Common use of Danni e responsabilità Clause in Contracts

Danni e responsabilità. Il Conduttore è costituito custode dei beni avuti in locazione ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti in locazione, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Locatore liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la causa attraverso una perizia arbitrale redatta da un perito unico scelto di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste a carico della parte soccombente o, in relazione al rispettivo grado di responsabilità, a carico di entrambe nella percentuale stabilita dal medesimo perito. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Locatore resta indenne da ogni responsabilità in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione del contratto, compresi i danni arrecati ai locali. A tal fine, sono acquisite al fascicolo degli atti copia di apposita polizza assicurativa RCT, per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata dall’appaltatore.

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Samples: Locazione

Danni e responsabilità. Il Conduttore è costituito custode È a carico dell’Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei beni avuti in locazione ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cuisuoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti in locazionequalsivoglia danno, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Locatore liberi da persone qualunque ne sia la natura e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttorela causa, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la causa attraverso una perizia arbitrale redatta da un perito unico scelto di comune accordo tra le Parti oterzi, in caso dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del presente Contratto. In considerazione del completo esonero di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste a carico della parte soccombente o, in relazione al rispettivo grado di responsabilità, a carico di entrambe nella percentuale stabilita dal medesimo perito. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE. L’Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti che potessero derivargli indiretti. L’Impresa ha presentato una polizza “Responsabilità civile professionale” per fatti colposi, errori od omissioni causati dalla stessa o da fatto doloso persone di cui la stessa è tenuta a rispondere per tutte le attività (comprese quelle ad esse comunque relative, propedeutiche e/o colposo complementari) previste dal presente Contratto, con i seguenti termini: ✓ Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento; ✓ Danni consequenziali e da interruzione di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Locatore resta indenne da ogni responsabilità in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione del contratto, compresi i danni arrecati ai localiesercizio. A tal fine, sono acquisite al fascicolo fronte degli atti copia obblighi di apposita cui sopra l’Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa RCTa copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n. ) per un massimale di copertura pari a euro. Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto e dovrà essere prorogata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di SACE. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del rischio di maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata dall’appaltatoredell’Impresa anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

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Samples: Customer Relationship Management Agreement

Danni e responsabilità. Il Conduttore è costituito custode dei beni avuti in locazione ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti in locazione, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Locatore liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la causa attraverso una perizia arbitrale redatta da un perito unico scelto di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste a carico della parte soccombente o, in relazione al rispettivo grado di responsabilità, a carico di entrambe nella percentuale stabilita dal medesimo perito. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Locatore resta indenne da ogni responsabilità in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione del contratto, compresi i danni arrecati ai locali. A tal fine, sono acquisite al fascicolo degli atti copia di apposita polizza assicurativa RCT, per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata dall’appaltatore.

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Samples: Locazione

Danni e responsabilità. Il Conduttore è costituito custode dei beni avuti in locazione Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile della buona conservazione dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazioneimmobili, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti anche condotti in locazione, gli stessi dovranno essere riconsegnati nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Locatore liberi da persone e cose ed in buono stato Fornitore di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la causa attraverso una perizia arbitrale redatta da un perito unico scelto di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste a carico della parte soccombente o, in relazione al rispettivo grado di responsabilitàcedere, a carico qualsiasi titolo, il contratto a pena di entrambe nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella percentuale stabilita dal medesimo perito. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Locatore resta indenne da ogni responsabilità in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione titolarità del contratto, compresi con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i danni arrecati ai localirequisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. A tal fineIn caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente paragrafo, sono acquisite la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al fascicolo degli atti copia risarcimento del danno, ha facoltà di apposita polizza assicurativa RCT, per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata dall’appaltatoredichiarare risolto il contratto.

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Samples: Service Agreement

Danni e responsabilità. Il Conduttore è costituito custode È cura del Referente dell’Amministrazione, o suo delegato, verificare, al termine del Servizio, la corrispondenza delle quantità dei beni avuti in locazione ed movimentati rispetto a quelle iniziali, nonché accertare la presenza di eventuali danni. Il Fornitore è ritenuto responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti in locazione, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Locatore liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati ogni danno e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la causa attraverso una perizia arbitrale redatta da un perito unico scelto di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste ammanco che possa derivare ai beni dell'Amministrazione Contraente ed a carico della parte soccombente o, in relazione al rispettivo grado di responsabilitàterzi, a carico di entrambe nella percentuale stabilita dal medesimo peritocausa dell’espletamento del Servizio. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per L’accertamento danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Locatore resta indenne da ogni responsabilità dovrà essere effettuato in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà contraddittorio col Responsabile del Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione del contratto, compresi i danni arrecati ai localiServizio. A tal fine, sono acquisite le Amministrazioni Contraenti comunicano al fascicolo degli atti copia Fornitore la data e il luogo dell’accertamento, con un preavviso di apposita polizza assicurativa RCTalmeno 48 (quarantotto) ore. Gli eventuali ammanchi, invece, verranno segnalati in forma scritta dal Referente dell’Amministrazione o suo delegato al Responsabile del Servizio. Qualora il Fornitore non partecipi all'accertamento danni di cui sopra, l'Amministrazione Contraente provvederà autonomamente. I dati così accertati saranno comunicati in forma scritta al Fornitore. In mancanza di riscontri entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione, sia dell’accertamento danni effettuato, che dell’ammanco, l’Amministrazione potrà senz’altro procedere alla richiesta di risarcimento o di riparazione del danno, ovvero di reintegro del bene, da parte del Fornitore. Il reintegro di beni facilmente sostituibili dovrà avvenire con beni della stessa tipologia e qualità – o di qualità superiore - mentre, per la copertura i beni non facilmente sostituibili, il Fornitore provvederà senz’altro al risarcimento o, se possibile, alla riparazione del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata dall’appaltatoredanno.

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Samples: Convenzione Quadro Per l'Affidamento Di Servizi Di Facchinaggio E Trasloco