o modificare i Limiti di Spesa in qualsiasi momento, dando comunicazione alla Società prima o contestualmente all’introduzione o modifica di un Limite di Spesa.

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  • Ci sono limiti di copertura? Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da: - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; - atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio; - terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; - viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; - viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore; - errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; - suicidio o tentativo di suicidio; - malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”; - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; - uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici; - pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19” - quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di quarantena”; - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guidoslitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili; - atti di temerarietà; - attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni; - gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto x’xxxxx, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti; - le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; - parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio; - svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti. L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza. Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha emesso l’applicazione stessa. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio. Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.